TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI

NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica


LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.


NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI LA BILANCIA DIPENDE DA CHI LA TIENE IN MANO, A SECONDA DI COME E' FATTA LA BILANCIA DI QUEL GIUDICE.

La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.


Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.

A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI

Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.

dimenticavo: DIFENDETEVI DALLA DITTATURA GIUDIZIARIA, COMPRATE A DEBITO E FATE SCOMPARIRE LE SOSTANZE, assegneranno alle mogli debiti che non pagherete se non vi danno i figli!


mercoledì

Michele SANTORO, emblema del giornalismo italiano, personalità e coraggio del rango di Biagi e Montanelli, è parte scolastica della storia italiana

Contro tutto il regime, puntato da tutti i mafiosi, ha dei tes…….li esagonali.
Se non gli sparano non cade.
Esempio per le generazioni a venire!
http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-29/annozero-d-addario/annozero-d-addario.html

Riciclaggio di stato italiano: SCUDO FISCALE = AMNISTIA MAFIOSA mascherata! E noi narcotizzati dalla TV continuiamo a votare berlusconi!!!!!!!!!!

una norma che sancisce l'aiuto alla mafia
Un appello che l’Idv rivolge «con la dignità di una forza politica che già sarebbe riuscita a fermare questa legge, se al momento del voto sulle pregiudiziali di incostituzionalità tutte le opposizioni fossero state presenti in Aula». Ora resta solo «l’ultimo baluardo», cioè il Capo dello Stato, per riuscire a fermare una legge che - insiste Di Pietro - fa sì che «soldi che provengono da delitti, possano essere utilizzati. Finora era vietato dal 648 comma bis e comma ter del codice penale, ora si introduce il 648 comma Silvio».
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200910articoli/47842girata.asp

http://www.beppegrillo.it/2009/10/dalema_e_lo_scudo_fiscale.html

NO altro COMMENT, GUARDATE I VIDEO!

Manifestazione delle Agende rosse - Antonio Di Pietro 27 settembre 2009


Manifestazione delle Agende rosse - Gioacchino Genchi 27 settembre 2009


Manifestazione delle Agende rosse - Salvatore Borsellino (fratello di Paolo ucciso dalla mafia) 27 settembre 2009


CONDIVIDI LA CONOSCENZA VI PROPONE IN ESCLUSIVA L'ELENCO DI TUTTI I RAPPRESENTANTI DELL'OPPOSIZIONE ASSENTI (30 settembre 2009)
Ieri la Camera dei Deputati ha votato sulla pregiudiziale di incostituzionalità dell'Italia dei Valori contro lo scudo fiscale tremontiano, che permetterà alla criminalità di far rietrare in Italia con la garanzia dell'anonimato e pagando una multa ridicola miliardi (il 5%) di euro sporchi.
Le tre questioni pregiudiziali di costituzionalità al decreto legge correttivo del pacchetto anticrisi, sollevate dall’opposizione (che aveva promesso battaglia), sono state bocciate dall’aula con 27 voti di scarto.
Tra gli assenti illustri, che avrebbero potuto affondare in maniera inappellabile il decreto (e quindi lo scudo), Massimo D’Alema, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Francesco Rutelli (oltre a Massimo Calearo, Cesare Damiano, Ermete Realacci). Assenti in tutto 51 esponenti del Pd, due dell’Idv, sei dell’Udc, ovvero i tre partiti di opposizione. Il presidente della Repubblica, pur con qualche dubbio, ha fatto capire di essere propenso a firmare . Anche grazie all’assenza nel decreto legge di sanatorie per processi penali in corso.

51 esponenti del PD

1. Argentin
2. Bersani
3. Boccuzzi
4. Boffa
5. Bucchino
6. Calearo Ciman
7. Calgaro
8. Capodicasa
9. Carra Enzo
10. Ceccuzzi
11. Cesario
12. Codurelli
13. D’Alema
14. Damiano
15. D’Antoni
16. De Micheli
17. Esposito
18. Fiano
19. Fioroni
20. Franceschini
21. Gaglione
22. Garofani
23. Giacomelli
24. Gozi
25. La Forgia
26. Levi
27. Lolli
28. Losacco
29. Maran
30. Marchignoli
31. Martino Pierdomenico
32. Meta
33. Mogherini Rebesani
34. Mosella
35. Picierno
36. Pistelli
37. Pollastrini
38. Pompili
39. Porta
40. Portas
41. Realacci
42. Rosato
43. Sani
44. Servodio
45. Tenaglia
46. Turco Livia
47. Vaccaro
48. Vassallo
49. Vernetti
50. Villecco Calipari
51. Zampa

6 esponenti del UDC

1. Cesa
2. Ciccanti
3. Drago
4. Galletti
5. Mannino
6. Pisacane

2 esponenti del IDV

1. Barbato
2. Cimadoro
http://www.quinews.it/2009/09/30/quando-le-assenze-contano

url di trackback argomento da qualche altro blog
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00e553b5253588340120a58815ac970b

Generatore automatico di leggi ad personam
http://metilparaben.blogspot.com/2009/11/generatore-automatico-di-leggi-ad.html

lunedì

Giudici anarchici fuori controllo disapplicano le leggi: bravo BRUNETTA! Si sono montati la testa. Bisogna tagliare la cinghia trasmissione Anm-Csm"

TRA LE POCHISSIME COSE BUONE CHE DICE
28 settembre 2009 - Il ministro della Funzione pubblica: "Bisogna tagliare la cinghia trasmissione Anm-Csm"
"Il 90% dei problemi della giustizia in Italia sono risolvibili con controllo presenze e produttività"
Brunetta attacca i magistrati "Vi siete montati la testa".
MILANO - Renato Brunetta attacca i magistrati che, secondo lui, "si sono montati la testa". Secondo il ministro della Funzione pubblica per mettere ordine nei tribunali basterebbe controllare presenze e produttività. E per risolvere i problemi della giustizia si dovrebbe abolire "il mostro", ossia l'Associazione nazionale magistrati (Anm) le cui "correnti si riproducono nel Csm: bisogna tagliare questa cinghia di trasmissione".
Parlando a Milano in occasione della presentazione del libro "Magistrati l'ultracasta" di Stefano Livadiotti, il ministro ha avuto un vivace botta e risposta sull'organizzazione del lavoro dei magistrati e sulle ore di effettiva operatività con il vicepresidente dall'Anm, Gioacchino Natoli. "Alle 14 al Tribunale di Roma mi hanno detto che non c'è nessuno" ha detto Brunetta. "Questo succede perché un suo collega di governo ha tagliato gli stanziamenti per gli straordinari", ha ribattuto Natoli. "Lei dice cose non vere", è stata la risposta di Brunetta. I due contendenti si sono poi accordati per fare un giro dei tribunali italiani ("a sorpresa", ha precisato Brunetta) per verificare sul campo la situazione.
Durante il suo intervento Brunetta aveva messo nel mirino il rapporto "innaturale" tra Anm e Csm, rapporto che genera un "mostro". "L'Anm - spiega Brunetta - ha un altissimo tasso di sindacalizzazione e con tutte le sue correnti si riproduce nel Csm. Qui si forma il mostro, che in maniera autoreferenziale decide dei problemi economici, disciplinari e di autonomia sacrosanta della magistratura, che però è determinata in via sindacale. Ci vuole una correlazione molto più blanda, bisogna tagliare questo cordone, il risultato sarebbe maggiore trasparenza, disciplina ed efficienza e minore correntismo e autoreferenzialità".
L'altro tasto su cui Brunetta insiste è quello dell'organizzazione del lavoro, che ora sarebbe "pre-industriale". "Il 90% dei problemi della giustizia in Italia sono organizzativi, risolvibili con l'information and communication technology: anche per i magistrati si può pensare a badge, controllo delle presenze, controlli di produttività e controlli dei ritardi". E aggiunge: "Nessuno si è mai premurato di stabilire tempi, metodi, sistemi di controllo. Quella dei tornelli era una metafora non tanto lontana dalla realtà: significava la necessità di un'organizzazione scientifica del lavoro che ora in magistratura non c'è".
http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/politica/brunetta-magistrati/brunetta-magistrati/brunetta-magistrati.html

ESERCIZIO POTESTÀ GENITORIALE PIENA INTOCCABILE. Affido ad entrambi genitori naturali imprescindibile. Liberare la famiglia dall’invasione giudiziaria

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Liberare la famiglia dall’invasione giudiziaria eliminerà i reati materni di sottrazione ed alienazione minorile.
L’attuale quadro vede impiegati dello stato, spesso senza alcuna dimestichezza, interferire con le dinamiche personali, familiari e sociali, al punto che non hanno come funzione l’applicazione della legge, ma la sua disapplicazione secondo personali criteri, quando non di un gruppo associativo di riferimento anarchico.

domenica

A chi imbavaglia l’informazione vanno a domandare se l’informazione è imbavagliata. Sul parlamento mafioso risponde il mafioso capo in Parlamento

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http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/09/27/annozero-avviato-il-processo-schifani-in-tv.html
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http://www.byoblu.com/post/2009/09/28/Il-Trattato-di-Amsterdam.aspx

Oltre a Grillo, anche la Gabanelli con REPORT
Ho una trentina di cause. E non riesco ad avere una polizza per le spese legali
Solo una compagnia inglese e una americana disponibili a rifondere il danno, ma non le spese
http://www.corriere.it/cronache/09_settembre_29/lettera-gabanelli-milena-gabanelli_9d055306-acbd-11de-a07d-00144f02aabc.shtml

Riotta: con me al Tg1 l'Italia migliora
Speciale Tg1 - L'ultimo cronista - 6 novembre 2007
Gianni Riotta: "Diceva di sè Enzo Biagi quando ha diretto il Telegiornale: ero l'uomo sbagliato al posto sbagliato. Quando sono venuto a lavorare qui, mi ha detto: mi raccomando, fai come me, non prendere le telefonate dei politici. Io sono durato già all'incirca il doppio di quanto è durato lui al Tg e quindi, evidentemente, in qualche modo l'Italia migliora."

Mancanza strumento giuridico per ricorrere direttamente Corte Costituzionale:denunciare reati e sentenze illegali dei giudici. Italia senza protezione

Incondivisibile il reato di clandestinità, esso stesso manifestamente incostituzionale (il presidente della Repubblica, in qualità di garante della Costituzione doveva bloccare la legiferazione fascista, ma ha inteso firmare avallando la delinquenza politica), ma altrettanto incostituzionale è la risposta dell’autorità giudiziaria che elude le leggi oramai formate in Parlamento, ben sapendo di non avere sede per. poterle discutere. E’ la stessa sorte che impongono alla legge sull’affido condiviso: si sostituiscono al Parlamento e danneggiano le famiglie italiane, spesso distruggendole.
Dalle parole di Maroni è evidente il filtro posto dai governi alle legittime istanze di controllo della Costituzionalità dell’operato della magistratura.
Filtro consistente in un mezzo “vuoto normativo”, ove si può solo PORRE IN ESAME al CSM (con a capo il Presidente della Repubblica) i fatti giuridicamente devianti per le “valutazioni di competenza”.
Affinché siano “loro” a giudicare preventivamente le istanze popolari ed i diritti violati, con la speranza che propongano d’iniziativa successiva un proprio elaborato che esegua la comparazione tra la costituzione ed i provvedimenti ingiusti.
Stesso obiettivo con un ESPOSTO alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, sollevando il problema e richiedendo la proposizione di un RICORSO (EX ART. 363 COD. PROC. CIV.).
Si tratta di un ricorso in Cassazione che la Procura a propria discrezione potrà proporre, e quindi dovranno essere i colleghi della casta ad aggredire i compagni di merende.
Ovviamente non lo faranno, svilendo ogni possibile istanza di giustizia del signor nessuno!
Sostituisco le parole di Maroni: "La legge sulla clandestinità (sull’AFFIDO CONDIVISO) è chiara, la capisce anche un bambino di sei anni. Non possiamo accettare che i magistrati la interpretano in un modo o in un altro, il Csm deve intervenire oppure dovono farlo altri giudici. Non applicare la legge è un reato. Le leggi vengono fatte dal Parlamento e la magistratura deve applicarle. È ovvio che qualunque cosa si faccia c'è sempre qualcuno che è contrario. È però strano quando a dire queste cose sono i magistrati"
Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, ha risposto secco al ministro dell'Interno: "I magistrati devono essere liberi di applicare e interpretare le leggi secondo Costituzione. Questa non è disapplicazione”.
Questo Palamara insiste e difende l’incostituzionalità avverso il ministro, figuriamoci avverso i cittadini singolarmente!
http://www.guidasicilia.it/do/news/36779/non-applicare-la-legge-sulla-clandestinita-reato

sabato

Papa:“Divorzio e famiglie allargate rovinano i figli”.Falsa emancipazione femminile, maschie competitive ed aggressive ripudiano famiglia e tradizioni

LA DOMANDA DI GIUSTIZIA È UN ELEMENTO CARDINE DA CUI SI MISURA LA CIVILTÀ DI UNA NAZIONE, E MILIONI DI FAMIGLIE DISTRUTTE DENUNCIANO LO STATO, NONCHE'LO STATO DELL’USO ABNORME DELLE LEGGI NEI TRIBUNALI

Sono le donne, le mogli, ad avere tutta ma proprio tutta la convenienza a portare il marito ed i figli in tribunale, al fine di vantaggiarsi della incostituzionale sedicente tutela giudiziaria.
Sono loro che inventano i pretesti, le insofferenze che hanno firmato precedentemente come volontà spesso in chiesa, a portare al divorzio.
Con la normativa attuale, nessun uomo potrebbe più comportarsi come le nonne hanno denunciato, per cui continuare a vantare false violenze alle donne è immorale da parte del sistema, mediatico e giudiziario tutto.

GRILLO OSCURATO DA YOUTUBE: il regime mafioso contro la rete e contro l’informazione scomoda vera e completa.

in allestimento

venerdì

PREMINENTE INTERESSE del MINORE: identifichiamolo puntigliosamente affinché non sia un contenitore vuoto da riempire dal giudice Ponzio Pilato

Prima di accedere alla trattazione specifica e descrittiva, di cui non facile è il rimando alla letteratura vuota di concetti ma piena di esempi meramente interpretabili di riferimento, è pregiudiziale imprimere che L’INTERESSE DEL MINORE – PREMINENTE – MAI PUÒ SCINDERSI DA QUELLO DEI SUOI GENITORI E DALL’INTIMO RAPPORTO PSICO-FISICO CON GLI STESSI.
E ciò nonostante l’avallo colpevole dei sedicenti professionisti prezzolati dal sistema (psichiatri e psicologi, professionisti forzatisi nella casistica e privi di vera scienza diagnostica o strumentale), che argomentano appunto con un un contorsionismo statistico ove si distorcono i numeri in meglio (auto conferma di convenienza), nascondendo i numeri negativi.
La serenità educativa e formativa, oltre che la tutela fisica, può essere trovata dalla personalità in crescita solo e solamente attraverso un modulo continuo, emotivo ed ininterrotto, di formazione trasferita dal confronto casalingo con i due genitori, e naturalmente con l’apporto - integrativo e mai sostitutivo - delle strutture scolastiche.
Qualunque invasore della famiglia, di fatto o fondata su matrimonio ed ancorché imposti da una autorità giudiziaria, risultano essere una stridente risposta sociale ad una problematica personale, e pertanto assolutamente inadeguata - quando non dannosa - alle esigenze del minore, stante l’indifferenza dogmatica di chi svolge un lavoro lucrativo e non una missione, tantomeno religiosa.
Tale assioma è dettato dal fatto che, per definizione non certo disattesa dalla incostituzionale sostituzione con gli estranei giudiziari, GLI UNICI TUTORI MOTIVATI AFFETTIVAMENTE E FUTURIBILMENTE AL DI SOPRA DEI SOSPETTI (E NONOSTANTE LE IMPERFEZIONI UMANE), SONO SOLO E SEMPRE I GENITORI NATURALI.
E nessun altro, nonostante la conveniente costante imposizione di rivoluzioni concettuali ribaltanti, che vedono genitori putativi o soggetti estranei vantarsi di fornire il medesimo affetto qualitativo e quantitativo, allo scopo teleologico di fare accettare degradi sociali altrimenti da rimuovere a costi non in bilancio.
E questi costi di rimozione, oramai INGIGANTITI DALLA SECOLARE POLITICA DI DISTRUZIONE FAMILIARE ATTUATA DALLO STATO, non incontrano oneste volontà di impegno, riscontrando un welfare che sceglie le vie “economiche e lucrative” di disimpegno morale ed impegno remunerativo.
E’ un salvare capra e cavoli, lanciando le famiglie ed i bambini nei tunnel della distruzione emotiva ma procurando lavoro al precariato professionale mai sazio, cioè uccidendo la capra e bruciando i cavoli mano a mano che arrivano.

nota a fondo:
Uno psichiatra è un medico a cui manca la base scientifica per la professione, aiutato dalle industrie farmaceutiche a giustificare la propria attività oltre il vero e fondato; uno psicologo non è nemmeno laureato in medicina ed inventa malattie che non sono fondate su una scienza oggettiva, cioè si ripete, è una professione priva di vera scienza diagnostica o strumentale, cioè non ci sono test disponibili per verificare le sedicenti “diagnosi”, niente che supporti scientificamente i teoremi e le illazioni improntate su osservazioni di presunte cause e riconducibili effetti confutabili con semplicità.

VITTIME DEL PROCESSO CHE VANNO SALVATE DAL PROCESSO!

giovedì

Li chiamano AVVOCATI DELLA VERGOGNA. Niente deontologia; oggi, pur di intascare, guadagnano nomea di scorrettezza persino verso famiglie e bambini

Giovano di questa incredibile tirannia promossa e compatibile con la carta costituzionale, si accodano al “sistema” che li favorisce in quanto comodi allo svolgimento della falsa giustizia travisata dalla casta dei magistrati.
Nessuna madre o moglie che abbia mai voluto bene ad un uomo ed ai propri figli, solo ascoltando gli accadimenti e le gesta di questa gentarella, mai dovrebbe aggredirli esponendoli ai tribunali ed a tutti gli operatori che intorno gravitano e lucrano!


in allestimento

mercoledì

Giudici anarchici e fuori controllo che non applicano la legge: bravo Gasparri! il CSM è una “cloaca” ed i discepoli sono illegalmente coerenti

A questo punto stanno aggiustando l’incostituzionalità del lodo alfano come fu per l’identico simil schifani.
Possono farlo benissimo e facilmente, certe toghe si vendono a poco prezzo, qualche cenetta e delle mance.
Ciò che però fa riflettere, è la certezza di impunità in costoro che consegnano l’Italia al miglior offerente, nel grande scandalo come nel piccolo quotidiano schifo in cui abusi e soprusi giudiziari oramai sono all’ordine del giorno.
UN SISTEMA DI GIUSTIZIA MALATO, OVE IL MODO DI CONDURRE LE INDAGINI E DI CONDANNARE - INDIZIARIO E NON SU PROVE CHE ESCLUDANO TOTALMENTE LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA - È MOLTO DIVERSO DALLA VANTATA PROCEDURA CLASSICA, QUELLA FATTA CREDERE ATTRAVERSO I MEDIA.
Ove non convince il pm che, solo attraverso le prove, dovrebbe richiedere dichiararsi la colpevolezza dell’indagato, ma nei fatti è il sospettato stesso che deve convincere di essere innocente tra mille difficoltà, catapultato (specie se maschio e nonostante incensurato con una vita specchiata alle spalle) in processi forcaioli.

GASPARRI CSM E' UNA CLOACA
Ne dice tante per servire il suo datore e padrone, ma se dice di tanto in tanto delle verità inconfutabili, non possiamo negargli il consenso per puro pregiudizio


La Riforma della Giustizia secondo Gasparri
01 agosto 2008 - La Riforma della Giustizia secondo Gasparri, dice a Radio Radicale che il CSM e' una cloaca, vuole separare le carriere cosi il magistrato lavorera' per il Governo e questa la chiama depolicizzazione della magistratura.


Ah, dimenticavo: sappiate con quale efferatezza infieriscono sui ladri di un filone di pane .. mille pesi e mille misure!
http://consiglioaperto.blogspot.com/2009/07/barbone-in-carcere-roma-per-il-furto-di.html

MORTI UCCISI in CARCERE (Uomini), secondo legge e giustizia

Le interviste del blog: Maria Eliantonio
11 settembre 2009 - Morire in carcere


Morire di carcere
18 settembre 2009 - Intervista all'associazione Ristretti Orizzonti

lunedì

SUICIDI MASCHILI ignorati dallo stato come strategia di prevaricazione giudiziaria femminile, insieme alla manifestamente gonfiata violenza alle donne

Nessuna persona che vive nelle regole del contesto sociale, ed in profondità sottoinsieme delle regole giuridiche, maschio o femmina, si sognerebbe mai di portare avanti bestialità anti-familiari se A) non fosse stato\a lasciato indietro; B) se l'autorità che sovraintende al rispetto delle regole non fosse in per sè profondamente immorale, dall'inerzia colpevole alla discriminazione abnorme, per finire alla mancanza di attuazione delle regole costituzionali di eguaglianza parità e libertà.
Guerra di genere sì, esiste, ed è causa prima dei suicidi maschili!
Ma voluta ed istigata dal governo e dalla politica a mezzo dello strumento tribunali, dalla cui giurisdizione le controversie familiari lanciate dagli operatori dovrebbero immediatamente uscirne.
Parlarne sì per conoscere gli aspetti del problema gigantesco e soffocato, ma sapere dove andare a parare nella imputazione delle responsabilità.
Chiunque sa partire dal basso nella descrizione del disagio, ma nemmeno mai avrebbe potuto immaginare il degrado a monte e la perdita di pressocchè tutti i valori umani cui l'italia è stata portata dalle tv commerciali, in accordo con i politici felici di spartire il grasso, amplificando allarmi di violenza ben più modesta nei confronti delle donne (a meno di usuali casistiche criminali isolate).
Chi doveva ripristinare la legalità figlia dell'etica, ha invece pensato bene di aumentare il suo potere di ultracasta specie mediante la strategia di prevaricazione giudiziaria femminile, dando luogo al pestaggio giudiziario dei predatori sulle prede popolo, 10 volte di più infierendo sul genere maschile.
E CHI NON REGGE A DIFENDERSI DAL MOSTRUOSO APPARATO GIUDIZIARIO RIFIUTA LA VITA.
Non siamo più un popolo, ma una frammentazione di egoismi senza riferimenti, persi in un diritto incerto, utili come consumisti e votanti, poi abbandonati a se stessi senza identità sociale nè presenza dello stato.
Femminilità e maschilità, figli e padri, mogli e mariti, fratelli e sorelle, non si sa più in cosa consistano veramente i concetti, cosa contengano, sono stati distrutti i modelli di riferimento certo, ogni compromesso utilitaristico è oramai possibile e giustificabile, le TV si sono sostituite trasformando il tutto in denaro e convenienza, e noi lasciati ignoranti e senza formazione a noi stessi, siamo tornati primitivi e burattinabili a fare spettacolo per le istituzioni mentre ci scanniamo.

L’unico modo per giustificare la scrittura e l’approvazione di un cattivo profetto di legge è continuare a mantenere lo stato di panico nella popolazione.
La gonfiata violenza alle donne è voluta da Berlusconi per propagandare le sue escort, allo scopo di promulgare leggi severissime contro i maschi:
I TELEGIORNALI E IL LAVAGGIO DEL CERVELLO
La televisione altera la percezione delle persone, ecco come:
Studio sulla capacita' dei TG di alterare la percezione della realta' della popolazione.
In questo caso in tema di sicurezza.
Il risultato è un vero e proprio "lavaggio del cervello".
Tratto dal Blog: http://lagrandeopera.blogspot.com


Non può vedere il figlio. Padre separato si toglie la vita
Il suo corpo è stato trovato appeso ad un albero. In mano teneva una foto del piccolo. I familiari si erano rivolti a "Chi l'ha visto"
Il dramma dei padri separati, che non possono vedere i loro figli, assume una proporzione sempre più tragica. La vicenda di T.M., 46 anni, torinese, ne è la riprova. Riporta la sua storia Torino Cronaca.
"Tutti lo credevano oramai rassegnato alla perdita della moglie, da cui si era separato sei anni fa, e soprattutto dal non poter stare sempre insieme al figlioletto di 10 anni. Invece, improvvisamente e quasi senza dare alcun segnale, T. M., 46enne elettricista residente a Volpino aveva deciso di farla finita. Aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 13 quando non si era nemmeno recato a lavoro. E’ il triste epilogo si è avuto quando un podista lo ha trovato appeso al ramo di un albero in cma al monte Musinè. Impiccato.
Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione, tanto che i carabinieri della stazione di Alpignano hanno ritenuto non mostrarlo neppure ai parenti. I militari hanno trovato uno scenario frutto del grande stato di solitudine interiore che doveva vivere quell’uomo. Aveva con sì i documenti e, forse, l’ultima cosa che ha visto prima di morire è stata proprio una fotografia del figlio, che ha voluto tenere in mano fino all’ultimo.
Poco più in là due bottiglie vuote sambuca e un noto amaro che si era scolato probabilmente per alleviare la sofferenza dell’impiccagione. I familiari si erano rivolti anche alla trasmissione "Chi l'ha visto" di Rai3.
"Non ha lasciato nulla, se ne è andato senza darci una spiegazione – lo piange la sorella Pina – non ci ha mai parlato della sua sofferenza. Era separato, sua moglie si era rifatta la vita con un altro, poteva vedere loro figlio ogni fine settimana" (...)
Lo psichiatra Alessandro Meluzzi sostiene che: "Non avere la possibilità di incontrare come si vorrebbe i propri figli è tra tutte le pene che un uomo può sopportare sicuramente fra le più crudeli. Oggi all’interno di una legislazione che privilegia sempre comunque innanzitutto le ragioni della donna, i padri possono trovarsi, al momento della separazione, davvero tragicamente spiazzati. Non è un caso che la Caritas di Trento abbia istituito per i padri neo-separati comunità di accoglienza simili a quelle che si riservano per gli immigrati o per i disabili. E la miseria non è soltanto economica".
"E’ legata alla disperazione di essere la parte più vulnerabile e soprattutto non tutelata. Non so quali ragioni abbiano spinto questo padre ad impiccarsi ma solitamente dietro al gesto etremo del suicidio ci sta un urlo di disperata impotenza - continua - Non soltanto di non poter abbracciare chi si vorrebbe abbracciare. Non soltanto il sentimento della solitudine e dell’abbandono. E neppure tutto sommato la sensazione di subire un arbitrio. Ma è la sensazione di essere in una condizione in cui questa forma estrema di autodistruzione grida alla società e al mondo la fine di una famiglia che, al momento in cui si dissolve, cessa anche di essere un luogo di accoglienza del malessere e del disagio".
"Non si dovrebbe cessare di essere genitore neppure quando il rapporto di coppia si è esaurito - conclude lo psichiatra- Ma questo non solo per il bene dei figli ma per il bene di tutti. Invece purtroppo accade che il padre separato diventi per varie ragioni l’oggetto negativo da espellere ad ogni costo dalla scena, e questo anche al costo della sua stessa vita. Tutto ciò ovviamente giunge a condizioni estreme solo in qualche raro caso, per fortuna, ma il travaglio e la sofferenza è aimè di moltissimi. Sta a tutti noi, ma soprattutto a chi fa le leggi e le regole, farsene carico".
http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2007/06/24/20114-vedere_figlio.shtml

Gruppi su Facebook al merito dell’argomento :
http://www.facebook.com/group.php?gid=144060357982&ref=mf

Un fatto:
Nelle prime ore del mattino del 7 gennaio, il 43enne Derrick K. Miller si avvicinò a un agente di sicurezza all'ingresso del Palazzo di Giustizia di San Diego, dove un tribunale della famiglia aveva da poco emesso una sentenza contro di lui per il ritardo nel versare l’assegno di mantenimento per i figli.
Stringendo i documenti del tribunale in una mano, con l'altra ha
estratto una pistola. Ha esclamato: "VOI me l'avete fatto" e si è fatalmente sparato attraverso il cranio.
Il suicidio di Miller è il simbolo di una tendenza globale
spaventosa: un allarmante aumento dei suicidi maschili. Secondo un ciclo di studi condotti in Nord America, Europa ed Australia, una delle cause dell'aumento potrebbe essere la discriminazione dei padri nei tribunali della famiglia, in particolare il divieto di accesso ai loro figli. Se stesse avvenendo un simile aumento di suicidi femminili, [si indirebbe] una crociata pubblica per richiedere un rimedio. Eppure il tasso straordinariamente elevato di suicidi maschili è raramente oggetto di dibattito. Quali sono le statistiche? Secondo la relazione di un congresso chirurgico del 1999, il suicidio è l'ottava causa di morte in America, con gli uomini quattro volte più inclini ad uccidersi rispetto alle donne.
leggi tutto …
http://www.genitorisottratti.it/2009/09/i-diritti-negati-dei-padri-sono-un.html

giovedì

Causa BOVE contro italia: dannosità del tribunale dei minori di napoli, inutilità attuali leggi, vuoti normativi criminali, riempimenti discrezionali

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PREMESSA DEL BLOGGER: SE NON SI COERCISCE ALLA LEGALITA' CON PENE ESEMPLARI LA MADRE CHE ALIENA E SEQUESTRA I FIGLI NON NE USCIREMO MAI !!!!!!!!!!

altri casi trattati con esplicazione dei principi violati dalla’italia :
http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2002/Scozzari.htm
http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2004/FamCovezzi.htm

http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2005/boveo5.pdf
Bove c. Italia (n. 30595/02) Violazione dell’articolo 8
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 30 giugno 2005 (ricorso no 30595/02).
Violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per la mancata regolamentazione del diritto di visita del padre verso la figlia minore affidata alla madre


SENTENZA PER ESTRATTO (traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
CONSIGLIO D’EUROPA - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - TERZA SEZIONE

CASO BOVE c. ITALIA - (Ricorso n. 30595/02) - SENTENZA STRASBURGO - 30 giugno 2005
Bove c. Italia (n. 30595/02) Violazione dell’articolo 8
Il ricorrente, Luigi Bove, è un cittadino italiano nato nel 1965 che vive a Napoli (Italia).

Il ricorrente ha una figlia, C., nata nel 1995. Avendo la madre di costei impedito al ricorrente di vedere la figlia, questi intraprende le vie legali per ottenere la regolamentazione del suo diritto di visita. Nel settembre 1996 il Tribunale dei Minori di Napoli dispone l’affidamento della figlia alla madre ed autorizza il ricorrente a vederla due pomeriggi a settimana ed una domenica su due.

In seguito alla dichiarazione resa dalla madre della bambina sul fatto che il padre del ricorrente e due amici di quest’ultimo avrebbero molestato sessualmente la piccola, il Tribunale emise un provvedimento temporaneo d’urgenza il 22 giugno 2000 al fine di limitare i contatti tra il ricorrente e la figlia a due incontri settimanali nella struttura dei servizi sociali ed in presenza di un assistente sociale. Nel gennaio 2001 i suoi 2 diritti di visita vengono ulteriormente ridotti ad un pomeriggio a settimana.

Nell’aprile 2001 si conclude il procedimento penale avverso gli amici del ricorrente. Il ricorrente richiede per due volte la decadenza della potestà parentale della madre della bambina e dell’affidamento della stessa bambina oppure la possibilità di vederla senza alcuna restrizione. Nel quadro della prima procedura la Corte d’appello il 30 gennaio 2003 fissò una graduale ripresa dei contatti tra il ricorrente e sua figlia, ma la bambina rifiutò di incontrarlo. Nel quadro della seconda procedura la Corte d’Appello ordinò che uno psicologo facesse un ultimo tentativo per organizzare degli incontri tra padre e figlia, ma la bambina si rifiutò di nuovo di vederlo.

Nonostante tali decisioni, al ricorrente non è stata data l’opportunità di vedere la figlia. Il loro ultimo incontro ha luogo nel settembre 2002 in condizioni protette ed in presenza della madre della bambina.

Richiamandosi all’articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare), il ricorrente presenta un’istanza contro il rifiuto del Tribunale dei Minori di Napoli di accordargli l’affidamento della figlia, e contro le difficoltà incontrate nell’esercitare il suo diritto a vederla. Egli lamenta anche la violazione degli articoli 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) insieme all’articolo 8 della Convenzione. La Corte osserva che il Tribunale dei Minori di Napoli, in seguito alla sua decisione del 22 giugno 2002, non è intervenuto per assicurare che gli incontri, in ambiente protetto, potessero aver luogo così come programmato.

Sebbene i procedimenti penali contro i due amici del ricorrente si fossero conclusi e suo padre fosse morto nel gennaio 2003, gli incontri tra il ricorrente e la figlia non sono ricominciati. Il 30 gennaio 2003 la Corte d’Appello di Napoli ha autorizzato la graduale ripresa dei contatti ma a tale decisione non è stata data attuazione.

Sino ad oggi, il ricorrente non ha più visto sua figlia dal settembre 2002 e le autorità non hanno predisposto un programma per ulteriori incontri. Le difficoltà nell’organizzare le visite sono, in verità, parzialmente attribuibili all’ostilità tra la madre di C. ed il ricorrente così come alla riluttanza della bambina ad incontrare il padre. Ad ogni modo, la Corte non ammette che si possa considerare il ricorrente responsabile per la mancata efficacia delle decisioni o delle misure pertinenti per instaurare dei contatti effettivi. L’inerzia delle autorità ha costretto il ricorrente, al fine di far valere i propri diritti, a ricorrere costantemente ad una serie di ricorsi che, oltre ad aver comportato un dispendio di tempo, si sono in ultima analisi rivelati inefficaci.
In conclusione, la Corte ritiene che il non aver dato attuazione concreta al diritto del ricorrente ad incontrare sua figlia dal settembre 2002 ne ha violato il diritto al rispetto della vita familiare.
Essa pertanto conclude, con sei voti favorevoli ed uno contrario, che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione per quanto concerne tale parte della doglianza.

Circa il rifiuto delle autorità italiane di concedere al ricorrente l’affidamento della figlia, la Corte ritiene che la loro decisione sia stata presa nell’interesse della bambina e che si sia basata su ragioni a ciò pertinenti. (tali ragioni sarebbero le calunnie della madre contro il nonno ed il padre con gli amici)
Essa pertanto non ritiene ci sia stata violazione dell’articolo 8 per quanto concerne il rifiuto di conferire al ricorrente l’affidamento della figlia.

La Corte non reputa necessario esaminare il caso riguardo agli articoli 13 e 14 in quanto da essi non emerge alcuna distinta questione. Essa ritiene che l’accertamento di una violazione costituisce in sé un’equa soddisfazione per il danno morale subito dal ricorrente e gli assegna 3,000 EURO per spese legali. (La sentenza è disponibile solo in francese.) (ed i 200.000 EURO SPETTANTI QUALE DANNO ESISTENZIALE CHIESTI, DOVE SONO - ITALIA CHE METTI LO ZAMPINO CON LE AMBASCIATE ?)

http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2005/boveo5.pdf
forum rif.: http://dibattitopubbl.ucoz.com/forum/41-90-1

SENTENZA PER ESTESA
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 30 giugno 2005; Causa Bove c/ Italia; ricorso n.30595/02

TERZA SEZIONE - CAUSA BOVE c. ITALIA (Ricorso n. 30595/02)

SENTENZA - STRASBURGO, 30 giugno 2005 - Nella causa Bove c. Italia,


La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza Sezione), riunita in una camera composta dai sigg.:

B.M. ZUPANCIC, presidente
J. HEDIGAN
L. CAFLISCH
M. TSATSA-NIKOLOVSKA
V. ZAGREBELSKY
E. MYJER - QUELLO CHE SI DIVERTE CON I FIGLI DEGLI ALTRI
DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, giudici,
e da V. BERGER, cancelliere di sezione, dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 18 novembre 2004 e 9 giugno 2005, emette la presente sentenza, pronunciata in quest'ultima data:

PROCEDURA
1. La causa è stata promossa con ricorso (n. 30595/02) contro la Repubblica Italiana presentato alla Corte il 1º agosto 2002 da un cittadino del medesimo Stato, il sig. Luigi Bove ("il ricorrente"), in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il ricorrente, al quale è stato concesso il gratuito patrocinio, è rappresentato dall'avv. E. Tagle, del foro di Napoli. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, sig. I.M. Braguglia, e dai suoi coagenti, dapprima il sig. F. Crisafulli ed in seguito il sig. N. Lettieri.
3. Il ricorrente adduceva la violazione dell'art. 8, nonché degli artt. 13 e 14 in connessione con l'articolo 8 della Convenzione e contestava la decisione con la quale le autorità italiane gli avevano negato l'affidamento della figlia, lamentando altresì le difficoltà incontrate nell'esercizio del diritto di visita.
4. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte (art. 52 § 1 del regolamento). In seno a quest'ultima, la camera incaricata di esaminare la causa (art. 27 § 1 della Convenzione) era composta a norma dell'art. 26 § 1 del regolamento.
5. In data 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (art. 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla terza sezione, la cui composizione era stata modificata (art. 52 § 1).
6. Con decisione del 18 novembre 2004, la Corte ha dichiarato parzialmente ammissibile il ricorso.
7. Sia il ricorrente, sia il governo hanno depositato osservazioni scritte sul merito della causa (art. 59 § 1 del regolamento).

IN FATTO

1. Il ricorrente è nato nel 1965 e risiede a Napoli.
2. Dalla relazione tra il ricorrente e la sig.ra V. nasceva il 19 gennaio 1995 una figlia, C., riconosciuta da entrambi i genitori al momento della nascita. Conclusa la relazione, il ricorrente cercava di incontrare regolarmente la figlia.
3. A seguito dei numerosi rifiuti opposti dalla madre a detti incontri, il ricorrente si rivolgeva il 27 marzo 1996 al tribunale per i minorenni di Napoli ("il tribunale"), al fine di ottenere la regolamentazione del suo diritto di visita.
4. Il 22 settembre 1996 il tribunale decideva di affidare C. alla madre e stabiliva le modalità del diritto di visita del ricorrente, nella fattispecie due pomeriggi a settimana ed una domenica su due. Esso incaricava altresì i servizi sociali di Chiaia di vigilare sugli incontri tra il ricorrente e la madre della minore, al fine di risolvere la persistente situazione conflittuale.
5. Con le decisioni del 23 luglio 1997, del 19 gennaio 1998 e del 26 aprile 1999, il tribunale estendeva il diritto di visita del ricorrente e gli consentiva di ospitare la figlia durante la notte un fine settimana su due e in occasione delle vacanze, conformemente al parere favorevole formulato dagli psicologi e dagli assistenti sociali.
6. Il 23 maggio 2000, durante una riunione tra i genitori e la psicologa nominata dal tribunale, la madre di C. dichiarava che la figlia non desiderava più incontrare il nonno paterno e due amici di suo padre, in quanto questi ultimi l'avevano molestata commettendo atti sessuali.
7. Il 22 giugno 2000 il tribunale adottava un provvedimento temporaneo ed urgente con il quale gli incontri tra il ricorrente e la figlia erano limitati a due volte la settimana e dovevano svolgersi nei locali del servizio sociale in presenza di un assistente sociale. Il tribunale osservava che C. correva il rischio di subire pressioni psicologiche da parte del padre e della famiglia di questi, volte a farle ritrattare le sue affermazioni.
8. Il 20 luglio 2000, su richiesta del ricorrente, il tribunale modificava la decisione del 22 giugno 2000 ed estendeva il diritto di visita a due pomeriggi la settimana, da esercitarsi sempre nei locali del servizio sociale ed in presenza di un assistente sociale. Il tribunale disponeva altresì l'esecuzione di indagini volte a verificare se la minore avesse subito dei traumi.
9. Il 2 ottobre 2000 il tribunale rigettava le richieste presentate dal ricorrente affinché fossero revocate le restrizioni al suo diritto di visita, in quanto esse non si basavano su nuovi fatti o motivi di diritto.
10. In seguito il ricorrente tentava più volte di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni di Napoli.
11. Il 12 gennaio 2001 il pubblico ministero presso il tribunale chiedeva la trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica, al fine di procedere ad alcune verifiche.
12. Il 22 gennaio 2001 il tribunale riduceva il diritto di visita del ricorrente ad un pomeriggio a settimana, da esercitarsi in una situazione protetta, e pronunciava il divieto assoluto di contatti telefonici tra C. ed i nonni paterni.
13. Il 2 aprile 2001 il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento promosso contro i due amici del ricorrente.
14. In seguito all'archiviazione del procedimento penale, il ricorrente presentava varie istanze al tribunale, chiedendo la decadenza della madre di C. dalla potestà genitoriale, l'affidamento della minore ovvero la possibilità di incontrare liberamente sua figlia.
15. In data 6 settembre e 6 dicembre 2001 il procuratore della Repubblica presso il tribunale presentava le sue richieste, volte a rifiutare al ricorrente l'affidamento della figlia ed a riprendere invece gli incontri liberi tra il ricorrente e C., in assenza di altre persone, così come erano stati previsti prima dell'inchiesta penale.
16. Il 28 dicembre 2001 il tribunale rigettava la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti della madre e decideva di proseguire gli incontri protetti due volte a settimana, in quanto esso riteneva che i presunti abusi subiti dalla minore fossero stati compiuti al domicilio del ricorrente. Il tribunale disponeva altresì la trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, al fine di accertare l'eventuale responsabilità penale del nonno paterno di C..
17. Il 9 maggio 2002 il ricorrente proponeva appello avverso la decisione emessa dal tribunale il 28 dicembre 2001.
18. Nel corso del mese di settembre 2002 aveva luogo l'ultimo incontro tra il ricorrente e la figlia, sempre in una situazione protetta ed in presenza della madre.
19. Il 2 gennaio 2003 decedeva il nonno paterno di C..
20. Con decisione del 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 3 marzo 2003, la corte d'appello di Napoli ("la corte d'appello") confermava l'affidamento di C. alla madre e disponeva la graduale ripresa dei contatti tra il ricorrente e la figlia, da tenersi una volta alla settimana in una struttura protetta, alla presenza di una psicologa ed eventualmente della madre.
21. Il 3 luglio 2003 la minore non aveva ancora ripreso i contatti con il ricorrente, in quanto la suddetta si rifiutava nettamente di incontrare la psicologa nei locali del servizio sociale, condizione necessaria alla ripresa degli incontri con il padre.
22. Il 23 luglio 2003 il ricorrente presentava al tribunale un nuovo ricorso al fine di ottenere la decadenza della madre di C. dalla potestà genitoriale e l'affidamento della figlia.
23. Il 30 luglio 2003 veniva disposto dal tribunale il rinvio di un'udienza a causa dell'assenza della madre della minore.
24. In data 11 settembre 2003 si teneva una nuova udienza in tribunale, alla quale la madre di C. non si presentava. I giudici decidevano di rinviare la causa ad altra data, al fine di convocare ed ascoltare il perito nominato dal tribunale.
25. Il 31 marzo 2004 il tribunale rigettava il ricorso presentato dal ricorrente il 23 luglio 2003. Il tribunale emetteva la decisione nonostante l'assenza della madre della minore in udienza e nonostante un parere favorevole all'accoglimento della richiesta formulato dal pubblico ministero in ragione della necessità di rinnovare i legami tra padre e figlia.
26. Il 29 giugno 2004 si teneva un'udienza in corte d'appello a seguito del ricorso depositato dal ricorrente avverso la decisione del tribunale. I giudici chiedevano alla madre della minore di fare quanto necessario per facilitare un riavvicinamento tra il ricorrente e la figlia. La corte d'appello decideva infine di rinviare l'udienza al 27 ottobre 2004 al fine di ascoltare la psicologa nominata dal tribunale per i minorenni di Napoli.
27. Nell'udienza tenuta dinanzi alla corte d'appello il 1º dicembre 2004, la psicologa dichiarava alla corte di non aver mai ripreso i contatti con la minore, in quanto quest'ultima si era nettamente rifiutata di incontrarla. La madre di C. confermava la posizione espressa dalla figlia ed aggiungeva di non averla voluta costringere ad incontrare il padre, consigliata in tal senso dalla psicologa.
28. A seguito di detta udienza e dopo aver ascoltato le parti, la corte d'appello ordinava che si predisponesse un ultimo sostegno psicologico finalizzato ad organizzare gli incontri padre - figlia, incaricando la stessa psicologa di elaborare una strategia volta alla progressiva ripresa dei rapporti tra i due, nell'interesse della minore, che all'epoca aveva dieci anni. La corte riconosceva dunque che la figura paterna e la sua concreta presenza erano indispensabili al completo sviluppo fisico e psichico della minore.
29. Nonostante tale decisione, il ricorrente non aveva occasione di vedere sua figlia, in quanto quest'ultima rifiutava di incontrarlo.
30. In data 6 aprile 2005 veniva fissata un'udienza dinanzi alla corte d'appello per permettere alla psicologa di depositare la sua perizia, ma non si conosce l'esito di detta udienza.

IN DIRITTO

1. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

1. Il ricorrente contesta la decisione del tribunale per i minorenni di Napoli, che gli ha negato l'affidamento della figlia, e lamenta la difficoltà incontrata nell'esercizio del suo diritto di visita. Egli invoca l'art. 8 della Convenzione, di cui segue il testo: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (&) familiare (&). 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui."
2.

Argomenti delle parti
Il ricorrente
3. Il ricorrente rileva che i giudici del tribunale per i minorenni di Napoli hanno limitato il suo diritto di visita in modo tale da costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Egli sottolinea che, in seguito alla decisione del 22 giugno 2000, il tribunale non è mai intervenuto per far rispettare i previsti incontri protetti. Il ricorrente osserva che, nella decisione del 22 gennaio 2001, il suo diritto di visita veniva ridotto ad un pomeriggio a settimana in luogo dei due incontri settimanali inizialmente previsti dalla decisione del 22 giugno 2000. In seguito, il 28 dicembre 2001, il tribunale autorizzava nuovamente due incontri sorvegliati a settimana, il mercoledì e la domenica, ma in effetti tali incontri sono stati difficilmente realizzabili, tenuto conto dell'impossibilità di trovare una struttura e del personale disponibile ad accogliere il ricorrente e la figlia nella giornata della domenica. Il ricorrente aggiunge che le modalità eccessivamente restrittive del diritto di visita hanno comportato la distruzione del forte legame affettivo che esisteva tra il medesimo e la figlia.
4. Il ricorrente constata che gli incontri con la figlia sono rimasti rari, che le autorità non hanno prolungato il calendario degli incontri e non sono intervenute in alcun modo per assicurarne il rispetto. Egli insiste sul fatto che i giudici napoletani si sono disinteressati della gestione della sua delicata situazione familiare.
5. Il ricorrente conclude che la separazione forzata dalla figlia, che perdura da cinque anni, ha causato la perdita della fiducia e della complicità reciproca, provocando nella minore una grave alterazione dell'immagine paterna.
Il Governo
7. Il Governo ritiene che le modalità del diritto di visita, inizialmente fissate dal tribunale per i minorenni di Napoli il 22 ottobre 1996, siano state modificate il 22 giugno 2000 nell'interesse della minore e non per privare il padre del suo diritto di vedere la figlia. In seguito, il diritto di visita è stato progressivamente esteso a partire dal mese di dicembre 2001. Secondo il Governo, la limitazione del diritto di visita, chiaramente espressa dal tribunale, sembra essere stata una logica conseguenza dei gravi fatti denunciati dalla minore alla madre ed alla maestra. Il Governo è del parere che tale restrizione sia stata imposta a scopo preventivo, dopo aver valutato tutti gli elementi confluiti nel fascicolo.
8. Il Governo osserva che il diritto del ricorrente di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita della figlia non è mai stato negato dall'autorità giudiziaria e che sono state imposte restrizioni solo per un periodo limitato ad un anno e mezzo. Esso sottolinea la conflittualità del rapporto tra il ricorrente e la sua ex compagna e le difficoltà della minore a mantenere il rapporto con il padre, tanto è vero che si è reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria per regolare il diritto di visita. Il Governo giunge alla conclusione che non vi sia stato alcun intervento arbitrario da parte dell'autorità pubblica.
9.

Valutazione della Corte
10. La Corte ricorda che l'art. 8 della Convenzione è volto essenzialmente a tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici: esso comporta inoltre obblighi positivi inerenti al "rispetto" effettivo della vita familiare. In ogni caso, occorre raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso; inoltre, nelle due ipotesi, lo Stato dispone di un certo margine di valutazione (Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 19, § 49).
11. In riferimento all'obbligo per lo Stato di disporre misure positive, la Corte ribadisce che l'art. 8 comporta il diritto per il genitore di usufruire di provvedimenti idonei a riunirlo al minore e l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali provvedimenti (v., ad esempio, le sentenze Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n. 156, pp. 26-27, § 71, Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A, p. 30, § 91, Olsson c. Svezia (n.2) del 27 novembre 1992, serie A n. 250, pp. 35-36, § 90 e Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994, serie A n. 299-A, p. 20, § 55).
12. Tuttavia l'obbligo sussistente per le autorità nazionali di adottare delle misure al riguardo non è assoluto, in quanto può accadere che l'incontro di un genitore con i figli, i quali vivano da tempo con l'altro genitore, non possa aver luogo immediatamente e richieda dei preparativi. La natura e l'entità di questi ultimi dipende dalle circostanze di ciascun caso, ma la comprensione e la collaborazione di tutte le persone coinvolte rappresentano sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono compiere ogni sforzo per facilitare tale collaborazione, l'obbligo per esse di ricorrere alla coercizione in questa materia non può che essere limitato: esse devono tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone interessate e soprattutto dell'interesse superiore del minore, nonché dei diritti riconosciutigli dall'art. 8 della Convenzione. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano minacciare il suddetto interesse o pregiudicare i suddetti diritti, spetta alle autorità nazionali vigilare sul raggiungimento di un giusto equilibrio (Hokkanen, cit. p. 22, § 58 e Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/76, § 94, CEDU 2000-I).
13. La Corte rileva che il punto decisivo nel caso consiste nell'accertare se le autorità nazionali abbiano adottato ogni provvedimento ragionevolmente necessario al fine di far rispettare le decisioni emesse dal tribunale per i minorenni di Napoli.
14. La Corte osserva che in seguito alla decisione del 22 giugno 2000 il tribunale per i minorenni di Napoli non è intervenuto nell'attuazione dei previsti incontri protetti. Il 22 gennaio 2001 il diritto di visita veniva ridotto ad un pomeriggio a settimana ed in seguito veniva nuovamente innalzato, a partire dal 28 dicembre 2001, a due incontri sorvegliati a settimana, il mercoledì e la domenica. Il ricorrente osserva che di fatto è stato difficile organizzare detti incontri, vista l'impossibilità di reperire una struttura e del personale disponibile ad accoglierlo con la figlia nella giornata della domenica.
15. La Corte osserva che, nonostante l'archiviazione del procedimento penale promosso contro i due amici del ricorrente ed il decesso, sopravvenuto il 2 gennaio 2003, del nonno paterno di C., sospettato di aver commesso atti sessuali sulla minore, non vi è stata la ripresa dei contatti tra il ricorrente e la figlia. Il 30 gennaio 2003 la corte d'appello di Napoli autorizzava la graduale ripresa dei contatti tra il ricorrente e la figlia in seno ad una struttura protetta, ma a tale decisione non è stata data esecuzione. Il 3 luglio 2003 la minore non aveva ancora ripreso i contatti con il ricorrente, in quanto si rifiutava decisamente di incontrare il padre e la psicologa nei locali del servizio sociale. Il 23 luglio 2003 il ricorrente presentava un nuovo ricorso al tribunale per i minorenni di Napoli, chiedendo l'affidamento della figlia. Una prima udienza fissata per il 30 luglio 2003 veniva rinviata a causa dell'assenza della madre della minore e l'udienza prevista per l'11 settembre 2003 veniva a sua volta rinviata per la medesima ragione. All'udienza del 31 marzo 2004, nonostante un'ulteriore assenza della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli rigettava il ricorso presentato dal ricorrente il 23 luglio 2003. A seguito dell'appello proposto dal ricorrente, la corte d'appello di Napoli rinviava l'udienza fissata il 29 giugno 2004 alla data del 27 ottobre 2004, al fine di ascoltare una psicologa. Infine, nonostante il mandato conferito, in seguito all'udienza del 1º dicembre 2004, ad una psicologa, affinché quest'ultima elaborasse nell'interesse della minore una strategia volta a consentire una progressiva ripresa dei rapporti tra padre e figlia, il ricorrente non ha mai potuto rivedere C..
16. La Corte rileva che, a tutt'oggi, il ricorrente non ha rivisto la figlia dal settembre 2002 e che le autorità non fissano più un calendario degli incontri. Le difficoltà incontrate nell'organizzazione delle visite derivano certamente sia dall'animosità nei rapporti tra la madre di C. ed il ricorrente, sia dalla renitenza della minore agli incontri con il padre. La Corte non ritiene ammissibile che si attribuisca al ricorrente la responsabilità dell'inefficacia delle decisioni o dei provvedimenti volti ad instaurare dei contatti effettivi. La Corte osserva che il Governo non si è pronunciato sulla questione relativa all'assistenza prestata dalle autorità interne al fine di assicurare la regolarità degli incontri tra il ricorrente e la figlia in situazione protetta. Essa rileva infine che, nonostante le numerose istanze depositate al tribunale per i minorenni di Napoli ed i ricorsi presentati alla corte di appello di Napoli dal ricorrente, la situazione si è deteriorata al punto che i rapporti tra il medesimo e la figlia sono inesistenti.
17. Tenuto conto degli interessi in gioco, quanto precede non permette di affermare che le autorità competenti abbiano compiuto ogni ragionevole sforzo per facilitare il ricongiungimento. La loro inerzia ha invece costretto il ricorrente a proporre incessantemente una serie di ricorsi di lunga durata ed in fin dei conti inefficaci allo scopo di far rispettare i suoi diritti.
18. Di conseguenza, la Corte giunge alla conclusione che, nonostante il margine di valutazione spettante alle autorità competenti, l'inosservanza del diritto di visita del ricorrente a partire dal settembre 2002 costituisce un pregiudizio del suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione.
19. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione per quanto attiene a questa parte del motivo di ricorso.
20. Per quanto attiene alla seconda parte del motivo di ricorso, ossia il rifiuto delle autorità italiane di concedere al ricorrente l'affidamento della figlia, la Corte è del parere che le decisioni delle autorità nazionali siano state adottate nell'interesse della minore e si siano basate su motivazioni pertinenti. Negando al ricorrente l'affidamento della figlia, le autorità interne hanno rispettato il loro margine di valutazione.
21. Dal momento che le autorità nazionali hanno rispettato il loro margine di valutazione, non si ravvisa una violazione dell'art. 8 della Convenzione nel rifiuto di concedere al ricorrente l'affidamento della minore.

2. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA CONVENZIONE IN CONNESSIONE CON L'ARTICOLO 8

1. Il ricorrente denuncia altresì il fatto che le vie di ricorso finalizzate a far rispettare il suo diritto di visita non possiedono l'effettività richiesta e lamenta un trattamento discriminatorio nel suo diritto al rispetto della vita familiare. Egli invoca gli art. 13 e 14 della Convenzione in connessione con l'art. 8. Segue il testo dei citati articoli: Articolo13 "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (&) Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali." Articolo 14 "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (&) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione."
2. Tuttavia, alla luce delle considerazioni relative al motivo di ricorso basato sull'art. 8 (precedente paragrafo 52), la Corte non ritiene di dover esaminare la causa in riferimento agli artt. 13 e 14, poiché in base a tali disposizioni non si pone alcuna nuova questione.

3. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".
2.

Danni
3. Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale subito a causa della lunga separazione dalla figlia e della lunga durata della procedura interna, quantificandolo in 200.000 euro.
4. Il Governo contesta tali richieste.
5. La Corte ritiene che la constatazione di una violazione della Convenzione costituisca in sé una equa soddisfazione sufficiente e non riconosce alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale.
6.

Costi e spese
7. Il ricorrente chiede 18.914,64 euro per le spese della procedura interna e 22.026,56 euro per le spese della procedura dinanzi alla Corte, producendo una nota degli onorari.
8. Il Governo ritiene che gli importi richiesti siano troppo elevati e non corrispondano ai parametri comunemente vigenti in Italia.
9. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, costi e spese sostenuti da un ricorrente possono essere rimborsati solo qualora essi siano certi, risultino necessari ed il loro importo sia ragionevole (v., tra l'altro, Belziuk c/ Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49, e Craxi c/ Italia, n. 34896/97, § 115, 5 dicembre 2002).
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha senz'altro sostenuto delle spese per presentare e sostenere il ricorso a Strasburgo. Tuttavia, tenuto conto della natura della causa, la Corte ritiene che l'importo richiesto dall'interessato sia eccessivo. Alla luce degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene ragionevole la somma di 3.000 euro a titolo di rimborso di tutte le spese e pertanto la concede al ricorrente.
11.
Interessi di mora
12. La Corte ritiene appropriato determinare il tasso degli interessi di mora sulla base del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.


PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE


1. dichiara, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
2. dichiara, all'unanimità, che non sussistono motivi per esaminare la causa alla luce degli articoli 13 e 14 della Convenzione;
3. dichiara, all'unanimità,
1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la presente sentenza diverrà definitiva ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione, 3.000 euro (tremila euro) per costi e spese;
2. che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, la predetta somma sarà maggiorata da un interesse semplice, il cui tasso sarà pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, applicato nel periodo in questione, aumentato di tre punti percentuali.

4. Rigetta, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per le restanti parti.


Fatto in francese, comunicato per iscritto in data 30 giugno 2005 in applicazione dell'articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.

Vincent Berger
Cancelliere

Boatjan M. ZUPANCIC
Presidente

Conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, alla presente sentenza è allegata l'esposizione dell'opinione divergente del sig. Myjer.

ED ECCO L’UNICO CHE, IN TANTI E TANTI ANNI DI LAVORO, NON HA ANCORA CAPITO CHE LA LEGGE HA UN OBIETTIVO, E NON È FINE A SE STESSA PER VANITÀ ENIGMISTICA.
NON È CAPACE DI CAPIRE CHE I FIGLI DEVONO VIVERE ANCHE CON IL PADRE, BENCHÉ EGLI STESSO ABBIA USUFRUITO DEI PRIVILEGI DELLA FAMIGLIA COMPLETA.
SONO QUESTI VECCHI EMPI DI CATTIVERIA ED INSENSIBILITA' LA VERA ROVINA DELLA NOSTRA SOCIETA'


OPINIONE DIVERGENTE DEL GIUDICE MYJER (Traduzione)

1. I miei colleghi sono giunti alla conclusione che vi sia stata violazione dell'art. 8 della Convenzione. Esprimo il mio dissenso da tale decisione per le seguenti ragioni.
2. Certo, la Corte ha ribadito che l'art. 8 comporta per un genitore il diritto di ottenere provvedimenti idonei a ricongiungerlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali provvedimenti. I paragrafi 44-46 contengono i riferimenti alla giurisprudenza pertinente.
3. E'opportuno tuttavia rilevare che la Corte nella sua giurisprudenza afferma altresì quanto segue: "Senza dubbio l'esame di ciò che risulta più opportuno nell'interesse del minore riveste sempre un'importanza cruciale nelle cause di questo tipo. E' altresì opportuno ricordare che le autorità nazionali intrattengono rapporti diretti con tutti gli interessati. Compito della Corte non è dunque quello di sostituirsi alle autorità interne per regolamentare le questioni relative all'affidamento ed al diritto di visita, bensì essa deve esaminare alla luce della Convenzione le decisioni che le predette autorità hanno emesso nell'esercizio del loro potere di valutazione" (Sahin c. Germania, n. 30943/96, § 64, CEDU 2003-VIII).
4. Nel presente caso si evince dai fatti che le difficoltà sono sorte a seguito degli abusi sessuali che il nonno della minore (il padre del ricorrente) e due amici del padre avrebbero commesso nel 2000. Tuttavia il padre ha potuto esercitare il diritto di visita alla minore fino al settembre 2002, sia pure in condizioni particolari ed in presenza della madre. Il 30 gennaio 2003 la corte d'appello di Napoli decideva che l'interessato avrebbe esercitato il suo diritto di visita in seno ad una struttura protetta ed in presenza di una psicologa e della madre. Risulta che in seguito la bimba (di otto anni all'epoca) abbia rifiutato di vedere la psicologa, sebbene questa fosse la condizione necessaria agli incontri con il padre. Il tribunale interno tentava più volte di fissare un'udienza finalizzata all'esame delle questioni sollevate dal padre. La madre però non si presentava. In grado di appello, i giudici invitavano, nel giugno 2004, la madre della minore a facilitare al padre l'esercizio del diritto di visita. Essi ascoltavano la psicologa, la quale avrebbe precisato che in effetti la minore rifiutava di incontrare la psicologa. Tale circostanza veniva confermata dalla madre, la quale aggiungeva che la psicologa le aveva consigliato di non costringere la minore a vedere il padre. La corte d'appello ordinava quindi alla psicologa di elaborare una strategia che consentisse di riprendere le visite del padre alla figlia. La psicologa avrebbe dovuto consegnare la sua relazione di perizia il 6 aprile 2005.
5. Come molti casi di questo genere, è una storia triste. A mio parere, risulta chiaramente dai fatti che, per quanto attiene alle autorità nazionali, esse ritengono che si debba permettere al padre di esercitare il suo diritto di visita, sebbene secondo particolari modalità. Per quanto riguarda i motivi per i quali la minore rifiuta di incontrare la psicologa, si possono solo fare congetture. Ma dal momento che la bimba oppone un rifiuto e che - tenuto conto altresì degli abusi sessuali commessi sulla medesima dal nonno e da due amici del padre - la autorità giudiziarie nazionali ritengono che il padre possa esercitare il suo diritto di visita solo secondo modalità particolari, la nostra Corte può davvero rimproverare alle autorità nazionali di non essersi sufficientemente adoperate per consentire o ristabilire il diritto di visita? Quando un genitore ostacola l'esercizio del diritto di visita e del diritto alla compagnia del minore spettante all'altro genitore, le autorità nazionali possono essere tenute ad adottare provvedimenti giuridici contro il genitore. Ma quando è lo stesso minore che rifiuta di collaborare, cosa bisogna fare? La soluzione scelta dalle autorità nazionali è ovvia: chiedere ad una psicologa di elaborare una strategia volta a far riprendere le visite del padre.
6. A mio parere, tenuto conto del ruolo di sussidiarietà conferitole dall'art. 19 della Convenzione, in cause di questo genere la Corte deve intervenire solo nel caso in cui essa sia in grado di indicare con sufficiente precisione in che modo le autorità giudiziarie nazionali non hanno manifestamente adempiuto agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione. A mio avviso, ai tribunali interni non può essere mosso alcun rimprovero di questo genere.

mercoledì

MATRIMONIO e FIGLI = ABDICAZIONE DIRITTI SULLA PROPRIA VITA; legge vanificata dal favor femminile, elusione di obiettivi e ratio del legislatore

.
La FAMIGLIA e' contaminata dalle toghe. CI HANNO SOTTOMESSO UN MANIPOLO DI MASCHIE, MA USUFRUISCONO DELL’ALLARME VIOLENZA SULLE ALTRE DONNE, QUELLE VERE

Denunciamone lo strapotere e smettiamo di usarle per dirimere le liti familiari

Mancando la sintonia con l’ordinamento socio costituzionale da parte di quella magistratura che arrogantemente si sostituisce al Parlamento, l’impostazione codicistica attuale, come ricostruita artatamente dai magistrati militanti, non riconosce ai maschi pressocchè nessuna tutela nel futuro confronto di coppia, nemmeno se a patire sono i minori.
Ogni indizio, penale ma anche civile in quanto argomento di prova, viene valutato a favore della santa, ogni carico della donna viene sottostimato senza lo stesso rigore addebitato al maschio, in nome di un buonismo fiducioso favorente la femmina, che nei tribunali proprio non ci dovrebbe essere.
E per di più, trattasi di “liberi convincimenti” partoriti dalle donne, pressocchè ubiquitarie nei ruoli di potere della magistratura, e tutte – ma proprio tutte – ansiose di devastare il maschio per addomesticarlo.

continua in allestimento

martedì

Norme giuridiche protettive o norme giuridiche oppressive? Revisionare discrezionalità d'interpretazione del diritto alla bigenitorialità dei bambini

Lecce: NASCE L'AFFIDO CONDIVISO SENZA DIRITTI DI VISITA!!! Infatti anche da bambini ( 9 anni all'epoca dei fatti) ci si può rifiutare di vedere il padre, venendo legittimati dal Tribunale.
Corte d'Appello vanifica la legge sull'affido condiviso. Urge normativa che limiti
http://bari.repubblica.it/dettaglio/lecce-bimba-puo-rifiutarsi-di-vedere-il-padre/1714103
http://www.figlipersempre.com/

Verdetti penali sempre ispirati dai gossip e notizie pilota che fissano parametri scandalosità; si depenalizzano fattori di tipicità svalutandoli

Chiusi nelle loro cancellerie, quando ci sono in orario di ufficio invece di essere a casa e presentarsi tardi, alle 10.00 o 10.30, ed andarsene via prima, incontrollati ed incontrollabili.
Indagano, presumendo che l’azione penale sia obbligatoria, così dicono.
Ma tutti si chiedono: come mai anni per non ritrovare alcuna indagine svolta nel fascicolo, niente di niente sicuri di non essere controllati e controllabili, anni per poi chedere l’archiviazione degli atti senza nemmeno motivazioni serie ?
Ed addirittura in presenza di reati commessi in flagranza, con la testimonianza della forza pubblica ?
Forse che il malcostume consuetudinario ha suggerito che certi reati non devono essere perseguiti, non sta bene e non è accettabile ammetterne la commissione a meno di disattendere le aspettative del gossip o dei privilegi sociali giudiziari (magari femminili).
Qualche malalingua potrebbe forse illazionare che gestiscono a loro piacimento l’azione penale, ove danno impulso ed ove sono ciechi, ove velocissimi teoremizzano per mettersi in mostra, ed ove la verità e la tutela della cittadinanza non vale niente, perché appartiene a soggetti senza visibilità e senza voce collettiva.
Tanto non siamo in un sistema penale all’inglese, ove la prova va raggiunta pienamente escludendo ogni possibile condanna se residuino dubbi di innocenza.
Siamo in Italia, nel processo indiziario per eccellenza, ove “indizio” è qualsiasi cosa convenga, e “non indizio” è qualsiasi cosa in cui sfavore non si intende spendere parola di troppo … tanto poi senza tale base l’accusa muore da sé, e la parte lesa mica può ricostruirsi il procedimento da sola.
Il danno alla certezza del diritto, alla certezza della persecuzione dei reati e della pena, è fatto.
Basta chiacchierarci stupidamente un po’ su dopo, se qualcuno si permette di protestare, ed arrivare alle ragioni della casta con la prepotenza del ruolo, un qualcosa su cui è vietato discuterne troppo, bisogna prendere per bibbia le scemenze giustificative.
Chi dovrebbe poi analizzare tale abnorme operato, sono i colleghi più anziani, che volendo lavorarci devono svolgere dieci volte tanto impegno per ricavare le magagnelle nascoste ed omesse, ma poi giusto per litigare con tutti nel distretto di corte di appello.
Vale la pena di schierarsi dalla parte della casta, della propria casta che nel passato ha coperto i propri altrettanto ingiusti errori. imporre il tutto funziona bene, e non v’è allarme o scandalo giudiziario.
Chi potrà smentirli ?
Invece di difendere la giustizia, si è creato per comodità propria un altro amico dell’antigiuridicità, trascinato nel bailamme da non smuovere.

domenica

Un giudice ignorante è per definizione ingiusto. Solo 1 su 10 fa giurisprudenza (sentenze sue), il resto scopiazzano (magistrati maschi e femmine)

A delinquenza ed abusi di tale entità non ci arrivereste mai, nessuno di noi è educato a pensarli, nessun media ci elabora l’idea o ci facilita il percorso: l’ignoranza può sbagliare come e più della cattiveria dolosa.
Provenissero dalla strada violenta e manesca, chiameremmo la forza pubblica, chiederemmo giustizia ai servitori onesti dello Stato, produrremmo una querela garantiti della certezza del diritto, confidando non nell’archiviazione ma nella giusta punizione.
Invece ti ritrovi in ciò che non si può dire, nello scandalo tutto italiano: la solita giudicessa raccomandata o che dir si voglia, che ha tanto bisogno di auto – affermazione contro i maschi (come l’ex che l’ha scartata) da cui non ha avuto figli, o nel vecchiardo oramai presidente che non sa nemmeno lui come è accaduto che abbia fatto carriera, burlandosi per primo dell’automatismo degli asini, e che ha tanto bisogno di farsi perdonare dalla moglie trattata come un animale da salotto per decenni.
MA CI PENSATE O NO CHE QUESTI IMMORALI QUASI MAI SCRIVONO SENTENZE PROPRIE ?
E come fa uno \ una che non sa fare il suo lavoro, a farlo bene ?
E SE IL LAVORO CHE FA E’ PRODURRE LA GIUSTIZIA, MA NON LO SA FARE, COME FA AD ESSERE UN MAGISTRATO TERZO E GIUSTO ?
MALE PER CHI CI CAPITA, diceva mio nonno; solo che ci capitiamo 9 persone su 10, tale è la percentuale degli scopiazzatori e delle scopiazzatrici che ci usano come cavie del sedicente loro “diritto”.
Nel frattempo che ci ruminate sopra, cominciate a chiedere in giro, nei tribunali, notizie agli operatori sulla qualità delle "sentenze" ...

venerdì

Coperti contro la pur minima rimostranza! cassazione: Accusare in un atto un magistrato di compiacenza può costare al legale una condanna per calunnia

Sarebbe interessante scoprire come è tutelato il cittadino dagli abusi d’ufficio e giudiziari, o dai comportamenti penali dei magistrati, o dalle semplici ingiustizie con rilevanza costituzionale, o da qualsiasi altro abuso dello strapotere della casta giudiziaria.
Non solo non vi sono gli strumenti, ma è impossibile ancor prima della denuncia, lasciarne traccia scritta!!!!!!!
http://www.cassazione.net/accusare-in-un-atto-un-magistrato-di-compiacenza-puo-costare-al-legale-una-condanna-per-calunnia-p914.html

mercoledì

Ritorna Annozero: diffondiamo lo spot - L'appello di Michele Santoro per cercare di fare pubblicità alla sua trasmissione fin troppo bistrattata

10 settembre 2009 - Annozero è una trasmissione scomoda per tutti: uomini di destra, di sinistra e anche di centro.
Perché? Perché scava fino in fondo agli argomenti, non tacendo su niente.
Lo spot per la nuova trasmissione, che andrà in onda a partire dal 24 settembre su Rai 2 alle 21.00, non viene trasmesso in televisione.
Cari amici, sono Michele Santoro e ho bisogno del vostro aiuto. Mancano pochi giorni alla partenza e la televisione continua a non informare il pubblico sulla data d'inizio di Annozero. Perciò vi chiedo di inviare a tutti i vostri amici e contatti su Internet gli spot che abbiamo preparato a questo scopo e che non vengono trasmessi."
Questo blog partecipa alla diffusione degli spot di Annozero, importante trasmissione "fuori dal coro", una trasmissione di importante spessore in mezzo a tanta Tv spazzatura.
Primo spot (con Vauro)

Secondo spot (con Vauro e Travaglio)


rimbalzato da http://paroladibonobo.blogspot.com/2009/09/ritorna-annozero-diffondiamo-lo-spot.html quale fonte della notizia

Prima di tutto i bambini - l'appello di Adriano Sansa

(08 settembre 2009) - Prima volta che, almeno a parole, sento un presidente del tribunale dei minori che dice cose sensate a favore dei minori, esponendosi politicamente e mediaticamente contro le leggi naziste e xenofobe del nostro governo..
SONO RIMASTO A BOCCA APERTA. TALE LOGICA FINALIZZATA DOVREBBE PERO' USARLA ANCHE PER I FIGLI DEGLI ITALIANI!

Levatevele dalle aziende, come dal matrimonio. Appena potranno vi faranno il buco sotto i piedi tra Stalking, Mobbing, Violenza donne, Pedofilia ecc…

solidarietà tra femmine ai fini di abbattere i maschi, depressione "post partum" posticcia, minaccia di aborto senza essere gravide, ....

in allestimento

Papà, sbagli. Il tuo nemico non è la mamma, ma il tribunale. Senza la loro ingiustizia, lei non potrebbe sequestrarmi e tu non saresti derubato!

"Da grande voglio fare la giudice, così potrò incarcerare tutti i giudici sporchi che fanno male ai bambini"

Me lo ha dovuto dire oggi mia figlia di 8 anni che ha capito come funziona, e non ha ancora superato nessun concorso in magistratura!!!!!

Oltre PRIVILEGI MATRIMONIALI, mi accaparro pure il reddito di mio marito, mangio il mio ed il suo e non addiziono lavoro perché sono assente da casa

Quante mogli lo pensano e lo applicano?
Pensate uomini ingenui o bisognosi di compagnia e famiglia, pensateci ...

lunedì

TU, SEI MASCHIO, SEI CERTAMENTE UN CRIMINALE VIOLENTO E SESSISTA, DAI LA PROVA CHE NON E' VERO!

Criminalizzare i maschi senza uno straccio di prova, è uno sport molto in voga, specie nei tribunalicchi della repubblica delle banane.
Salvificare le femmine, al contrario di quello che si potrebbe dedurre come una adorazione, è uno dei più disprezzanti modi di considerare la femminilità, perché le espone a disprezzo e modifiche sociali al contrario, ad un parziale ritorno alla sottomissione delle guerre perse.
Vero è che poche hanno i numeri per competere; e quelle maschiette competitive ed aggressive sono tali solo oggi, e sull’onda del privilegio senza meriti.

L’indipendenza economica femminile ha sapore di arma in più contro il marito ed i figli, del cui reddito sommato al proprio lei si arricchisce

Via dalla casa, figli ed anziani affidati ad estranei, quasi sempre le donne vantano di fare doppio lavoro, in casa e fuori casa.
E vanno per questo ancora in pensione 5 anni prima.
Naturalmente, meno che nei casi di famiglie di povertà evidente, il reddito del marito viene speso per la famiglia, quello della moglie se lo spende quasi interamente per sé.
Quindi la famiglia non si arricchisce; in compenso la mamma manca dalla casa, le spese quindi aumentano (dalla spesa alle collaborazioni, all’auto ai vestiti agli ammennicoli per essere belle in pubblico ecc… ecc…) a fronte dello sporco che impazza e del frigo oramai pressocchè vuoto (salvo il solito prosciutto e le scatolette cucinate alla francese).
La donna che lavora non vuole fare famiglia, e non deve essere sposata per rovinare anche i bimbi.
In carriera, deve fare solo carriera e basta, onestamente con se stessa!

Berlusconi intende "catto-comunisti" un unico disprezzo sia per i cattolici uguale come per i comunisti.

Ma il premier ha usufruito di tutti, ma proprio tutti i vantaggi della chiesa cattolica, nonchè è accanito scopiazzatore delle ideologie Staliniste.
Il bello è la presunzione di fare confusione mentale con il liberismo!
Se non fossimo un popolo di ignoranti ... non potrebbe certo ricavare voti dalle balle propagandate.
Che intenda sostituirsi a Dio previa persecuzione dei cristiani ?

Governo Berlusconi e lega nord, si, quelli che uccidono "brevi manu" la gente in mare. Nemmeno fossero animali potremmo non vergognarci!

commenti in allestimento, per ora affiancate a

http://www.altrenotizie.org/alt/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=101544&mode=thread&order=0&thold=0

sabato

Mondadori (FOCUS) acquisita da Berlusconi ha soffocato le testate concorrenti NEWTON (RCS) e QUARK (HACHETTE RUSCONI) monopolizzando info scientifiche

QUARK (HACHETTE RUSCONI s.p.a.) ultima uscita senza preavviso : dicembre 2006
NEWTON (RCS Periodici pubblicato in Italia su edizione di Newton Press Inc. Japan) ultima uscita senza preavviso : dicembre 2007
lo so perché leggevo e collezionavo le tre testate, di cui ho i numeri (e la validità scientifica comparabile!)
FOCUS : sa tutto su tutto solo il suo staff editoriale

Spreco denaro pubblico per accontentare le comodità degli operatori del tribunale dei minori di Napoli: comoda struttura in disparte vicino casa

Non vogliono accorparsi agli uffici del Centro Direzionale di Napoli, pressocchè gratuiti e già pagati di guardiania.
Si preferisce pagare una cinquantina di agenti di polizia giudiziaria in più, pagare tutti i costi di una struttura praticamente inutili ed ingiustificati, pur di non farsi controllare a vista dalla gerarchia sita nell’ampio complesso del C.D. di Napoli.
Pur di mantenere il potere in più grazie alle difficoltà della distanza, e per giunta tutti si sono organizzati da decenni le abitazioni in prossimità.
Praticamente al tribunale dei minori di Napoli camminano da soli, men che meno controllati decidono e scrivono di tutto e di più di incostituzionale, fanno ciò che vogliono fregandosene altamente della legge dello Stato.
Non amministrano la giustizia, COMANDANO LONTANO DA OCCHI INDISCRETI !!!

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI IN TEMA DI FAMIGLIA: Ricorrete senza indugio alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo CEDU chiedendo condanna Italia

Io l’ho fatto e sono in corsa.
Altri prima di me l’hanno fatto ed hanno ottenuto riconoscimento delle gravi responsabilità dell’Italia, nel cui nome e per il cui conto i magistrati impunemente scrivono provvedimenti altamente lesivi dei diritti umani, dei bambini e dei loro genitori.
E' una grande opportunità contro gli abusi, la possibilità di eccepire le incostituzionalità direttamente e senza ostacoli faziosi è uno strumento che il nostro ordinamento ci nega consapevolmente per mantenere il potere della casta giudiziaria contro gli interessi del popolo.
Deve emergere il marcio di cui nessuno parla!
Sono a disposizione di chiunque per confrontare le mie esperienze effettive: contatto personale giosinoi@hotmail.it

venerdì

Si parla solo di politica sporca e furti del denaro di tutti. MAI DI FAMIGLIE SFASCIATE E MINORI ABUSATI DAI MAGISTRATI. MA CHE ITALIA DI BESTIE E’?

Controlliamo per un attimo cosa importa (previo plagio televisivo) agli italiani.
Facile: calcio, pornografia, chi ruba di più, scemenze vuote da intrattenimento, ecc… simili.
Mentre siamo anestetizzati ed indottrinati su ciò che dobbiamo essere e ciò che dobbiamo comprare (oltre che andare a votare liste formate da delinquenti professionisti senza alternative), si compie il disagio di tutti, il danno a tutti: LO SFASCIO FAMILIARE !
Lo diamo oramai per scontato, ci hanno resi ignoranti con scuole inconsistenti e media dai contenuti inutili, ci hanno persuasi che tutto funziona e che il domani sarà migliore.
Il domani è sempre peggiore, da 30 anni a questa parte, siamo più poveri e dovremmo essere tre volte più ricchi.
Ma quel che è peggio, sembra non importare nemmeno ai danneggiati di non avere più famiglia vera ed affetti, come lobotomizzati lo riteniamo normale, normale che una estranea usurpi tutto senza dare quasi niente, normale che giudici immorali sequestrino i nostri figli, normale che lo stato sia come sempre assente quando non connivente con tale delinquenza incorporata.
Normale che dobbiamo solo consumare, votare e morire.
Prendi coscienza popolo, nella famiglia c’era tutta la motivazione della nostra miserabile esistenza, e ci hanno derubati anche di ciò.

giovedì

Forti dei tribunali, le mogli ti mancheranno di rispetto pel resto della vita, ti devasteranno la vita, ma rimarranno eredi del frutto del tuo lavoro

Forti della mancanza all’appello dell’obiettività dialettica fra sessi, della mancanza del libro nero dei loro errori ed orrori.
Donne zeppe di vergogne, che al contrario di noi si celano dietro all'inciucio o usano la congiura silenziosa per non rivelarsi.
Simpatico ricordare che i peggiori aguzzini inquisitori dei Khmer Rossi cambogiani furono le donne, appositamente selezionate per la loro crudeltà (si legga Children of Cambodia’s Killing Fields, di Dith Pran).

martedì

spunto: Un uomo non deve mai permettere che una estranea, mediante lo stratagemma matrimoniale, gestisca la sua sessualità e lo addomestichi

OGNI CONTRATTO MATRIMONIALE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A REVISIONE A SCADENZA CERTA AUTOMATICA, IL CONSENSO DELLE PARTI DEVE ESSERE CONCESSO NUOVAMENTE, PENA LA DECADENZA DEL VINCOLO!

Il matrimonio crea obblighi perpetui, senza data di scadenza, senza automatismi al (oramai sicuro) futuro mutare delle condizioni accettate al momento del consenso prestato.
Perché debbono persistere poteri in mano a persona estranea al sangue, estranea ai sentimenti, estranea alla collaborazione, ed addirittura estranea alla difesa del partner quale argomento pregiudiziale dell’amore di coppia?
Secondo la cassazione, la moglie può negarsi con i soliti pretesti, e lo può fare da 5 minuti dopo sposata. Depressione, nevralgie, oppure semplice reiezione del parter, tutto giustificato.
Il marito però rimane impigliato nell’obbligo di fedeltà per il resto della vita, a meno di distruggere tutto per codificare una separazione che lo vedrà usurpato del meglio frutto del proprio lavoro.
Per la moglie, ingiustamente, l’obbligo reciproco di fedeltà non sussiste, in quanto in sostanza può addurre giusitificazioni che sanano l’antigiuridicità del suo immorale comportamento.
Il sistema giudiziario ha così prodotto un intervento extra funzioni sull’etica e sui costumi del popolo, facendo così nascere un’altra discriminazione non evidente, ma sofferta dai singoli che non hanno visibilità televisiva e giornalistica per protestare.


in allestimento

NULLA E’ PERDONABILE AD UNA DONNA CHE HA PERMESSO L’INVASIONE DELLA PROPRIA FAMIGLIA AGLI ESTRANEI DEL TRIBUNALE, O HA FATTO CAUSA AL SUO MATRIMONIO

Come giudicare la persona che dorme nel tuo letto e dovrebbe guardarti le spalle, se all'incontrario non si limita ad avvelenarti il cibo di nascosto, ma gode nello stillicidio conseguente alla consegna del padre dei suoi figli nelle mani di personaggi estranei ambigui e dotati di immenso potere , incaricati di distruggerlo con una morte lenta ?
Ma non era innamorata ?
E quando le è terminato il mal di pancia sentimentale che provava ?
provate a rispondere.

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Privilegi, carriere misfatti e fatturati da multinazionale

Magistrati l'Ultracasta

Magistrati l'Ultracasta
Mazzette, errori e molestie: i magistrati non pagano mai - libro di Stefano Livadiotti

Così mi sento donna: aggressiva

Così mi sento donna: aggressiva
Così le abbiamo volute, e così ce le siamo ritrovate.

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Vaticano beffardo complice uso immorale del sacramento. Non annulla nozze e recita buonismo a favore donne ladre

Anti-Italiani vs Anti-Americani:

Anti-Italiani vs Anti-Americani:
innocenti pedine del gioco di potere

Sequestri di stato sui minori

Sequestri di stato sui minori
Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI

abu_ghraib_iraq_torture

abu_ghraib_iraq_torture
DOLCEZZA femminile e bontà interiore da certificare in tribunale

Abu Ghraib: donne libere dall'educazione

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Padre, basta la calunnia femminile che diventi inidoneo e pericoloso, e non meriti i figli secondo legge

Madri assassine

Madri assassine
MAGISTRATURA PROMUOVE CRIMINI DONNE: esprimono sistema Italia marcio alle fondamenta, laddove nemmeno la Costituzione manipolabile basta a difenderci

Papà c'era

Papà c'era
Ma dopo, ci penseranno i magistrati a rimborsare le opportunità e l felicità persa dai minori?

DDl Garfagna prostitute al Parlamento

Mussolini ed Hitler

Mussolini ed Hitler
Mussolini ed Hitler: quando la bestia è al potere

Il FASCISMO NON PASSERA'

Il FASCISMO NON PASSERA'
Oggi il fascismo è già al governo con nome diverso

Giù le mani da internet

Giù le mani da internet
La rete è libertà e non va limitata

ORFANI DI STATO

ORFANI DI STATO
OPPORTUNITÀ NEGATE AI FIGLI DEI SEPARATI a prescindere, quale danno generale di un conflitto alimentato dallo stato

Bordello legale Berlinese

Bordello legale Berlinese
Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?

Quarto stato

Quarto stato
L’avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la sorgente luminosa simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro”. - Giuseppe Pellizza da Volpedo

Intercettazioni

Intercettazioni
Il pretesto sempre lo stesso: la sicurezza a scapito della privacy

donna decapita uomo

donna decapita uomo
Violenza femminile diversa da quella maschile, ma molto più grave.

visite giornaliere e codici aggiunti

Coraggio, non siamo in Iran !

Ho notato che v’è ritrosia nel commentare ed identificarsi partecipando a questo blog, nell’erronea convinzione che lo stesso sia un contenitore di presunti illeciti penalmente rilevanti. Ebbene, ciò non è in quanto tutto rientra nel dettato Costituzionale in materia di libera e democratica espressione del proprio pensiero, non fa nomi e non contiene ingiurie diffamazioni o calunnie.
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.

Aforismi personali e non

- Gli uomini rincorrono il denaro per avere le donne; le donne rincorrono gli uomini per avere il denaro. (giosinoi)

- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)

- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)

- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)

- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)

- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.

- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)

- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)

- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)

- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)

Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)