TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI

NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica


LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.


NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI LA BILANCIA DIPENDE DA CHI LA TIENE IN MANO, A SECONDA DI COME E' FATTA LA BILANCIA DI QUEL GIUDICE.

La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.


Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.

A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI

Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.

dimenticavo: DIFENDETEVI DALLA DITTATURA GIUDIZIARIA, COMPRATE A DEBITO E FATE SCOMPARIRE LE SOSTANZE, assegneranno alle mogli debiti che non pagherete se non vi danno i figli!


domenica

PDL n° 2209 riforma AFFIDO CONDIVISO proposto dall’on. Lussana e da altri co-firmatari quasi tutte le forze politiche (riforma sostanziale normativa)

043° post
26 aprile 2009
.
Dagli appartenenti a quasi tutte le forze politiche si propone una riforma sostanziale della ingiusta normativa attuale

AFFINCHE’ IN ITALIA NON POSSANO PIU’ RIFIUTARE DI APPLICARE LA LEGGE, LA STRADA UNIVOCA E’ ELIMINARE OGNI POSSIBILE DISCREZIONALITA’ DALLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI IMMORALI CHE LEGALIZZANO I SEQUESTRI DEI FIGLI.

Per contattare i deputati e chiedergli di interessarsi all’argomento, firmando ed approvando questa proposta di legge, questo il link alla camera dei deputati con le email di tutti i parlamentari a cui si può scrivere raccontando la propria esperienza:
http://www.camera.it/deputatism/245/documentoxml.asp

Per contattare i Senatori della XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008) via posta elettronica, si tenga presente che ciascun Senatore dispone di una casella pubblica di posta elettronica: l'indirizzo e-mail è ricavabile in 2 modi:
1) nelle rispettive schede informative dell’attività svolta, consultabili nell'ambito della sezione I Senatori (menu Composizione).
In alternativa si può far riferimento 2) alla pagina del relativo Gruppo parlamentare (dal menu “Composizione”), ove si perviene all’Elenco alfabetico dei Senatori ed alla mail, linkando singolarmente ogni scheda
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/Sena.html

XVI LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori - Atto parlamentare: 2209 - (Fase iter Camera: 1^ lettura)
LUSSANA ed altri: "Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli" (2209)
Stato iter progetto di legge: Da assegnare

Puoi vedere l'annuncio completo seguendo questo link:
http://lnx.papaseparati.org/psitalia/forum/index.php?topic=1507.0

Oggetto: *Proposta di Legge 2209*
"IN DATA 16 FEBBRAIO 2009 E' STATO DEPOSITATO ALLA CAMERA IL PDL 2209 PER LA RIFORMA DELL'AFFIDO CONDIVISO APPOGGIATO DA TUTTE LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AD ADIANTUM. CHI SIA INTERESSATO ALLA PROGRESSIONE DEL PDL PUO' INVIARE UNA MAIL A info@figlipersempre.com. IL PDL 2209 E' DALLA PARTE DEI BAMBINI."
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2209
http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-51780/

aggiornamento del 01 maggio 2009:
Il PDL n. 2209 assegnato alla II Commissione Giustizia della Camera
http://lnx.papaseparati.org/psitalia/legislature/il-pdl-n.-2209-assegnato-alla-ii-commissione-giustizia-della-camera-2.html
alla prima firmataria On. Carolina Lussana, Vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera, si sono aggiunti i seguenti deputati, appartenenti ad un fronte politicamente trasversale: (linka per i nomi)
Si attende adesso la data di inizio dell'esame parlamentare.

aggiornamento del 07 giugno 2009:
Inizia la fase forte della battaglia politica per il condiviso bis
Da “il Messaggero”, domenica 7 giugno 2009 - ROMA - di ANNA MARIA SERSALE
La legge sull’affidamento condiviso sarà riformata perché in molti casi è restata una «finzione giuridica». Dalle denunce fatte dai genitori esclusi e dalle verifiche nei tribunali, a tre anni dal varo sono emerse «distorsioni interpretative», «travisamenti», «inosservanze» e «troppi provvedimenti dei giudici» che hanno tradito l’obiettivo della legge, quello di garantire a un figlio di separati «un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi» perché al trauma della separazione dei genitori non si aggiungano la litigiosità, il conflitto, la guerra dei “no”, che provocano lacerazioni e sofferenze profonde.
Ora, dopo avere raccolto dati sconfortanti, dopo avere accertato che il vecchio modello di assegnazione «non solo veniva riprodotto nei fatti ma veniva con compiacimento esibito nei tribunali» il Parlamento, per tutelare meglio i diritti dei bambini e dei ragazzi, è pronto a rendere più stringenti i vincoli della legge approvata nel febbraio del 2006. Il nuovo testo, già depositato, a giorni sarà calendarizzato in Senato.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=53&ns=2

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32138.htm

http://www.crescere-insieme.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115:inizia-la-fase-forte-della-battaglia-politica-per-il-condiviso-bis&catid=3:newsflash&Itemid=50

http://sfoglia.ilmessaggero.it/view.php?data=20090607&ediz=20_CITTA&npag=9&file=C_368.xml&type=STANDARD

http://sfoglia.ilmessaggero.it/view.php?data=20090607&ediz=20_CITTA&npag=1&file=AFFIDO_5.xml&type=STANDARD

Affido condiviso - Riforma della legge Intervista a Carolina Lussana I
Intervista a Carolina Lussana - parte I - Radio Radicale 10 marzo 2009 - Affido condiviso


Affido condiviso - Riforma della legge Intervista a Carolina Lussana II
Affido condiviso - proposte di riforma - Intervista a Carolina Lussana parte II


MAIL ricevuta ed ampiamente condivisa :
Caro genitore,
sono un papà separato disperato per una sentenza assurda a suo sfavore. Sono molto contento della formulazione della importante proposta di legge (PDL) n.2209 presentata il 16 febbraio 2009 dall'on. Carolina Lussana (Lega Nord), che potrebbe risolvere molti casi, come il mio, di profonda ingiustizia verso i genitori, ma quel che è peggio verso i figli. La PDL è stata firmata, in modo del tutto trasversale, da una quindicina di deputati. Ti chiedo gentilmente di scrivere a quanti più di essi ti riesce dal sito della camera, http://www.camera.it/ , ed invitarli a firmarla, approvarla e agevolarne l’iter promuovendola presso gli onorevoli colleghi.
Questo progetto di legge è frutto del lavoro di ricerca effettuato dalle associazioni aderenti al Protocollo ADIANTUM (Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori http://www.adiantum.it/pages/default2.asp ) e nasce grazie alle rilevazioni dell’ONPA - Osservatorio Nazionale Permanente sui provvedimenti in materia di Affidamento condiviso. Esso trova fondamento sulle problematiche emerse durante i lavori dei Convegni “Affidamento Condiviso dei figli e Pari Opportunità Genitoriali” (Palermo, 21-22 Maggio 2008) e “Dall’Affido Condiviso alla Separazione Mite” (Nisida, Napoli 12-13 Giugno 2008).


ART.1
L'Art. 155 del Codice Civile (Provvedimenti riguardo ai figli) è soppresso e così sostituito..
1. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi in eguale misura e di conservare rapporti significativi e paritetici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare le finalità indicate al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con riferimento all’interesse morale e materiale di essa ed alla conservazione di un rapporto paritetico con entrambi i genitori; dispone per i figli minori l’affidamento condiviso paritetico, nei tempi e nei modi, ad entrambi i genitori, salvo nei casi previsti dall’art. 155bis.; il giudice stabilisce la residenza secondo quanto disposto dall'art. 43 e il doppio domicilio dei minori presso entrambi i genitori secondo quanto disposto dall'art. 45. La residenza dei minori non ha alcun effetto nel determinare tempi e modalità dell'affido condiviso.
3. L’età dei figli, il profilo sanitario dei membri della famiglia, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei rapporti fra questi non costituiscono criteri di deroga dal diritto dei minori all’affidamento condiviso. Il giudice fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori .

4. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto all’art. 155-bis. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice dispone che i genitori esercitino la potestà separatamente.
5. Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità sono concordate dai genitori o, in caso di disaccordo, dal Giudice. Il giudice valuta prioritariamente le frazioni del reddito familiare destinate al mantenimento dovute da entrambi i genitori. Le frazioni del reddito sono determinate dal costo dei figli e dal suddetto principio di proporzionalità. Il costo dei figli è valutato in base:
a) ai quozienti familiari determinati dai dati statistici ISTAT e della Banca d’Italia sui consumi delle famiglie italiane e/o da specifici studi di settore;
b) alle attuali esigenze dei figli di genitori separati a mezzo di coefficienti correttivi ai quozienti;
c) alle risorse economiche complessive dei genitori a mezzo di coefficienti correttivi ai quozienti.
Qualora sussistano impedimenti ad attuare il mantenimento diretto per cause di forza maggiore ed in mancanza di accordi tra le parti, il giudice può stabilire con provvedimento motivato, la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di consentire ad entrambi i genitori l'esercizio paritetico dell'affido. L’assegno è giustificato anche quando vi sia temporaneo ed effettivo impedimento alla cura di un genitore. In questo caso l'incidenza economica dei compiti di cura può entrare negli accordi tra i genitori o, in caso di un loro disaccordo, essere determinata dal giudice, con provvedimento motivato.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi
7. Qualora un genitore venga meno, comprovatamente e reiteratamente, al dovere di provvedere alle necessità dei figli nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, che provveda mediante assegno da versare all’altro genitore, secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
ART.2
Il titolo dell'art.155-bis è così modificato
Art. 155-bis. Esclusione di un genitore dall’affidamento, disciplina dell’affidamento esclusivo ed affidamento a terzi.
L'art.155-bis del codice civile è così sostituito:
1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori o a terzi, o, nell’impossibilità, in un istituto di educazione, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento ad entrambi o anche ad uno solo di essi violi i diritti del minore secondo quanto disposto dall'art. 155. Contribuisce alla formazione della decisione del giudice il comportamento ostativo di uno o entrambi i genitori al diritto del minore a mantenere un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ai fini della decisione sull’affidamento dei figli ad un solo genitore o a terzi, il giudice deve valutare, avvalendosi anche di esperti all’uopo nominati, gli eventuali condizionamenti ambientali da cui derivi per il minore sindrome di alienazione genitoriale grave o nei suoi stadi intermedi, nonchè ogni materiale ostacolo posto al fine impedire alla prole di conservare un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il giudice effettua tale valutazione anche se i comportamenti di cui sopra si sono realizzati nel periodo antecedente alla presentazione della domanda di separazione, purchè successivamente alla convivenza dei coniugi. Inoltre il giudice esclude, anche temporaneamente, dall’affidamento il genitore che, salvo cause di forza maggiore, non abbia assolto per un periodo di tre mesi, o di durata minore nel caso di comportamento reiterato, i propri compiti domestici e di cura verso i figli, valutando la possibilità di un risarcimento ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c..
2. Ciascuno dei genitori può chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su di loro per quanto attiene alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. La residenza dei minori è fissata presso il genitore affidatario o, in mancanza, presso il terzo affidatario. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice, quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
4. Le norme sul mantenimento dei figli di cui al comma 5 si applicano a prescindere dal tipo di affidamento;
parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa.
ART.3
All‟art. 155-ter, il secondo comma è soppresso.
ART.4
Il primo comma dell'Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni del c.c. è così sostituito:
Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento dei figli, o degli assegni che entrambi i genitori siano obbligati a versare a favore del figlio, è titolare quest'ultimo, quando diventa maggiorenne.
Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne riceve un danno. Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del comma 7 del novellato art. 155 c.c. da un genitore o dal figlio stesso.
ART.5
Il primo comma dell'Art. 155-sexies Poteri del giudice e ascolto del minore del c.c. è così sostituito:
1. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento; valuta adeguatamente la sua opinione e le sue aspirazioni, tenendo conto dell'età e del grado di maturità, ed accerta la presenza di una eventuale sindrome di alienazione genitoriale. Il giudice dispone l’audizione protetta in locali a ciò idonei, posti anche al fuori dell'ufficio giudiziario, avvalendosi di operatori adeguatamente specializzati, redigendo apposito verbale e registrando integralmente i contenuti con mezzi audiovisivi.
2. All‟art. 155-sexies del codice civile il secondo comma è abrogato.
ART.6
Dopo l'art-155-sexies del codice civile è introdotto il seguente:
Art. 155-septies Disposizioni per il trasferimento del domicilio del minore
Il trasferimento del domicilio da parte di uno dei genitori, antecedente o successivo ai provvedimenti di affidamento dei figli assunti dal presidente o dal giudice, è motivo sufficiente per la concessione di affidamento esclusivo all’altro genitore, laddove la distanza con il precedente domicilio ostacoli concretamente il rapporto paritetico, equilibrato e continuativo del figlio con entrambi i genitori e non sia stato preventivamente concordato ed accettato con accordo scritto da entrambi i genitori. Detto accordo, nei limiti del possibile, deve tutelare il contesto relazionale e scolastico dei minori, privilegiando il luogo dove essi sono sempre vissuti. L'accordo è altresì condizione necessaria al compimento degli atti amministrativi
di competenza degli ufficiali d’anagrafe, delle Aziende Sanitarie Locali e delle autorità scolastiche.
Nel periodo antecedente l'udienza presidenziale, salvo accordo scritto tra i genitori, la residenza e ildomicilio dei minori sono mantenuti nella casa familiare, in mancanza, nel domicilio del genitore che permette la migliore conservazione del contesto relazionale e scolastico dei minori. In caso di violazioni, il presidente del tribunale dispone il rientro, anche coattivo, dei figli nella casa familiare, in mancanza, nel luogo più vicino all'ultimo contesto relazionale e scolastico.
Ai sensi dell’art. 155-bis è ammesso il ricorso dell’altro genitore nei confronti del genitore che si sottrae ai propri compiti di cura in caso di trasferimento per lavoro o per altre cause di forza maggiore.
Il tribunale competente per le violazioni della disciplina sui trasferimenti è sempre quello dell’ultimo domicilio del nucleo familiare. Il presidente o il giudice applicano i provvedimenti di cui all'art. 709-ter
c.p.c.. Salvo diversi accordi tra le parti, le spese documentate di trasporto e soggiorno sostenute da un genitore nell’interesse della prole per l’attuazione delle modalità dell’affido condiviso in località distanti tra loro a seguito del trasferimento dell’altro genitore, sono a carico di quest'ultimo.
ART.7
Il secondo comma dell'art. 317-bis (Esercizio della potestà) del c.c. è così sostituito:
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 e seguenti.
ART.8
(Cod. proc. civ.)
L‟art. 706 c.p.c. è così sostituito: Tentativo preliminare di Mediazione Familiare.
Il coniuge che intende proporre ricorso per separazione ai sensi dell’art. 707 c.p.c. deve promuovere il tentativo di conciliazione presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, pubblico o privato, insistente nell’ambito della Provincia in cui ha sede il Tribunale competente a decidere sul ricorso per separazione.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione deve contenere le indicazioni anagrafiche dei coniugi, dei loro figli nati dal matrimonio o riconosciuti o naturali o di uno dei coniugi e dei minori che possono essere coinvolti nella separazione, nonché il domicilio effettivo dei coniugi stessi.
Il Centro di Mediazione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta. La riunione deve essere tenuta da un Mediatore Familiare abilitato. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato comunque entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 706 quater c.p.c.
ART. 9
Successivamente all‟art. 706 c.p.c. come rinnovellato dall‟art. 8 della presente legge, viene introdotto il seguente art. 706 bis c.p.c.:
Processo verbale di conciliazione.
Se la conciliazione riesce, il Centro di Mediazione ne rilascia immediatamente attestazione, controfirmata dalle parti, a richiesta delle stesse e dal Mediatore Familiare.
Se la conciliazione non riesce, ma le parti trovano un accordo sulla separazione, incluse le questioni economiche e la gestione delle relazioni paritarie con i figli minori, il mediatore familiare, preposto dal Centro di Mediazione al tentativo di conciliazione, forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti.
Il processo verbale è depositato a cura del Centro di Mediazione, entro trenta giorni dalla conciliazione, nella cancelleria del Tribunale competente a decidere della separazione ex art. 707 c.p.c. Il Presidente, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di accordo di separazione consensuale, provvede nelle modalità di cui all’art. 711 c.p.c.
ART. 10
Successivamente all‟art. 706 bis c.p.c. viene introdotto il seguente art. 706 ter c.p.c.: Verbale di mancato accordo.
Se la conciliazione non riesce e le parti non trovano un accordo sulla modalità e sulle questioni della separazione, il mediatore familiare, preposto dal Centro di Mediazione al tentativo di conciliazione, forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti, con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano.
Il Centro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il Presidente ed il Giudice istruttore tengono conto nelle loro decisioni in sede di separazione giudiziale dei coniugi.
ART.11
Successivamente all‟art. 706 ter c.p.c. viene introdotto il seguente art. 706 quater c.p.c.: Procedibilità della domanda.
L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda promossa ai sensi dell’art. 707 c.p.c.
Il Presidente ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, dichiara la domanda improcedibile e decide sulle spese del giudizio.
In ogni caso, laddove lo ritenga opportuno nell’interesse dei minori, il Presidente può comunque disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 708 c.p.c.
ART.12
L‟art. 707 c.p.c. è così sostituito: Forma della domanda (vigente art. 706 c.p.c.)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
ART.13
Successivamente all‟art. 707 c.p.c. viene introdotto il seguente art. 707 bis c.p.c.: Comparizione personale delle parti (vigente art. 707 c.p.c.)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
ART. 14
Il quarto comma dell‟art. 709 c.p.c. è così modificato:
“I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 708 possono essere revocati o modificati anche provvisoriamente nel corso di causa dal giudice istruttore. I provvedimenti di revoca o modifica emessi dal giudice istruttore sono reclamabili ai sensi dell’art. 669Terdecies c.p.c.
ART.15
L'art. 709-ter del codice civile è così sostituito
Art. 709-ter. (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. A seguito di tutti gli atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento condiviso, il giudice emette provvedimenti di ripristino, restituzione e compensazione delle paritetiche modalità di permanenza del minore presso il genitore ostacolato. Al reiterarsi del comportamento pregiudizievole, il Giudice dispone, con provvedimento motivato, l’affidamento esclusivo, anche temporaneo, al genitore che garantisce l’accesso dei figli all’altro genitore. Inoltre, in tutti i casi previsti dal primo comma dell’art. 155-bis del codice civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore ed applica, una o più delle seguenti misure:
1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di entrambi i genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del genitore inadempiente, da un minimo di 750 euro ad un massimo di 15.000 euro.
ART.16
(Cod. Civ. Libro I)
L‟art. 43 c.c. è così modificato con l‟introduzione del terzo comma:
"La residenza del minore coincide con quella della sua famiglia, se comune; in mancanza, la residenza del minore coincide con quella del genitore o del tutore con cui il minore convive; la residenza del minore è determinata dal giudice, senza che da ciò possa derivare pregiudizio all’attuazione dei paritetici tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore.
Il secondo comma dell‟art. 45 c.c. è così modificato: “Il domicilio del minore coincide con quello di residenza della famiglia o quella del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha domicilio presso il domicilio di ciascun genitore, salva l’ipotesi di revoca, esclusione, cessazione o sospensione della potestà genitoriale a carico anche solo di uno dei genitori. In tal caso il domicilio del minore coincide con la residenza del genitore che conserva la
potestà genitoriale o, in mancanza, del tutore con cui convive”.
ART.17
1. All'art. 38, primo comma, delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile, sono soppressi dall'elencazione gli artt. 316, 317-bis, 330, 332, 333.
2. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le linee-guida per il calcolo del mantenimento e dell'eventuale assegno, di cui all’art.
155, quarto comma.
ART.18
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

http://www.adiantum.it/bin/parlamento/AD%20-%20PDL%202209.%20Nuove%20norme%20in%20materia%20di%20affidamento%20condiviso.pdf

PROCURARE UNA MASCHERA DI RICHIESTA DA INVIARE VIA MAIL, PER SEMPLIFICARE A CHI NON HA TEMPO O HA PAURA DI SBAGLIARE

Promesse e Fatti 17-07-2009
Promesse e Fatti: trasmissione condotta da Fabio C. Fioravanzi. "Tra divorzi e figli": è il titolo della puntata in onda il 17-07-2009. In studio: On. Maurizio PANIZ, PdL, Paola TAVANI, Avvocato, Diego VOLPE PASINI, Alessandra TUGNOLO, madre separata, Gianni FURLANETTO, padre separato, Luciano LINCETTO, Direttore "il Carroccio". Fra gli ospiti : RUVO.


Promesse e Fatti 17-07-2009
Promesse e Fatti: trasmissione condotta da Fabio C. Fioravanzi. "Tra divorzi e figli": è il titolo della puntata in onda il 17-07-2009


Promesse e Fatti 17-07-2009
Promesse e Fatti: trasmissione condotta da Fabio C. Fioravanzi. "Tra divorzi e figli": è il titolo della puntata in onda il 17-07-2009


Promesse e Fatti 17-07-2009
Promesse e Fatti: trasmissione condotta da Fabio C. Fioravanzi. "Tra divorzi e figli": è il titolo della puntata in onda il 17-07-2009


redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/
.
http://twitter.com/giosinoi

Nessun commento:

Posta un commento

commenti :

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Privilegi, carriere misfatti e fatturati da multinazionale

Magistrati l'Ultracasta

Magistrati l'Ultracasta
Mazzette, errori e molestie: i magistrati non pagano mai - libro di Stefano Livadiotti

Così mi sento donna: aggressiva

Così mi sento donna: aggressiva
Così le abbiamo volute, e così ce le siamo ritrovate.

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Vaticano beffardo complice uso immorale del sacramento. Non annulla nozze e recita buonismo a favore donne ladre

Anti-Italiani vs Anti-Americani:

Anti-Italiani vs Anti-Americani:
innocenti pedine del gioco di potere

Sequestri di stato sui minori

Sequestri di stato sui minori
Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI

abu_ghraib_iraq_torture

abu_ghraib_iraq_torture
DOLCEZZA femminile e bontà interiore da certificare in tribunale

Abu Ghraib: donne libere dall'educazione

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Padre, basta la calunnia femminile che diventi inidoneo e pericoloso, e non meriti i figli secondo legge

Madri assassine

Madri assassine
MAGISTRATURA PROMUOVE CRIMINI DONNE: esprimono sistema Italia marcio alle fondamenta, laddove nemmeno la Costituzione manipolabile basta a difenderci

Papà c'era

Papà c'era
Ma dopo, ci penseranno i magistrati a rimborsare le opportunità e l felicità persa dai minori?

DDl Garfagna prostitute al Parlamento

Mussolini ed Hitler

Mussolini ed Hitler
Mussolini ed Hitler: quando la bestia è al potere

Il FASCISMO NON PASSERA'

Il FASCISMO NON PASSERA'
Oggi il fascismo è già al governo con nome diverso

Giù le mani da internet

Giù le mani da internet
La rete è libertà e non va limitata

ORFANI DI STATO

ORFANI DI STATO
OPPORTUNITÀ NEGATE AI FIGLI DEI SEPARATI a prescindere, quale danno generale di un conflitto alimentato dallo stato

Bordello legale Berlinese

Bordello legale Berlinese
Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?

Quarto stato

Quarto stato
L’avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la sorgente luminosa simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro”. - Giuseppe Pellizza da Volpedo

Intercettazioni

Intercettazioni
Il pretesto sempre lo stesso: la sicurezza a scapito della privacy

donna decapita uomo

donna decapita uomo
Violenza femminile diversa da quella maschile, ma molto più grave.

visite giornaliere e codici aggiunti

Coraggio, non siamo in Iran !

Ho notato che v’è ritrosia nel commentare ed identificarsi partecipando a questo blog, nell’erronea convinzione che lo stesso sia un contenitore di presunti illeciti penalmente rilevanti. Ebbene, ciò non è in quanto tutto rientra nel dettato Costituzionale in materia di libera e democratica espressione del proprio pensiero, non fa nomi e non contiene ingiurie diffamazioni o calunnie.
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.

Aforismi personali e non

- Gli uomini rincorrono il denaro per avere le donne; le donne rincorrono gli uomini per avere il denaro. (giosinoi)

- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)

- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)

- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)

- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)

- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.

- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)

- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)

- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)

- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)

Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)