TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI
NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica
LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.
NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI
La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.
Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.
A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI
Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.
mercoledì
Il Brasile promulga la legge a tutela dei figli dalla sindrome di alienazione genitoriale PAS (dal sito ADIANTUM.IT)
02 settembre 2010
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01 settembre 2010 - In data 26 agosto 2010 il Presidente del Brasile Ignacio Lula ha firmato la legge 12.318-10 per la definizione e la punizione della PAS. Il Parlamento, preso atto degli orientamenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, ha ritenuto indispensabile definire i termini della alienazione genitoriale e sanzionare questo tipo di manipolazione rivolta specificamente contro le parti deboli del conflitto coniugale: i bambini.
Il Presidente Lula, dopo la firma, ha dichiarato che negli ultimi anni i mutamenti sociali e culturali del Brasile hanno causato una nuova emergenza cui, ascoltato il parere determinante dei più illustri professionisti nel campo, si è cercato di porre argine con una normativa specifica nel settore.
Secondo la Commissione nazionale l’incremento esponenziale dei divorzi stava causando una escalation di bambini e adolescenti manipolati o alienati con gravi conseguenze sociali. Il Brasile, paese emergente e in pieno sviluppo sociale e culturale dopo decenni di immobilismo,conta quasi 200 milioni di abitanti e si pone così all’avanguardia mondiale con una legge specifica sul tema.
Di seguito il testo integrale della legge
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i decreti del Congresso promulga la seguente legge:
Articolo 1 La presente legge disciplina l'alienazione parentale.
Articolo 2 L'alienazione parentale è considerata un atto di interferenza con la formazione psicologica del bambino o adolescente, promosso o indotto da uno dei genitori, o dai nonni qualora il bambino o adolescente sia sotto la loro autorità, custodia o vigilanza, e che induca nel minore comportamenti sprezzanti che impadiscano la creazione o il mantenimento di legami con l'altro genitore. Esempi di forme di alienazione genitoriale, così come vengano documentati al giudice o scoperti da una perizia, o addebitate direttamente con la testimonianza di terzi, sono gli atti tendenti a:
I - aprire una campagna di squalifica del comportamento dell'altro genitore, nell'esercizio della genitorialità;
II - ostacolare l'esercizio della potestà genitoriale;
III - impedire il contatto del bambino o adolescente con il genitore;
IV - ostacolare il diritto alla vita familiare regolamentata;
V - omettere volutamente al genitore informazioni rilevanti personali sul bambino o adolescente, anche di carattere educativo, medico e relative ai cambiamenti di indirizzo;
VI - presentare false denuncie contro i genitori, contro la sua famiglia o contro i nonni, al fine di impedire o ostacolare la loro cura al bambino o adolescente;
VII - modificare l'indirizzo di residenza senza giustificato motivo, al fine di ostacolare la frequentazione del bambino o adolescente con l'altro genitore, con la sua famiglia o con i nonni.
Articolo 3 Le prestazioni di un atto di alienazione parentale ferisce il diritto fondamentale del bambino o adolescente a godere di una sana vita familiare, impedisce la relazione di affetto nei rapporti con i genitori e il suo gruppo familiare, e costituisce una forma di abuso morale contro il bambino o adolescente, non conforme con i doveri legati alla potestà dei genitori o di tutela o di custodia.
Articolo 4 Di fronte ad indizi o atti dichiarato di alienazione parentale, l'applicazione della presente legge in qualsiasi momento della procedura, o incidentalmente in azione autonoma, il giudice determinerà, con urgenza, sentito il pubblico ministero, le misure transitorie per il mantenimento dell'integrità psicologica del bambino o adolescente, anche per garantire la loro familiarità con il genitore o effettuare un riavvicinamento effettivo tra i due, se presente. Il giudice assicurerà al bambino o adolescente e al genitore una garanzia minima di visite, tranne nei casi in cui vi sia rischio imminente di lesioni all'integrità fisica o psicologica del bambino o adolescente, certificato da un professionista designato dal giudice per le visite di monitoraggio.
Articolo 5 Se vi sono le prove che siano stati praticati atti di alienazione parentale con danni incidentali, il giudice, se necessario, può determinare le conseguenze bio-psicologiche del bambino:
1 La relazione degli esperti si basa su un'ampia valutazione psicologica o biopsicosociale, se del caso, tra cui anche un colloquio personale con le parti, l'esame dei documenti contenuti nel fascicolo, la storia del rapporto di coppia, la cronologia dei fatti, la valutazione delle personalità coinvolte e l'indagine di come il bambino o l'adolescente abbia manifestato i sintomi della possibile alienazione contro i genitori.
2 Gli esami saranno eseguiti da professionisti o esperti del team multidisciplinare, necessario in ogni caso, comprovata da storia professionale o accademica idonea a diagnosticare gli atti di alienazione parentale.
3 L'esperto o un team multidisciplinare nominato per valutare la presenza di alienazione parentale dovrà presentare una relazione entro 90 giorni, rinnovabile soltanto previa autorizzazione giudiziaria sulla base di una motivazione dettagliata.
Articolo 6 Di fronte agli atti tipici di alienazione parentale o di fronte a qualsiasi comportamento che ostacola la convivenza del bambino o adolescente con un genitore genitore, il giudice può, insieme o separatamente, sollevare i soggetti alla loro responsabilità civile o penale risultante, e disporre di adeguati strumenti atti ad inibire o attenuare gli effetti dell'alienazione. Egli potrà, secondo la gravità del caso:
I - dichiarare la presenza di alienazione parentale e di avvertire il genitore;
II - ampliare il sistema di vita familiare a favore del genitore alienato;
III - comminare ammenda al genitore alienante;
IV - richiedere consulenza biopsicosociale;
V - determinare il cambiamento di affidamento di affidamento congiunto o la sua inversione;
VI - eleggere una una residenza provvisoria del bambino o adolescente;
VII - dichiarare la sospensione della potestà genitoriale.
In caso di cambiamento arbitrario di indirizzo, o di impraticabilità o ostruzione alla famiglia, il giudice può anche invertire l'obbligo di rimuovere il bambino dalla residenza dei genitori, durante i periodi di alternanza della vita familiare.
Articolo 7 In caso di attribuzione o di cambiamento di affidamento sarà data preferenza al genitore che permette la coesistenza efficace del bambino o adolescente con l'altro genitore, nel caso in cui non sia possibile la custodia alternata.
Articolo 8 Il cambio di domicilio del bambino o adolescente è irrilevante per la determinazione delle competenze relative alle azioni fondate sul diritto alla vita familiare, a meno che ciò non sia il frutto del consenso tra i genitori o di una decisione del tribunale.
Articolo 9 (posto il veto - emendato - cassato)
Articolo 10 (Posto il veto - emendato - cassato)
Articolo 11 La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
Brasília, 26 Agosto 2010,
189° e 122° della indipendenza della Repubblica.
Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Paulo Teles Barreto Ferreira
Paulo de Tarso Vannuchi
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Trib. di Napoli. Ex coniuge avvocato e assistente sociale compiacente (ADIANTUM.IT)
02 settembre 2010
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25 agosto 2010 - E' l'incubo di ogni genitore separato, senza distinzioni di sesso. Se l'ex coniuge è un avvocato, sono dolori, e non certo per una predisposizione d'animo malevola - quella è la norma, in una crisi irreversibile di coppia -, ma per una sorta di forma mentis professionale che, anche in relazione alle vicende personali, finisce con il prendere il sopravvento. Dimentichiamo allora quei film americani, dove il bravo avvocato sospettato di omicidio si affida a piene mani al collega salvifico: in Italia i legali preferiscono difendersi da soli, e senza risparmiare colpi bassi al proprio ex, consapevoli delle falle del sistema e del malfunzionamento dei suoi meccanismi.
La storia che vi dettagliamo si svolge a Napoli ed è ancora pendente.
Marino (i nomi sono di fantasia) è sposato con un avvocatessa, ma il matrimonio entra in crisi e si avvia verso la separazione. Lui stesso ci scrive: "la mia ex moglie è un avvocato. Con questa premessa intendo dire che ha sempre posto in essere tutti i cavilli giuridici più odiosi per ostacolarmi nei miei diritti di genitore. Cerco di essere più chiaro. Qualche tempo fa Anna ha abbandonato improvvisamente la casa coniugale, portando via con sè le due figlie minori (all'epoca la prima aveva due anni e mezzo), e per fare onore alla sua competenza in materia, il giorno stesso che prese questa decisione si preoccupò di darsi una copertura giuridica, andando dai carabinieri e presentando una querela per presunte lesioni imputabili a me, ai miei genitori e a mia sorella. I maltrattamenti sarebbero accaduti, naturalmente, nella casa dei suoceri. Così facendo, gli obiettivi erano chiari: con questo stratagemma la signora voleva giustificare la sottrazione delle nostre figlie, e porre le basi non solo per la mia esclusione dalla cura delle bambine, ma anche per quella dei parenti più stretti, sopratutto dei nonni, sperando anche di inibire la frequentazione di quegli 'ambienti insalubri' che erano le loro abitazioni. Inutile dire che per questo procedimento non risulta indagato nessuno: è tutto già archiviato perchè palesemente falso e incongruente.
Da brava avvocatessa, però, ad ogni udienza, lei continua ad insistere che c'è un procedimento penale in corso. Il nostro percorso di separazione è stato un crescendo di aggressioni giudiziarie, nel senso che per ben altre due volte lei ha intentato delle querele nei confronti di mia sorella, tutte archiviate ufficialmente dalla Procura, nonostante l'indicazione di (improbabili) " testimoni".
Ma la cosa non era priva di effetti. Marino, nel frattempo, veniva anche privato dalla ex moglie, arbitrariamente, del diritto di poter vedere le bambine, così gli venne consigliato, in attesa della separazione giudiziale, di fare ricorso al tribunale dei minori di Napoli. Ad Agosto 2009 il giudice minorile inviò un ordine agli assistenti sociali di relazionare circa le sue lamentele. Ma i servizi non si mossero neanche, e Marino nel mese di Ottobre 2009 inviò un sollecito, quando non vedeva le proprie figlie già dal mese di Giugno.
A questo punto, dopo aver abusato della propria pazienza, l'uomo presenta una querela per sottrazione di minori, e finalmente a Novembre il Tribunale dei Minorenni dispone che Marino poteva andare a prendere le bambine lo stesso giorno in cui si svolse l'udienza.
Ma tale disposizione rimane lettera morta. Il fatto non è gradito all'avvocatessa, che da allora si rifiuta espressamente di ottemperare, chiudendo il cancello dell'abitazione.
A Marino non rimane che rivolgersi all'assistente sociale, la quale per ben due volte, lascia cadere la linea del suo telefonino e, appena raggiunta, non interviene, nonostante dall'ufficio del Comune fino al domicilio delle bambine occorrano soltanto cinque minuti di automobile.
Allora, al solo scopo di far verbalizzare il rifiuto, viene chiamata una pattuglia dei carabinieri, ma l'avvocatessa dichiara candidamente che non intende far vedere le bambine alla nonna paterna, e che per tale motivo non transige.
Non contenta di ciò, lei comincia a pedinare Marino, non esegue il provvedimento del giudice, e nonostante tutto venga segnalato dettagliatamente all'assistente sociale, nessuna menzione viene fatta nelle sue relazioni, contenenti invece giudizi favorevoli all'ex moglie. Ma non è sufficiente. A gennaio 2010 l'operatrice convoca Marino e lo minaccia di precludere il diritto di visita delle minori, che nel frattempo era stato possibile incontrare per sole tre volte, e cerca di obbligare il padre a condurre la figlia più piccola ad una visita neuropsichiatrica infantile.
Marino si rifiuta, ed in tutta risposta l'assistente sociale invia una relazione nella quale dichiara che dal mese di novembre 2008 il diritto di visita è stato sempre rispettato e i ricorsi al giudice tutelare sono infondati, poi convoca una seconda volta il padre e gli riferisce verbalmente che "gli andrà contro perchè ha scritto troppo e quindi secondo lei sarebbe disturbato e avrebbe bisogno di una terapia individuale".
Il legale di Marino sospetta che ci sia sotto qualcosa, e va a riprendere il fascicolo della separazione, dove rinviene il deposito di e-mail minacciose, in quantità industriale, che l'ex marito avrebbe inviato all'avvocatessa-ex moglie. Sono false. "Qualcuno" aveva registrato a nome di Marino un account di posta elettronica - presso un noto provider - dal quale aveva inviato lettere persecutorie, che valgono però una bella querela per stalking.
Ma ciò non sorprende gli inquirenti: l'ex moglie è infatti indagata perchè ha anche falsificato la firma di Marino allo scopo di riscuotere gli assegni familiari, truffando lo stato perchè avrebbe incassato doppiamente l'indennità di maternità non spettante.....
Dio ci salvi da certi avvocati, diceva un tale. E Marino, chi lo salverà ?
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Paga i danni l'ex moglie che non consente al papà di vedere i figli. Negare anche un solo incontro con il figlio fa scattare le responsabilità dell’ex
02 settembre 2010
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01 settembre 2010 - Linea dura della Cassazione sui figli contesi. Rischia una condanna penale e di dover risarcire il danno morale il coniuge affidatario del minore che nega all’ex, anche una sola volta, di vedere il figlio, violando quanto stabilito dal giudice della separazione.
Cass.6 Sez. Pen. n°1181_2010
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L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Magistrati l'Ultracasta
CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Sequestri di stato sui minori

Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI
LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Madri assassine
Papà c'era
ORFANI DI STATO
Bordello legale Berlinese

Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?
Quarto stato
visite giornaliere e codici aggiunti
Coraggio, non siamo in Iran !
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.
Aforismi personali e non
- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)
- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)
- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)
- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)
- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.
- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)
- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)
- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)
- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)
Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)
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