TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI

NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica


LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.


NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI LA BILANCIA DIPENDE DA CHI LA TIENE IN MANO, A SECONDA DI COME E' FATTA LA BILANCIA DI QUEL GIUDICE.

La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.


Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.

A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI

Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.

dimenticavo: DIFENDETEVI DALLA DITTATURA GIUDIZIARIA, COMPRATE A DEBITO E FATE SCOMPARIRE LE SOSTANZE, assegneranno alle mogli debiti che non pagherete se non vi danno i figli!


lunedì

La vecchia GENERAZIONE ha regalato il POTERE alle DONNE: e loro si sono TRASFORMATE in PADRONE e madri degenerate. SENTENZE

INCAPACI DI AMARE, PER TROPPE IL MARITO È UN LAVORO PREMEDITATO DA CUI TRARRE IL MASSIMO VANTAGGIO; IN MANCANZA BUTTARLO NELLE MANI DEI TRIBUNALI.
Collage di sentenze da cassazione eloquenti, variamente aggiornato come posso, sui significati che quegli impostori ex 68ini (attuali 65 \ 70enni a salire in età) pensano di venderci per legittimità (prelevati link dai siti riportati, che si ringraziano), col tradimento cinico del patto generazionale.
Sono necessarie al fine di misurare i danni alle famiglie ed ai singoli, bambini compresi che sono i primi a non essere rispettati.
La delinquenza della nostra giustizia è qui volutamente ignorata e non misurata, ovvero non è stato parametrato congruamente un elemento che fanno passare in ultimo piano: l’entità del danno che arrecano. Perché un comportamento antigiuridico già dice poco sul grado di pericolosità sociale se, come codice penale vuole, questo non si riconfigura sulla realtà dell’accaduto, onde evitare la legge disuguale per tutti, applicata in eguale misura dalla mela alla megatruffa borsistica.
E questa analisi di antigiuridicità non viene applicata ai magistrati che ignorano insistentemente la Costituzione.
Questa condivisibile logica ci porta a ravvisare nel potere dei giudicanti attuali il peggiore e più pericoloso male della nostra società, che incita alla legittima sopraffazione ed al parassitismo incostituzionale.
Purtroppo chi si è saputo sottrarre al loro TERRORISMO LEGALIZZATO sottraendogli lo strumento normativo, ha però abbandonato tutta la cittadinanza alle loro persecuzioni più o meno incostituzionali.

sottrazioni internazionali di minori
1065 sono i minori sottratti da uno dei due genitori in coppie miste e portati in territorio internazionale nel 90% dei casi il genitore che sottrae il bambino è la madre, nel restante dei casi il padre (indagine dal 1 gennaio al 31 ottobre 2008, polizia di stato), donne dell'est europa e uomini dell'area islamica i genitori che infrangono più spesso la legge violando i diritti del bambino a mantenere un rapporto con entrambi i genitori e le relative famiglie di origine.
le nuove leggi di luglio 2009 aumentano le pene per il genitore sottraente:
http://www.paternita.info/testi/leggi.html
Sottrazione e Trattenimento di Minore all'Estero - ARTICOLO 574-BIS (codice penale) dalla gazzetta ufficiale n.170 del 24/7/2009: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori."


Massima tutela alle coppie stabili, le vessazioni sono maltrattamenti in famiglia
22 ottobre 2009 - Donne più tutelate fra le mura domestiche. Infatti, le vessazioni e le violenze sul partner sono sempre maltrattamenti in famiglia purchè la coppia sia stabile e anche se non convive e non è formalmente sposata.
Infatti, ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 40727 di ieri, nel concetto di famiglia devono includersi a pieno titoli tutte le coppie tra le quali «siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo».
http://www.cassazione.net/massima-tutela-alle-coppie-stabili-le-vessazioni-sono-maltrattamenti-in-famiglia-p980.html

Riversare sui figli le frustrazioni del divorzio non è reato
20 ottobre 2009 - Non è reato riversare sui figli le frustrazioni per la fine del matrimonio. Infatti non risponde di maltrattamenti in famiglia la madre che, dopo il divorzio, diventa spesso aggressiva.
Al più, ha spiegato la Cassazione con la sentenza n. 40385 del 16 ottobre 2009, per qualche schiaffo e parola di troppo la donna rischia una condanna minore per ingiuria o per lesioni.
http://www.cassazione.net/riversare-sui-figli-le-frustrazioni-del-divorzio-non-e-reato-p975.html

L'assegnatario perde la casa familiare se non trascrive prima della vendita
20 ottobre 2009 - Solo la trascrizione del provvedimento rende opponibile al terzo il relativo diritto oltre il novennio decorrente dalla prima assegnazione; il terzo che trascrive il proprio acquisto dopo il provvedimento di assegnazione ma prima che questa sia trascritta può agire per il rilascio, anche nell'ipotesi in cui fosse a conoscenza della pregressa assegnazione.
Il caso. Il 16 dicembre 1988 il Presidente del Tribunale di Salerno aveva assegnato, con provvedimento provvisorio ex art. 708 c.p.c., la casa familiare - facente parte di un più ampio compendio - alla madre collocataria dei figli minori. Il 7 giugno 1991 il padre/proprietario aveva venduto l'immobile (di cui una parte, appunto, adibita a casa familiare e oggetto di assegnazione) a un terzo il quale aveva poi trascritto il proprio acquisto il 10 giugno 1991. Il 21 ottobre 1998 - otto anni dopo l'acquisto da parte del terzo - il Tribunale di Salerno aveva confermato l'assegnazione con sentenza, poi trascritta dalla donna il successivo 6 marzo 1999. Il 1° febbraio 2000 il terzo acquirente aveva citato in giudizio l'assegnataria chiedendo il rilascio dell'immobile, per spirare del termine novennale (16 dicembre 1997).
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 16 novembre 2004, aveva ordinato il rilascio dell'immobile e condannato la convenuta al risarcimento del danno per abusiva occupazione.
La sentenza era stata confermata in sede di gravame, considerato che secondo la Corte d'appello di Salerno: (i) ai fini dell'opponibilità dell'assegnazione oltre i nove anni è necessaria la trascrizione del provvedimento che l'ha disposta, anche qualora ciò sia rappresentato dall'ordinanza provvisoria (che, nel caso di specie, essendo datata 16 dicembre 1998, in assenza di trascrizione avrebbe consentito la legittima opposizione al terzo del diritto di godimento sino al 16 dicembre 1997); (ii) nel caso di specie il terzo aveva trascritto il proprio acquisto il 10 giugno 1991, mentre l'assegnataria aveva compiuto la medesima formalità, con riferimento alla sentenza, solo il successivo 6 marzo 1999; (iii) il diritto del terzo acquirente era divenuto prevalente su quella della donna allo scadere del termine novennale della prima assegnazione e, dunque, il 16 dicembre 1998, data dalla quale la donna, ancorché agisse a tutela della prole, avrebbe dovuto rilasciare l'immobile essendo il suo titolo (la sentenza del Tribunale) trascritto dopo la trascrizione del titolo da parte del terzo.
Il ricorso in Cassazione. Contro la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la moglie deducendo violazione dell'art. 155 cod. civ., per non avere la Corte territoriale tenuto in alcun conto che: a) in forza della decisione della Corte Costituzionale del 1989 (che ha esteso l'opponibilità e la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione emesso in sede di divorzio anche a quello, di analogo contenuto, emesso in sede di separazione) l'assegnazione, per essere opponibile al terzo oltre il novennio, deve essere trascritta solo nel caso in cui il terzo non fosse a conoscenza del provvedimento di assegnazione; b) nel caso in esame il terzo acquirente, invece, era perfettamente a conoscenza dell'assegnazione, per essere stato il relativo provvedimento (del 1988) menzionato dalle parti nell'atto di trasferimento della casa coniugale e poi allegato alla nota di trascrizione; c) la trascrizione dell'atto di acquisto del terzo che riportava anche l'assegnazione aveva comportato implicitamente anche la trascrizione del relativo provvedimento presidenziale; d) la ricorrente si era trovata nell'impossibilità materiale di trascrivere il provvedimento di assegnazione, giacché la soprarichiamata decisione del Giudice delle Leggi era intervenuta (1989) solo l'anno dopo il provvedimento di assegnazione (1988) e, comunque, dopo la trascrizione dell'atto di acquisto da parte del terzo.
La decisione della Corte. La Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza stabilendo i seguenti principi:
a) "del tutto irrilevante, ai fini dell'opponibilità all'acquirente dell'immobile del provvedimento presidenziale, è la circostanza che il titolo di acquisto . contenesse l'indicazione specifica dell'esistenza del diritto (dell'assegnataria, nda) e della sua fonte", giacché è principio consolidato che "per stabilire se e in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente alla nota di trascrizione . senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa" (Cass. 2006/13137; Cass. 1991/19774; 1998/12098).
b) "L'unica disciplina dell'opponibilità a terzi di un atto è quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilità legale dell'atto medesimo da parte del terzo", cosicché "il provvedimento di assegnazione dell'abitazione della casa familiare in tanto è opponibile oltre il novennio al terzo in quanto sia stato precedentemente trascritto (Cass. 2003/5067)".
http://www.cassazione.net/l-assegnatario-perde-la-casa-familiare-se-non-trascrive-prima-della-vendita-p976.html

L’affido condiviso non dà concreti diritti ai nonni
19 ottobre 2009 - La riforma dell’affido condiviso di fatto non ha accresciuto i diritti dei nonni. Infatti, anche se hanno diritto di vedere i nipoti non sono legittimati ad agire in giudizio per chiedere una revisione delle visite.
A denunciare un vero e proprio vuoto legislativo nelle norme del 2006 sull’affido condiviso e la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22081 del 16 ottobre 2009, se da un lato ha ricordato che quella riforma, sulla carta, contempla i diritti dei nonni e degli altri familiari di non interrompere i rapporti con i bambini, dall’altro non dà loro concreti poteri. Ci vorrebbe una norma ad hoc, come è avvenuto, ha ricordato la prima sezione civile, nel campo delle adozioni.
http://www.cassazione.net/l-affido-condiviso-non-da-concreti-diritti-ai-nonni-p973.html

Cerca di annullare la figura paterna per non fargli vedere il figlio? È reato
28 settembre 2009 – Rischia una condanna penale la ex che condiziona a tal punto i figli a lei affidati, cercando di annullare la figura del padre, che questi non vogliono incontrarlo nei giorni stabiliti dal giudice.
Intervenendo sul grave problema dei figli contesi, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34838 dell’8 settembre 2009, ha confermato la condanna nei confronti di una quarantenne di Genova la cui bambina si rifiutava di vedere il padre negli incontri stabiliti urlando e protestando.
http://www.cassazione.net/cerca-di-annullare-la-figura-paterna-per-non-fargli-vedere-il-figlio-e-reato-p935.html

Versa meno e in ritardo, va assolto l'ex che non se lo può permettere
21 settembre 2009 - Può essere assolto il padre che, nonostante abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex e ai figli piccoli versando meno di quanto stabilito in sede di separazione e in ritardo, si trovi in difficili condizioni economiche. Ciò anche se non ha "mai sollecitato un provvedimento del giudice civile per la riduzione dell'assegno".
Con una sentenza (33492 del 27 agosto 2009) che stona rispetto a una giurisprudenza consolidata e che tende, per lo più, a responsabilizzare i genitori inadempienti verso i figli, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo esame la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli nei confronti di un 42enne che aveva versato alla ex e al figlio piccolo sempre molto meno e con grande ritardo rispetto a quanto stabilito in separazione.
http://www.cassazione.net/versa-meno-e-in-ritardo-va-assolto-l-ex-che-non-se-lo-puo-permettere-p925.html

"Le esigenze di un minore possono non coincidere con quelle di un genitore” (sentenza di merito pervenutami 17 settembre 2009)
I giudici della sezione promiscua della Corte d'Appello di Lecce, presieduti da Rodolfo Boselli, hanno stabilito che il figlio minorenne di una coppia separata, anche se in età pre-adolescenziale, può decidere se incontrare o meno il genitore non affidatario senza che questo comporti responsabilità per l'altro genitore. In particolare la sentenza afferma che: “Le esigenze di un bambino possono non coincidere con quelle dei suoi genitori”.
La vicenda riguarda nella fattispecie una bambina (oggi dodicenne) in affidamento condiviso alla madre che vive in Puglia. La donna portò la figlia con sé in vacanza invece di affidarla all'ex-marito come stabilito dai giudici, sostenendo di aver agito soltanto in rispetto alla volontà della figlia stessa; ma fu ammonita dal Tribunale di Brindisi per aver invece violato le disposizioni del giudice della separazione. Ora però la situazione è stata ribaltata proprio dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che comunque ha confermato l'affidamento condiviso rifiutando così la richiesta della madre per l'affidamento esclusivo della minore.
Il papà della ragazzina vive e lavora a Modena e non vede la figlia dal 2006, cioè da quando quest'ultima si rifiuterebbe di incontrarlo dopo aver appreso che il padre ha denunciato la madre. L'uomo però non si è dato per vinto e ha quindi fatto ricorso presentando un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, ritenendo che la decisione dei giudici leccesi vada contro la convenzione Onu sui diritti del fanciullo e alla sentenza della Cassazione emessa lo scorso 8 luglio dove si afferma che “risponde penalmente la madre che, eludendo il provvedimento del giudice civile in ordine all'affidamento del minore, impedisca al padre di tenerlo con sé durante le vacanze nel periodo stabilito”.
http://www.barimia.info/modules/article/view.article.php?20239

L’assegno scende quando l’ex va in pensione
03 agosto 2009 - Il marito che va in pensione percependo un reddito più basso non è tenuto a mantenere la ex moglie con lo stesso tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16800 del 17 luglio 2009, ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva un contributo al marito, andato in pensione, per poter mantenere lo stesso tenore di vita.
http://www.cassazione.net/l-assegno-scende-quando-l-ex-va-in-pensione-p894.html

Commette reato ex art.388 c.p. la madre affidataria del figlio minore che impedisce al padre di tenerlo con sé nel periodo stabilito dal giudice.
Occorre dimostrare di aver agito nell'interesse del minore.
Secondo i giudici di legittimità, al fine di non incorrere nel reato de quo ex art. 388 c.p., occorre dimostrare l'asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell'interesse del minore che, nella fattispecie de qua, avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi dal suo ambiente abituale.
Doveri del genitore affidatario.
La Cassazione ribadisce nella sentenza n.27995 del 2009 che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire- salvo la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravità – il rapporto del figlio con l'altro genitore. Infatti, secondo i giudici di legittimità, entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore e l'ostacolare gli incontri tra padre e figlio – sino ad arrivare agli estremi di recidere ogni legame tra questi ultimi – può certamente avere effetti negativi e deleteri sotto il profilo dell'equilibrio psicologico e della crescita personale del minore.
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/cass_pen_27995/3766

Orrore a Rho: uccide la moglie e si suicida davanti ai bambini (ecco a quali tragedie ci portano i tribunali ed i loro soprusi: il padre non aveva vie di uscita)
29 luglio 2009 MILANO - L'orrore travolge una famiglia di Rho. Da un lato il padre che in un raptus di follia uccide la madre a colpi di pistola e poi si suicida. Dall'altro l’infanzia infranta di due bambini: uno di loro ha assistito alla scena.
Il motivo del gesto sarebbe la separazione di fatto della coppia.
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200907articoli/45964girata.asp

LA SPERANZA DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ GENITORIALI NON STOPPA L’ADOZIONE
“Una mera espressione di volontà dei genitori, una speranza di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell’abbandono”. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n.16795 del 17 luglio 2009, ha accolto il ricorso del curatore di una bambina che si opponeva alla revoca della adattabilità pronunciata dal giudice sulla base di un miglioramento dei rapporti sociali e psicologici di mamma e papà.
Nelle motivazioni il Collegio di legittimità insiste a più riprese su un concetto fondamentale: il bene del minore visto caso per caso.
“È necessario da un lato trasmettere al minore – scrivono i giudici – con l’educazione e l’istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare la capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività: a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia è lasciata da sola; essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma è pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso e articolato, ben più ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto”. Ma non solo. A questo punto, sottolinea ancora Piazza Cavour, “Non ogni irregolarità o ritardo nell’adempimento dei doveri genitoriali potrebbe dar luogo ad adozione; varie possono essere le misure pre viste, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia, all’affidamento familiare”. In sostanza la dichiarazione di adattabilità deve tener conto soprattutto del bene del bambino, in relazione alla sua personalità: bisogna guardare – si legge ancora in sentenza – non solo ai comportamenti del genitore ma alle conseguenze sulla personalità del minore”.
http://www.cassazione.net/la-speranza-di-migliorare-le-capacita-genitoriali-non-stoppa-l-adozione-p884.html

RIPORTA I FIGLI A CASA DOPO UN BREVE SOGGIORNO ALL’ESTERO IN DISACCORDO CON L’EX, NON È SOTTRAZIONE DI MINORE
Con una recentissima sentenza, la n. 13936 del 16 giugno 2009, la Cassazione fa il punto su una delle situazioni maggiormente diffuse: dov’è il confine fra la sottrazione di minore e la semplice vacanza all’estero o il semplice rientro a casa nonostante il disaccordo dell’ex. In proposito la sentenza chiarisce che “nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in un altro Stato, limitato nel tempo, sull’accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale dei minori, sulla base dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja 25/10/80, quando uno dei genitori, pur in contrasto con l’altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale”.
http://www.cassazione.net/riporta-i-figli-a-casa-dopo-un-breve-soggiorno-all-estero-in-disaccordo-con-l-ex-non-e-sottrazione-di-minore-p885.html

Il marito separato si salva dalla "ex" che pretende la restituzione del prestito risalente al matrimonio
23 luglio 2009 - Non basta la testimonianza su cose riferite da altri a dimostrare la sussistenza di un contratto di mutuo. Così, dopo la separazione, il marito evita di sottostare alla richiesta della moglie che pretende la restituzione di un prestito effettuato in costanza di matrimonio. E' quanto emerge dalla sentenza 12511/09 della Cassazione.
Per due motivi: primo, non c’è la prova scritta ex articolo 2725 codice civile; secondo, i testimoni non hanno provato nulla perché quel che affermano non l’hanno appreso per scienza diretta ma solo indirettamente e da un’unica fonte: la signora che affermava di aver sborsato i soldi. Insomma: sarebbe stato necessario qualche altro elemento oggettivo o soggettivo per suffragare le tesi della donna. Non giova alla moglie osservare che in effetti gli indizi c’erano, è il giudice del merito che li ha ignorati.
Ma attenzione: si tratta - replicano i magistrati della Suprema corte - di elementi che il giudice del merito può valutare in modo discrezionale: ciò che conta per il controllo di legittimità - osservano - è che la motivazione fornita nella sentenza sia congrua, come nella specie effettivamente risulta, mancando la prova fondamentale. Quanto alle testimonianze non assunte, la signora avrebbe dovuto dimostrarne l’eventuale decisività (Cassazione 16997/02).
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/canalecittadino/grubrica.asp?ID_blog=266&ID_articolo=31&ID_sezione=&sezione=

LA PAGHETTA E LE SPESE VOLUTTUARIE NON DISPENSANO IL GENITORE DAL MANTENIMENTO
16 LUGLIO 2009 - L’obbligo di corrispondere al figlio minore i mezzi di sostentamento non si assolve con la corresponsione di mezzi per spese voluttuarie (come la paghetta) o per spese straordinarie (spese mediche e spese per studi), considerato lo stato di bisogno del figlio minorenne, priva di reddito proprio, e considerato altresì che l’obbligo del genitore di provvedere a ovviare a tale stato non viene meno se al sostentamento del minore provvedano altri.
http://www.cassazione.net/la-paghetta-e-le-spese-voluttuarie-non-dispensano-il-genitore-dal-mantenimento-p872.html

NON DÀ IL FIGLIO ALL’EX PER LE VACANZE, È REATO
Rischia il carcere la moglie che non permette al marito di tenere con sè il figlio durante il periodo di vacanza stabilito dal giudice.
A richiamare l’attenzione dei genitori separati a non ostacolare i rapporti con i figli è la Cassazione che, con la sentenza n. 27995 dell’8 luglio 2009, ha respinto il ricorso di una mamma che si era opposta alle vacanze del figlio con il padre, violando un preciso ordine del giudice.
Infatti, mette nero su bianco la Cassazione, “rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l’altro genitore e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore”.
http://www.cassazione.net/non-da-il-figlio-all-ex-per-le-vacanze-e-reato-p868.html

INFEDELTÀ NON CONFESSATA? NULLE LE NOZZE
L’unione civile può essere sciolta anche per una mai confessata intenzione di tradire. Infatti ha diritto all’annullamento del matrimonio civile, mediante la delibazione della sentenza di nullità dell’unione religiosa, il coniuge che non era a conoscenza della riserva mentale dell’altro a restargli fedele tutta la vita.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14906 del 25 giugno 2009, ha accolto il ricorso di un uomo che si era sposato con una donna che , fin dall’inizio, gli aveva nascosto che non gli sarebbe stata fedele.
http://www.cassazione.net/infedelta-non-confessata-nulle-le-nozze-p860.html

LITIGANO SEMPRE? LA SEPARAZIONE NON VA ADDEBITATA A NESSUNO
La litigiosità reciproca fra i coniugi esclude l’addebito. Insomma, la colpa della fine del matrimonio non può essere attribuita a nessuno dei due.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13185 dell’8 giugno 2008, ha respinto il ricorso di una donna presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, a conferma di quanto stabilito dal Tribunale, aveva escluso l’addebito della separazione.
http://www.cassazione.net/litigano-sempre-la-separazione-non-va-addebitata-a-nessuno-p837.html


Il cognome materno può essere anteposto a quello paterno
Il cognome della madre può essere anteposto a quello del padre che ha riconosciuto il bambino solo in un secondo momento.
A fare un altro passo verso la possibilità di dare ai figli il cognome delle madri è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12670 del 28 maggio 2009, ha respinto il ricorso del padre naturale di una bambina che l’aveva riconosciuta soltanto due mesi dopo la nascita.
http://www.cassazione.net/il-cognome-materno-puo-essere-anteposto-a-quello-paterno-p811.html

Basta la sola deposizione della vittima (questi esaltati scuoiati di ermellino sono davvero impazziti)
SUPREMA CORTE - Martedì, 7 Marzo 2006, ROMA
Per condannare il responsabile di molestie o di abusi sessuali può bastare la sola deposizione della vittima, una volta che il giudice ne abbia accertato la credibilità. È quanto ha ribadito la Cassazione rigettando il ricorso di un uomo di 58 anni a Trieste a nove mesi di reclusione per aver molestato più volte una collega di lavoro, anche di fronte ad altre persone. L'imputato, assolto in primo grado, aveva sostenuto che la motivazione della sentenza era «insufficiente» e «contraddittoria» perchè si fondava soltanto sulla testimonianza della collega che aveva raccontato di essere stata palpeggiata «nonostante che nessun altro dei testi presenti avesse confermato tale fatto». La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso perchè, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di valutazione probatoria, «la deposizione della persona offesa dal reato nonostante la diversità di posizione di questa rispetto a quella di un qualunque estraneo, può essere assunta anche da sola a base del convincimento del giudice ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa».
… per verificare la verità delle parole della Liberata non si necessitano testimoni, in quanto nella sua testimonianza vi è, per definizione, la Giustizia e dunque la sua accusa è prova inequivocabile di colpevolezza…
fonte : http://www.uomini3000.it/553.htm

Giornalismo scritto da una femmina e giustificante i reati femminili in un giornalino che si presta ad hoc : "Processo appello Valente: Rizzi condannata ad 8 anni" (BARI, martedì 26 maggio 2009)
… Difficilmente riuscirà a dimenticare quel pomeriggio del 9 agosto 2007, quando, dopo l'ennesimo violento litigio, dopo le ennesime offese con parole volgari da parte del marito, udite anche dai vicini, impugnò coltello da cucina dalla lama di 21 centimetri colpendo ed uccidendo il marito; esasperata, ormai, dalla situazione.
http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=44602

Billy Ballo e lo stupro inesistente (24.5.2009)
Titolo del Corriere della Sera: "Seduce 13enne conosciuta su Facebook - Attore 33enne arrestato per stupro".
A primo impatto, già si capisce dal titolo che è in atto una classica opera di mistificazione. Si va poi a leggere l'articolo, e si rimane senza parole dinanzi alle tante falsità e ai trucchetti linguistici da quattro soldi che sono usciti dalla penna del giornalista del Corriere (o "della" giornalista, dato che il pezzo non è firmato).
Dall'articolo si apprende, dopo aver attentamente rimosso tutta la melma parolaia disinformativa, che una ragazzina di 13 anni ha contattato tramite Facebook, e di sua spontanea iniziativa, un "noto attore comico" di 33 anni, tale Alessio Saro (in arte "Billy Ballo", nella foto a destra). I due si sono conosciuti, hanno chattato un pò su internet, e alla fine l'uomo ha chiesto alla ragazzina un appuntamento. Lei ha acconsentito, sono usciti insieme, e poi hanno concluso facendo sesso.
Per il giornalista del Corriere però la dinamica dei fatti è andata diversamente. Invece di raccontare la vicenda nuda e cruda, ha deciso di ammantare il tutto con il tipico frasario femminista misandrico: l'uomo ha "circuito" la povera ragazzina, l'ha "plagiata" per "poter fare di lei ciò che voleva".
Sì, ma quello che voleva, era ciò che voleva anche la ragazzina stessa, dato che come specificato in seguito nell'articolo, l'atto sessuale era consenziente, e la ragazzina, chiamata a testimoniare, si è messa a difendere strenuamente il suo "violentatore".
Continua, leggi l’articolo sul sito :
http://antifeminist.altervista.org/analisimedia/billy_ballo.html

Sottrazione minori, nascono task force e numero verde
http://it.reuters.com/article/entertainmentNews/idITMIE54J0E620090520?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
Parlando del fenomeno, "in costante crescita", il ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna ha commentato che "c'è da lavorare sicuramente molto, anche per cambiare la mentalità di quei genitori che pensano che i figli siano proprietà privata".

Madre Isterica e minore che piange
Uno psichiatra ha consigliato a questa donna una visita presso un centro di igiene mentale....sono separato ed i figli li ha lei.


Maltrattati dalla moglie
Moglie isterica maltratta marito e figli, il marito viene cacciato dalla sua casa.


secondovoi - Carlo Zeuli padre separato ridotto in povertà
Carlo uno dei tantissimi papàseparati.--non è la povertà a cui mi hanno ridotto...e che mi hanno tolto quello che avevo di più prezioso,mio figlio.


Affido condiviso - Bolzano/Trento- Figli per sempre I
Prima di quattro parti della trasmissione RAI sede di Bolzano sull'associazione Figli per sempre - Intervista a Giovanni Paolucci e Vittorio Vezzetti


Affido condiviso - Bolzano/Trento- Figli per sempre II
Affido condiviso - Bolzano/Trento- Figli per sempre II


Affido condiviso - Bolzano/Trento- Figli per sempre II bis
Affido condiviso Bolzano/Trento- Figli per sempre II


Intervista a Vittorio Vezzetti - Sede RAI di Bolzano - Figli per sempre Bolzano Trento III
Intervista a Vittorio Vezzetti - Sede RAI di Bolzano -Figli per sempre Bolzano Trento III


Intervista a Vittorio Vezzetti Sede RAI Bolzano - Figli per sempre Bolzano Trento IV
Intervista a Vittorio Vezzetti - Figli per sempre Bolzano Trento IV - Trasmissione Punto e a capo 16 marzo 2009


Figli per sempre Sede RAI di Bolzano - V
Figli per sempre Trasmissione Punto e a capo 16 marzo 2009 - Conclusioni con Giovanni Paolucci


Divorzio, il lavoro casalingo della madre va considerato nella ripartizione del mantenimento dei figli (e quello dei padri separati nessuno lo tiene in considerazione nel conteggio ?)
Chi ha detto che governare la casa e accudire i figli non sono attività quantificabili in denaro? Sicuramente non il giudice del divorzio: se i ragazzi non risultano ancora autosufficienti economicamente, gli ex coniugi devono contribuire a mantenerli ciascuno secondo le proprie possibilità e nella ripartizione degli obblighi "pesa" l’apporto casalingo della madre in favore dei figli, compresa l’ipotesi in cui la donna è impegnata anche nel mondo del lavoro. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 11903/09.
E' stata bocciata la tesi del padre divorziato, condannato a pagare l’assegno di mantenimento nei confronti di due figli che vivono ancora con la madre, occupata come infermiera. Nel ricorso si sostiene che l'attività domestica comunque prestata dalla donna in favore dei ragazzi, insieme al fatto di tenerli in casa con sé, non costituisce per la signora un motivo di esonero dai suoi obblighi. Il che può essere vero, ma non significa certo che nella ripartizione degli obblighi di mantenimento non vada considerata l’attività della donna che accudisce la prole e manda avanti la casa. Sono gli articoli 148 e 155 del codice civile a disciplinare le modalità con cui i genitori devono assolvere l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli: nelle norme non c'è traccia di limitazioni, dunque è escluso che l'adempimento debba avvenire per forza attraverso un contributo in denaro. Un genitore, insomma, compie il suo dovere anche attraverso l’apporto casalingo. Nè giova giocare la carta "anti-bamboccioni" sostenendo che con i contributi di papà e mammà i ragazzi avrebbero troppi soldi a disposizione (Cassazione 11538/09).
Quanto all’assegno divorzile, la Corte ribadisce che il parametro di valutazione è sempre il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: contano le condizioni economiche degli ex coniugi, oltre che la situazione abitativa, e fa fede la documentazione fiscale dell'onerato.
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/canalecittadino/grubrica.asp?ID_blog=266&ID_articolo=24&ID_sezione=&sezione=

La mano morta è sempre da condannare, parola di Cassazione
Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - La Cassazione conferma la linea dura nei confronti della mano morta. In particolare, la terza Sezione penale ha reso definitiva la condanna a nove mesi e a dieci giorni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un idraulico triestino, I.M., colpevole di avere compiuto "insistenti toccamenti dei glutei" e "ripetuti abbracci" a una signora presso la quale si era recato per fare lavori di riparazione dell'impianto idraulico. L'idraulico era stato assolto in primo grado, condannato dalla Corte d'Appello di Trieste nel novembre 2007. Inutilmente l'uomo ha tentato di difendersi in Cassazione sostenendo, a sua discolpa, di essersi limitato a fare complimenti alla ragazza per la sua bellezza e di averle "sfiorato involontariamente la schiena con un movimento anomalo".
La terza Sezione penale (sentenza 24801) ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha sottolineato che il racconto della vittima era "pienamente attendibile" e che dunque legittima era stata la condanna dell'idraulico che "dopo un complimento verbale fatto con risata volgare", si era profuso "in ripetuti abbracci seguiti da insistenti toccamenti dei glutei" della ragazza che lo aveva chiamato per le riparazioni idrauliche". L'idraulico è stato anche condannato a sborsare mille euro alla cassa delle ammende.
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/?id=3.0.3433340474

La 'mano morta' può costare 15 mesi di carcere
La condanna inflitta dalla Cassazione a un 44enne colpevole di avere "fatto toccamenti lascivi sul fondoschiena di una ragazza e cercato di infilare una mano in mezzo alle gambe dell'amica". Gli 'ermellini': ''Atti di chiara connotazione sessuale''
ultimo aggiornamento: 22 marzo, ore 09:17
Roma, 22 mar. (Adnkronos) - La 'mano morta' può costare 15 mesi di reclusione. Parola di Cassazione che ha confermato la pesante condanna a un 44enne di Pisa, Luigi Z., colpevole di avere "fatto toccamenti lascivi sul fondoschiena di una ragazza e cercato di infilare una mano in mezzo alle gambe dell'amica", mentre entrambe si trovavano nell'atrio della stazione di Pisa. Inutile il ricorso dell'uomo in Cassazione, volto a sostituire la condanna per violenza sessuale in quella, più lieve, di molestie sulla base del fatto che la ragazza "indossava un cappotto lungo e non avrebbe potuto percepire la 'mano morta'".
La Terza sezione penale (sentenza 12101) ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha sottolineato la legittimità della condanna inflitta lo scorso settembre a Luigi Z. dato che "gli atti posti in essere dall'accusato avevano una chiara connotazione sessuale". Dunque, conclude la Suprema Corte, bene ha fatto la Corte d'Appello di Firenze a condannare l'uomo sulla base del fatto che "le modalità di violenza sessuale descritte dalle vittime non sono tali da poter essere commesse 'accidentalmente' e, comunque, anche gli agenti della Polfer intervenuti hanno confermato di avere notato le ragazze denuncianti camminare in modo circospetto voltandosi indietro, come se temessero di essere seguite da qualche importuno e, di avere poi, a loro volta, su indicazione delle ragazze, inseguito l'accusato". Luigi Z. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende.
http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=3.0.3133456355

Grave il neonato buttato dal balcone. Arrestata una cugina (19 maggio 2009 – la madre dove stava trastullandosi?)
Si chiarisce la vicenda del neonato caduto dal primo piano di un appartamento a Viterbo. Gli agenti della Squadra mobile di Viterbo hanno arrestato, con l'accusa è di "tentato omicidio", una ragazza di vent'anni, parente della mamma e cugina di secondo grado del piccolo.
La ragazza, accusata di tentativo di omicidio, è ricoverata nel reparto di medicina protetta dell'ospedale Belcolle, riservato ai detenuti. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, questa mattina ha fatto visita ai parenti, poi, senza farsi vedere dalla nonna e dalla madre del bambino, si è avvicinata alla culla nella cameretta del neonato, lo ha preso in braccio, si è avvicinata alla porta-finestra del balcone e lo ha lasciato cadere nel vuoto per circa dieci metri.
http://roma.repubblica.it/dettaglio/viterbo-neonato-di-15-giorni-vola-giu-dalla-finestra/1636310

tratta di minori, padre denuncia madre che vende il figlio
madre degenere aiutata da un medico donna; ma perché scoperto il tutto, la bimba è stata affidata ad un istituto sociali invece che al padre dimostratosi più che degno?


tratta di minori, vende il figlio aiutata da amica 28-02-08
L’accusa più infamante per una immeritevole “madre” e schifosa “donna”


violenza, madre faceva violentare i figli a pagamento 2008



SCOPRE MOGLIE LESBICA DA E-MAIL
http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo445924.shtml
Ha scoperto che la moglie lo tradiva con un'altra donna, spiandone la posta elettronica. Così ha deciso di chiedere la separazione e l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, ma un giudice del tribunale di Milano gli ha dato torto. Non solo, ma avendo l'uomo violato la privacy della consorte spiandone le e-mail, il pm ha deciso di chiedere anche una condanna a tre mesi…
E' UNA QUESTIONE DI SESSO, VOSTRO ONORE
http://www.tradimento.net/news_cassazione.htm
Ma le vicende scabrose non riguardano solo i rapporti adulterini. L’eros è un gran motore delle azioni umane sia fuori che dentro la coppia: se porta donne e uomini a incontrarsi, li conduce con altrettanta facilità a scontrarsi. E’ così che il sesso, molto più spesso di quanto si creda, finisce per diventare argomento delle arringhe degli avvocati.
Il consenso innanzitutto. Anche all’interno del matrimonio il sesso può diventare violenza ed essere punita come tale se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti contro la sua volontà. Lo stabilisce la Cassazione (sentenza 3343/2004) condannando un marito ossessionato dalla gelosia che, sentendosi respinto dalla moglie, la seguiva ovunque (perfino in bagno) e la obbligava ad avere rapporti sessuali. Il giudice mette ben più di un dito nella relazione tra i coniugi, compiendo un’ingerenza legittima e stabilendo un principio fondamentale: l’essere sposati non può più essere invocato come “attenuante” della violenza sessuale.
Una rondine non fa primavera. E una sola notte d’amore non ricostruisce un legame matrimoniale che si è dissolto. La vicenda è semplice e forse non così rara: i coniugi sono ufficialmente separati, tuttavia si vedono di tanto in tanto e fanno anche una breve vacanza insieme durante la quale - si sa come vanno queste cose - hanno un rapporto sessuale. Dopodiché ognuno torna a fare la propria vita di separato. Il marito, trascorsi i tre anni necessari dalla pronuncia di separazione, chiede il divorzio, ma a questo punto la moglie si oppone alla richiesta sostenendo che quel rapporto sessuale, seppure isolato, segna l’interruzione della separazione. Niente da fare, dicono i giudici supremi (sentenza 22346/2004): un singolo rapporto sessuale, per di più in vacanza, non è sufficiente per considerare ricostituito il cosiddetto “affectio coniugalis”, cioè l’intero complesso di rapporti tipico del matrimonio.
Una sanzione eccessiva. Ancora una vicenda di sesso, questa volta negato troppo a lungo. Il renitente agli “obblighi coniugali” in questo caso è il marito: l’astinenza forzata rappresentava una “sanzione” per il fatto che la moglie in una lite per questioni finanziarie tra il marito e il fratello di lei si fosse schierata a favore di quest’ultimo. Fin qui non ci sarebbe nulla di così grave, in fondo è normale che dopo un bisticcio moglie e marito si “tengano il broncio” per un po’... Peccato però che questa forma di ritorsione è durata sette anni! Un po’ troppi anche per i giudici di Cassazione (sentenza 6276/2005) che hanno addebitato la colpa della separazione al marito stabilendo che un rifiuto del genere “costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner” e “provoca senso di frustrazione e disagio, spesso causa (...) di irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico”. Insomma quando è troppo, è troppo.
Oltre alla beffa il danno. Da chi di sesso non ne fa per nulla, a chi ne fa troppo. E’ il caso di una coppia che ha pensato di rivitalizzare il proprio rapporto in crisi dedicandosi al sesso di gruppo. Il rimedio, come c’era da aspettarsi, non ha dato gli esiti sperati e non ha scongiurato la rottura. In tribunale, la moglie ha cercato di attribuire la colpa della separazione al marito del quale lei avrebbe soltanto assecondato le “perverse imposizioni”. Ma la tesi non ha convinto i giudici, i quali hanno sostenuto che la partecipazione di entrambi i coniugi ai rendez-vous collettivi ha determinato la definitiva disgregazione del nucleo familiare. Colpa di entrambi dunque e non solo del marito, e quindi niente assegno di mantenimento per la moglie.
Storie di ordinario rancore.
Ovviamente le strade che portano marito e moglie in tribunale non partono solo dal letto. La casistica delle liti familiari è molto ampia e la giurisprudenza non fa altro che rispecchiare questa varietà. Affetti, denaro, principi morali: nel calderone delle crisi coniugali entra di tutto, e il più delle volte il ricorso agli avvocati lascia già intuire che si tratterà di una partita senza esclusioni di colpi. Ma, come spesso accade, anche le realtà più drammatiche offrono qualche spunto comico.
Niente accordo se c’è l’inganno. Com’è noto, la separazione può essere anche consensuale: le sue condizioni cioè possono essere stabilite di comune accordo tra i coniugi e successivamente omologate dal tribunale. Il giudice in questo caso ha una funzione “notarile”, cioè si limita a certificare la volontà delle parti. Ma come per ogni accordo che meriti la tutela della legge, è necessario che il consenso non sia “viziato” cioè non sia ottenuto con violenza (sotto minaccia) o con dolo (con l’inganno). E’ così per i contratti e dev’essere così anche per l’accordo di separazione matrimoniale. La Corte di Cassazione lo ha ribadito (sentenza 17902/2004), annullando una separazione consensuale ottenuta col raggiro e la violenza morale da parte del marito, allo scopo di ottenere condizioni di mantenimento più favorevoli. Ovviamente lo stato di separazione resta, ma la colpa viene attribuita al marito.
Figli “a carico” a tempo illimitato. E’ proprio vero che si può divorziare dalla moglie o marito, ma non ci si può dimettere dal posto di genitore. I figli sono figli anche se il matrimonio va a rotoli e l’obbligo di educarli e mantenerli rimane ovviamente anche dopo il divorzio. Ma per quanto tempo? Fino alla maggiore età? I giudici della Cassazione non la pensano così e hanno ribaltato una sentenza di appello che dava ragione a un padre che si rifiutava di continuare a versare l’assegno mensile alle due figlie di 34 e 32 anni. Le due ragazze (ormai donne, per la verità) vivevano con la madre e non avevano ancora trovato un lavoro: secondo il padre ciò era dovuto alla loro inerzia e questo giustificava la sospensione dell’assegno. Ma secondo la suprema corte (sentenza 22500/2004) questa “colpevolezza” dev’essere pienamente provata dal genitore e non è sufficiente una generica opinione personale. Fino a quel momento l’obbligo di mantenimento continua. E in tempi di lavoro incerto e precario rischia di spostarsi sempre più in là...
Prima la famiglia poi la setta. Una sentenza destinata a diventare un precedente importante in tempi di sussulti teo-con e nuovi misticismi. Se il marito aderisce a una setta religiosa i cui comandamenti gli impediscono la normale e serena prosecuzione della vita familiare, deve assumersi la responsabilità della separazione. Anche in questo caso i giudici supremi - con la sentenza 15241/2004 - bocciano il verdetto dei giudici di merito i quali sostenevano che il marito non avesse colpa nella separazione perché stava semplicemente esercitando la libertà di culto sancita dalla Costituzione. La Cassazione sostiene invece che questo diritto non deve contrastare con i doveri familiari previsti dalla legge. Insomma, prima marito e padre, poi adepto.
Bada a come parli alla suocera. Chiudiamo questa curiosa rassegna saltando sul nervo scoperto dei rapporti con la... suocera. Vi accade spesso di trattenervi dall’alzare la voce con lei per educazione o quieto vivere? Fate bene, potrebbe costarvi 15 giorni di prigione. La Corte di Cassazione infatti ha confermato (sentenza 556/2004) la condanna di un genero esasperato che fermava l’auto sotto casa della suocera e dal finestrino, rivolto alle finestre della donna, urlava il suo nome. Denunciato, si è difeso sostenendo di non averla mai insultata o minacciata, ma di essersi limitato a chiamarla più volte a gran voce. Niente da fare: secondo i giudici si può minacciare anche col solo comportamento. Siete avvertiti.

L'EX MOGLIE PUÒ CONVIVERE CON L'AMANTE IN CASA DEL MARITO
http://www.tradimento.net/news_cassazione.htm
Cassazione: non si può impedirglielo. Ciò costituirebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale
ROMA, - La ex moglie, che tradiva il marito durante il matrimonio, dopo la separazione può vivere con il suo nuovo compagno nella casa di proprietà esclusiva del suo ex marito quando l'abitazione le sia stata assegnata in quanto i figli minorenni sono stati a lei affidati.
Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 23786. Con questa decisione la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Donato P. contro la decisione della Corte di appello di Taranto che aveva stabilito che «non potesse essere imposto, alla sua ex moglie, di non convivere con il suo attuale compagno nell'abitazione assegnatale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale».
Invano contro questa pronuncia Donato P. ha reclamato in Cassazione sostenendo che era una pronuncia iniqua «soprattutto sotto il profilo etico-morale, dato che al coniuge infedele era stato consentito il vantaggio di occupare la casa coniugale di sua esclusiva proprietà, posta in un fabbricato costruito per la sua famiglia d'origine e abitato dai suoi genitori e dai suoi tre fratelli». Insomma a Donato P. non è andato proprio giù che la ex moglie, Maria Teresa D.Z., possa vivere nel nido d'amore, costruito appositamente per loro nel palazzo di famiglia, con il nuovo boyfriend con il quale lei lo tradiva quando ancora erano legalmente sposati. Ad avviso del sostituto procuratore generale della Cassazione, Aurelio Golia, il ricorso di Donato P. meritava di essere accolto. Ma i supremi giudici della prima sezione civile non sono stati dello stesso parere. «In tema di separazione personale - hanno spiegato - i provvedimenti di affidamento dei figli minori prescindono dalle responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, e devono essere adottati con esclusivo riferimento al superiore interesse morale e materiale della prole stessa: e poi con la separazione, cessa l'obbligo di fedeltà reciproca fra i coniugi, prettamente connesso alla convivenza».
In pratica, dopo la separazione, chi ha ricevuto l'assegnazione della casa coniugale può viverci con chi gli pare. Aggiunge inoltre la Cassazione che «la declaratoria di addebito della separazione per infedeltà e l'esistenza o permanenza di un nuovo legame affettivo, anche quando sfocia, dopo la cessazione della convivenza coniugale, nella coabitazione presso la casa familiare assegnata al coniuge affidatario, non può essere di per sé ostativa all'affidamento della prole stessa al genitore cui sia stata addebitata la separazione per infedeltà». In altre parole l'ex coniuge infedele al quale sia stata addebitata la colpa della separazione, può essere assegnatario della casa coniugale e può conviverci con i figli e il nuovo compagno. Solo se la presenza di questa nuova persona sia «pregiudizievole per l'interesse morale e materiale dei figli» l'assegnazione della casa potrebbe essere revocata. Ma nel caso della signora Maria Teresa, l'assistente sociale aveva verificato che i due figli minori, a lei affidati, «mantenevano con la madre relazioni affettive stabili e non conflittuali». Vale a dire che la convivenza extraconiugale non aveva rodotto riflessi negativi sui figli. Così il ricorso di Donato P. è stato rigettato e l'uomo dovrà rassegnarsi a che la ex moglie viva con i figli e il boyfriend nel palazzo dove vivono gli ex suoceri e i tre ex cognati della donna.
FA CARTE FALSE PER TROVARE LAVORO ALLA EX COSÌ DA DIMINUIRE L’ASSEGNO. È REATO
http://www.cassazione.net/fa-carte-false-per-trovare-lavoro-alla-ex-cosi-da-diminuire-l-assegno-e-reato-p753.html
Rischia una condanna penale l’ex marito che fa carte false, con artifici e raggiri, per trovare un lavoro alla moglie in modo da diminuire o contenere l’assegno di mantenimento. Non solo. Deve alla donna, all’oscuro della macchinazione, anche i danni morali.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con una sentenza depositata oggi ha confermato la responsabilità e i danni morali alla ex nei confronti di un marito che, insieme alla sua nuova compagna, aveva falsificato la firma della responsabile di un centro fitness e mandato una lettera che chiedeva alla moglie di spedire un curriculum perché era in corso una selezione del personale.
La quinta sezione penale ha confermato la condanna e il risarcimento del danno morale ed “esistenziale” ma ha annullato la sentenza di merito in relazione al motivo con il quale si chiedeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
L’ADULTERIO NON PROVA CHE IL FIGLIO È DI UN ALTRO
http://www.cassazione.net/l-adulterio-non-prova-che-il-figlio-e-di-un-altro-p752.html
L’infedeltà della compagna non prova che il figlio è di un altro se il presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del DNA.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6873 del 2009 ha respinto il ricorso di un giovane nei confronti del quale era stata pronunciata la dichiarazione giudiziale di paternità anche se lui lamentava il tradimento della compagna all’epoca del concepimento del bambino.
CADE L’ACCUSA DI MALTRATTAMENTI SE LA MAESTRA NON SI ACCORGE DI NULLA (PROTEZIONE ALLA DONNA CHE MALTRATTA I FIGLI)
http://www.cassazione.net/cade-l-accusa-di-maltrattamenti-se-la-maestra-non-si-accorge-di-nulla-p729.html
Possono cadere le accuse di maltrattamenti se a scuola la maestra non si accorge del disagio del bambino o del ragazzo.
Con una importante sentenza depositata il 15 aprile 2009 e destinata all’ufficio del massimario la Cassazione ha accolto il ricorso di una mamma condannata in primo e secondo grado per maltrattamenti in famiglia.
In particolare la figlia aveva accusato la madre, una signora di Catania, di averla continuamente percossa e schiaffeggiata, oltreché di altre vessazioni morali. Ma né la maestra né i compagni (tantomeno la nonna e la zia conviventi) si erano mai accorti delle violenze. Un punto, questo, che ha fatto cadere, almeno per il momento, le accuse nei confronti della donna. Ora resta ad attenderla un appello bis nel quale, alla luce dei principi affermati dai giudici di Piazza Cavour, si dovrà decidere se, “secondo le massime di esperienza”, esistono o meno i presupposti per la condanna.
È questa una delle prime sentenze dopo un filone che si andava consolidando che restringe i casi di punibilità per il reato di maltrattamenti che, negli ultimi anni, si era dilatato tanto da considerare come parte offesa anche i conviventi, e, in alcuni casi limite, i dipendenti sul posto di lavoro.
ROMA: STALKING A EX MOGLI, 3 ARRESTI (è sufficiente ogni storiella pietosa calunniosa che il maschio viene rovinato!)
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/italia/news/2009-04-19_119357676.html
(ANSA) - ROMA, 19 APR - Sono stati arrestati dai carabinieri a Roma tre uomini accusati di stalking nei confronti delle loro ex mogli.Una donna di 42 anni e' stata aggredita a calci e pugni dall'ex marito, di 46, che la perseguitava con minacce, pedinamenti, sms. Una telefonata al 112 e sono scattate le manette. Arrestato poi un uomo di 48 anni che tormentava l'ex moglie e uno di 42, che sebbene ai domiciliari per stalking verso l'ex consorte di 36 continuava a molestarla al telefono.
http://marcopasqua.eu/category/osservatorio-stalking/
Violenza sulle donne, sentenza Shock: Uccide il marito, ASSOLTA!!
http://www.poliziotti.it/public/polsmf/index.php?action=printpage%3Btopic=8099.0
Il tribunale di Bassano del Grappa (Vicenza) ha assolto una donna che uccise a colpi d'accetta il marito, violento e spesso ubriaco. Per i giudici, Angela Nichele, 44 anni, è innocente perché il fatto non costituisce reato. Determinante la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa che prova come, la sera in cui l'uomo venne ucciso, fosse in uno stato tale da essere ritenuto dalla moglie un pericolo immediato per sé e per i figli...
Quella sera, dopo l'ennesima lite con il consorte, Angela Nichele aveva aspettato che questi si addormentasse. Era andata nella legnaia, aveva preso l'accetta e tornata in casa aveva colpito con tre fendenti mortali alla testa quell'uomo con il quale da tempo non andava più d'accordo. La donna aveva spiegato di aver agito al colmo dell'esasperazione contro il padre dei suoi quattro figli, tre maschi e una ragazza fra i 17 e i 22 anni. Svegliati di soprassalto, i giovani si erano trovati davanti alla tragedia: il padre riverso sul letto in un lago di sangue e la madre sotto shock.
LONTANO DALLA EX LO STALKER GIÀ ANDATO VIA DI CASA
http://www.cassazione.net/lontano-dalla-ex-lo-stalker-gia-andato-via-di-casa-p735.html
È legittima la misura dell’allontanamento definitivo dalla residenza della famiglia nei confronti di chi, pur avendo abbandonato formalmente la casa, continua a sottoporre a “stalking” l’ex. Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza n. 16658 del 17 aprile 2009, ha confermato la misura restrittiva nei confronti di un uomo, citando espressamente per la prima volta il fenomeno stalking, solo di recente recepito in una legge.
PARI OPPORTUNITÀ RISARCITE PER LE DISCRIMINAZIONI CONTRO LE DONNE
http://www.cassazione.net/pari-opportunita-risarcite-per-le-discriminazioni-contro-le-donne-p734.html
Duro affondo della Cassazione contro le discriminazioni e le molestie subite dalle donne sul posto di lavoro. Possono costituirsi in giudizio come parte danneggiata e chiedere il risarcimento (iure proprio), insieme alla dipendente, gli organi delle pari opportunità e il sindacato di appartenenza. Ma non solo. Il molestatore risponde del reato di maltrattamenti. Con una sentenza che rivendica l’importanza del codice delle pari opportunità, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti nei confronti di un datore di lavoro che era solito molestare verbalmente delle hostess di terra. Confermata anche la decisione dei giudici di merito di ritenere legittima la costituzione in giudizio, come parte civile, della Consigliera regionale delle pari opportunità.
CHI NON FA REALIZZARE IL PARTNER RISCHIA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
http://www.cassazione.net/chi-non-fa-realizzare-il-partner-rischia-l-addebito-della-separazione-p725.html
Impedire alla moglie di realizzarsi professionalmente può essere causa di addebito della separazione. Allo stesso tempo il coniuge insoddisfatto non può allontanarsi da casa, lasciando solo una lettera in cui dice di voler iniziare una nuova vita: rischia una condanna per abbandono del tetto coniugale. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con due sentenze, la n. 8124 depositata dalla prima sezione civile il 3 aprile scorso e la 14981 depositata dalla sesta sezione penale pochi giorni più tardi.
Due decisioni che chiariscono quali sono i confini dell’insoddisfazione che giustifica la separazione e poi l’abbandono della casa, per intraprendere una nuova vita.
VIVERE ALL’INSEGNA DEL RISPARMIO NON FA SCENDERE IL MANTENIMENTO
http://www.cassazione.net/vivere-all-insegna-del-risparmio-non-fa-scendere-il-mantenimento-p716.html
Scegliere di comune accordo di avere un tenore di vita basso durante il matrimonio, nonostante i redditi alti, non fa scendere, in caso di separazione, l’assegno di mantenimento che resta parametrato alle entrate. Con una delle pochissime sentenze, la n. 7614 del 30 marzo 2009, che guarda più alla dichiarazione dei redditi che non al tenore di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio la Corte di cassazione ha dato torto a un ex marito condannato a versare alla moglie oltre mille euro al mese.
HA DIRITTO ALLA COLF LA EX MOGLIE, CASALINGA E BENESTANTE:
http://www.cassazione.net/ha-diritto-alla-colf-la-ex-moglie-casalinga-e-benestante-p717.html
La ex moglie casalinga abituata, durante il matrimonio, ad avere la colf, ha diritto a un assegno che le consenta di mantenere a servizio la collaboratrice domestica. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6698 del 19 marzo 2009, ha accolto il ricorso della ex moglie di un primario che chiedeva un assegno più alto per poter dare lo stipendio ai collaboratori domestici e fare i viaggi a cui, per anni, era stata abituata.
NASCONDERE DI NON POTERE AVERE FIGLI PUÒ GIUSTIFICARE IL TRADIMENTO
http://www.cassazione.net/nascondere-di-non-potere-avere-figli-puo-giustificare-il-tradimento-p705.html
Non si può negare al partner il diritto ad essere genitore. Infatti, la separazione non può essere addebitata al coniuge infedele se l’unione è andata in crisi perchè l’altro gli ha nascosto che non poteva avere figli. Non solo. In questi casi si può liberamente scegliere fra l’annullamento del matrimonio o la separazione, anche solo per regolare i rapporti patrimoniali. E ancora, l’impotenza generandi può essere provata con la testimonianza di un parente. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6697 del 19 marzo 2009.
MADRI ANORESSICHE SEPARATE NON PERDONO IL DIRITTO DI VEDERE I FIGLI
http://www.cassazione.net/madri-anoressiche-separate-non-perdono-il-diritto-di-vedere-i-figli-p696.html
Madri anoressiche piú tutelate. Non perdono il diritto di vedere i figli affidati al padre anche se questi non vogliono avere rapporti con loro perché la malattia gli ha impedito di instaurare un solido legame affettivo. Ma non basta. I regali della famiglia di origine, che migliorano le condizioni economiche del coniuge che ha diritto al mantenimento (come ad esempio l’uso di una casa), non giustificano la riduzione dell’importo dell’assegno. Sono questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6200 del 13 marzo 2009, ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva la riduzione del mantenimento perché la moglie non pagava più l’affitto in quanto le era stata regalata dai genitori una casa dove vivere, rendendo definitivo, fra l’altro, il diritto della donna anoressica a vedere il figlio minore che si rifiutava di incontrarla.
NESSUNA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO ANCHE SE L'AZIENDA DI LUI È IN CRISI
http://www.cassazione.net/nessuna-riduzione-del-mantenimento-anche-se-l-azienda-di-lui-e-in-crisi-p671.html
L’assegno di mantenimento alla ex, casalinga, non va ridotto neppure se l’azienda di lui è in crisi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3916 del 18 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di un imprenditore che versava 2mila euro alla ex moglie e altri 2mila per i figli e che chiedeva una riduzione dell’assegno perché era stato estromesso dalla guida dell’azienda.
RICONOSCIMENTO PATERNITÀ, NEGLIGENZE DEL PADRE NON CONSENTONO PERDITA DEL COGNOME ACQUISITO DAL MINORE
http://www.cassazione.net/riconoscimento-paternita-negligenze-del-padre-non-consentono-perdita-del-cognome-acquisito-dal-minore-p670.html
I comportamenti di negligenza e trascuratezza del padre nei confronti del figlio che porta il suo cognome a seguito del riconoscimento giudiziale di paternità, non consentono alla madre di pretendere che il minore porti esclusivamente il cognome materno. Lo afferma la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4819 rispondendo a una mamma. La signora sosteneva che il cognome del padre, così latitante, comportava per la figlia un grave danno perché la bambina avrebbe sempre associato “il proprio senso di identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono”. Per i supremi giudici, invece,è da escludere che il diritto del minore al cognome “possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore”.
L'INDIVIDUAZIONE DELLA CASA CONIUGALE NON PUÒ FONDARSI SUL DESIDERIO DEI FIGLI
http://www.cassazione.net/l-individuazione-della-casa-coniugale-non-puo-fondarsi-sul-desiderio-dei-figli-p669.html
Solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori e a nulla rileva la circostanza che un’altra casa nella disponibilità della coppia andata in crisi, sia più adatta alle esigenze della prole in quanto più vicina alla scuola e ai parenti del genitore affidatario. Lo sottolinea la Prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4816. Senza successo, infatti, una moglie separata aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado che le aveva assegnato come casa coniugale un appartamento, diverso da quello dove la famiglia aveva vissuto unita, più rispondente ai desideri della figlia che viveva con lei.
LA DIVISIONE CONSENSUALE DELLE PROPRIETA' DI FAMIGLIA RESTA VALIDA ANCHE NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
http://www.cassazione.net/la-divisione-consensuale-delle-proprieta-di-famiglia-resta-valida-anche-nella-separazione-giudiziale-p660.html
Nella separazione cresce il peso degli accordi fra i coniugi. Infatti, la scrittura privata con la quale i due hanno regolato i rapporti patrimoniali, come la divisione delle proprietà della famiglia, resta valida anche se uno di loro abbandona il percorso della separazione consensuale e si rivolge al giudice per quella giudiziale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2997 del 16 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva di far annullare la scrittura privata firmata con la moglie quando erano ancora separati in casa.
IN CARCERE CHI MOLESTA LA MOGLIE SUL LUOGO DI LAVORO
http://www.cassazione.net/in-carcere-chi-molesta-la-moglie-sul-luogo-di-lavoro-p656.html
Niente condizionale a chi molesta continuamente la moglie, anche sul luogo di lavoro. La nuova stretta contro gli abusi arriva dalla Suprema corte che, con una sentenza penale del 23 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di un giovane marito che molestava la moglie, anche sul luogo di lavoro.
DANNI MORALI IN CASO DI MANCATA ASSISTENZA DEI FIGLI (80% sono mezzi di arricchimento dell’estranea)
http://www.cassazione.net/danni-morali-in-caso-di-mancata-assistenza-dei-figli-p648.html
Giro di vite sul mantenimento dei figli. Il genitore che non provvede facendo mancare i mezzi di sussistenza al minore, oltre a rischiare il carcere, deve alla ex anche i danni morali. Ma non basta. Le accuse non cadono anche se ha versato, in seguito a un provvedimento di esecuzione disposto dal giudice, delle forti somme di denaro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6575 del 16 febbraio 2009, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un ex marito che non aveva versato alla moglie, in modo costante, il mantenimento per il figlio adolescente ma si era limitato, dopo il giudizio di esecuzione, a darle delle forti somme di denaro stabilite dal giudice.
IL FIGLIO NON RISPETTA GLI INCONTRI? LA EX NON FA REATO (ha messo il figlio contro il padre)
http://www.cassazione.net/il-figlio-non-rispetta-gli-incontri-la-ex-non-fa-reato-p635.html
I conflitti fra l’adolescente e il padre separato non possono ricadere sulla madre (affidataria o convivente) che, infatti, non risponde del reato di mancata esecuzione dell’ordine del giudice se il figlio si rifiuta di rispettare gli incontri. Non solo. Difficile ottenere una perizia “sull’attendibilità” del ragazzo, a meno che non ci siano gravissime e particolari ragioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4946 del 4 febbraio 2009, ha confermato l’archiviazione delle accuse nei confronti di una mamma che non riusciva a far rispettare alla figlia gli incontri fissati dal giudice con il padre della ragazza.
IL DIVORZIO PUÒ CANCELLARE L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA (finalmente una sentenza decente)
http://www.cassazione.net/il-divorzio-puo-cancellare-l-assegnazione-della-casa-p626.html
La sentenza di divorzio spazza via automaticamente il diritto a vivere nella casa di famiglia acqusito in sede di separazione. Ciò anche senza una richiesta espressa dell’ex e senza nessuna disposizione specifica nella pronuncia che dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio. A maggior ragione, perlatro, quando i figli sono ormai adulti e indipendenti. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2210 del 29 gennaio, ha respinto il ricorso di una donna alla quale il Tribunale aveva ordinato di lasciare la casa di famiglia (che il provvedimento di separazione le aveva assegnato) anche se nessuna posizione, al riguardo, era stata presa nella sentenza di divorzio.
STALKING, AI DOMICILIARI IL MARITO CHE PERSEGUITA LA EX COSTRINGENDOLA A SCAPPARE
http://www.cassazione.net/stalking-ai-domiciliari-il-marito-che-perseguita-la-ex-costringendola-a-scappare-p584.html
Pugno di ferro della Cassazione contro lo stalking. Il marito che tormenta la ex rovindandole la vita e costringendola a scappare deve stare ai domiciliari non essendo sufficiente la misura dell’allontanamento dalla città dove i due vivono e lavorano. Sentenza n. 48483 del 30 dicembre 2008.
AFFIDAMENTO, CONTA DOVE IL BAMBINO DI FATTO VIVE (dove se lo porta la madre)
http://www.cassazione.net/affidamento-conta-dove-il-bambino-di-fatto-vive-p579.html
Più attenzione da parte della giustizia alle necessità dei minori dati in affidamento che, d’ora in avanti, dovrà fare i conti con le realtà dei diversi territori. Spetta infatti al Tribunale del luogo dove il bambino di fatto risiede e che interagisce con il servizio sociale (e non a quello del luogo di residenza del bambino all’inizio del procedimento) decidere i provvedimenti d’urgenza adottati per il bene del piccolo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con l’ordinanza 28875 del 9 dicembre 2008.

NON MANTIENE I FIGLI PERCHÉ PERDE IL LAVORO, PUÒ ESSERE ASSOLTO (però lo denuncia pure!)
http://www.cassazione.net/non-mantiene-i-figli-perche-perde-il-lavoro-puo-essere-assolto-p562.html
Non commette un reato il genitore che improvvisamente non è più in grado di mantenere i figli. Infatti può essere assolto il padre che, nonostante sia ancora giovane, non ha versato l’assegno perché, a un certo punto, ha perso il lavoro e si è accontentato di impieghi saltuari pur di guadagnare qualcosa. La Cassazione con la sentenza n. 45273 del 4 dicembre 2008 allenta la linea dura nei confronti dei giovani genitore che perdono il lavoro e che per questo non riescono più a versare l’assegno.

Le abitudini sessuali possono essere causa di addebito della separazione
Le deviazioni sessuali possono essere causa di addebito della separazione. Infatti ha colpa del divorzio chi plagia il compagno per indurlo allo scambio di coppia sotto il ricatto di lasciarlo una volta cessate le pratiche sessuali con i partner occasionali.
Questa è la decisione presa dal Tribunale civile di Prato con una sentenza depositata lo scorso 2 dicembre (Presidente Francesco Antonio Genovese).
http://www.cassazione.net/le-abitudini-sessuali-possono-essere-causa-di-addebito-della-separazione-p570.html

PERDONO I BENEFICI FISCALI LE COPPIE DI FATTO CHE NON SONO ATTENTE ALLA BUROCRAZIA (come ostacolare chi non firma)
http://www.cassazione.net/perdono-i-benefici-fiscali-le-coppie-di-fatto-che-non-sono-attente-alla-burocrazia-p534.html
Le coppie di fatto rischiano di perdere alcuni benefici fiscali se non stanno attente alla burocrazia. Infatti non è detraibile quanto speso dal convivente per ristrutturare la casa della compagna se, già alla data di inizio dei lavori, non era già formalmente residente in quell’abitazione. Insomma, si evince dalla sentenza della Cassazione n. 26543 del 5 novembre 2008, alcune formalità vanno rispettate per potere accedere senza intoppi ai benefici fiscali.

NELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ IL LEGAME DI SANGUE NON È DETERMINANTE
http://www.cassazione.net/nella-procedura-di-adottabilita-il-legame-di-sangue-non-e-determinante-p527.html

Il legame di sangue a volte passa in secondo piano rispetto alla procedura di adozione. Non è sufficiente per far cadere lo stato di adottabilità di un minore il fatto che uno zio si sia espressamente dichiarato disponibile a tenere il bambino con sé. Va valutato in concreto il rapporto fra il piccolo e il parente che si dica disposto a occuparsene. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26371 del 31 ottobre 2008, ha accolto il ricorso del curatore speciale di un minorenne affidato a una comunità.

L’ICI LA PAGA IL PROPRIETARIO ANCHE SE LA CASA VA ALL’EX
http://www.cassazione.net/l-ici-la-paga-il-proprietario-anche-se-la-casa-va-all-ex-p513.html
L’Ici ammette pochissime deroghe: quasi sempre la paga il proprietario della casa, anche quando ha dovuto lasciarla perché è stata assegnata all’ex e ai figli. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25486 del 20 ottobre 2008

IL DIRITTO DI VISITA DEV’ESSERE SUFFICIENTE PER COSTRUIRE CON I FIGLI UN RAPPORTO GENUINO
http://www.cassazione.net/il-diritto-di-visita-dev-essere-sufficiente-per-costruire-con-i-figli-un-rapporto-genuino-p514.html
La Cassazione sottolinea l’importanza per i papà separati di vedere i figli senza grosse limitazioni e di costruire con loro un rapporto genuino. Infatti, quando il diritto di visita è in qualche modo compromesso, anche da provvedimenti del Tribunale dei minori, non fa reato il genitore che dà in escandescenze e offende l’ex. Così la Suprema corte con la sentenza 39411.

PAPÀ LI ISCRIVE DI TESTA SUA A SCUOLA PRIVATA? PAGA DA SOLO
http://www.cassazione.net/papa-li-iscrive-di-testa-sua-a-scuola-privata-paga-da-solo-p501.html
L’istruzione privata dei figli la paga solo il coniuge che l’ha decisa. Infatti, ha l’obbligo di provvedere alla retta della scuola o di uno sport soltanto il genitore che ha preso la decisione di iscrivere il figlio. La responsabilità solidale di entrambe va esclusa a meno che non si tratti di esigenze primarie come possono essere le spese per la salute. Sentenza 25026 del 10 ottobre 2008
LUI GUADAGNA DI PIÙ? LA RESIDENZA SI DECIDE INSIEME
http://www.cassazione.net/lui-guadagna-di-piu-la-residenza-si-decide-insieme-p496.html

La serenità del matrimonio conta più del benessere. Infatti, il marito che guadagna di più non può prendere le decisioni che riguardano la famiglia da solo, senza essere d’accordo con la moglie. Ecco perchè la residenza non va fissata necessariamente nella città dove lui esercita la sua professione. Sentenza 24574 del 3 ottobre 2008
PORTA VIA CON SÉ QUALCHE GIORNO IL FIGLIO? NON È SOTTRAZIONE DI MINORE (i padri contano circa zero)
http://www.cassazione.net/porta-via-con-se-qualche-giorno-il-figlio-non-e-sottrazione-di-minore-p492.html
La Cassazione spezza una lancia in favore dei papà separati. Non commettono reato se, prima che l’affidamento alla madre diventi ufficiale, portano via con loro i figli, contro la volontà della ex, giusto il tempo per starci un po’ insieme. Sentenza 37321 del 01 ottobre 2008

SUL COGNOME DELLA MADRE PAROLA ALLE SEZIONI UNITE
http://www.cassazione.net/sul-cognome-della-madre-parola-alle-sezioni-unite-p484.html
La I Sezione Civile della Cassazione mostra con l'ordinanza interlocutoria n. 23934 un'apertura verso la possibilità che i genitori di comune accordo, diano il cognome materno ai propri figli. Chiedono, cioè, di riconsiderare, dopo il Trattato di Lisbona, le chiusure mostrate dai giudici italiani in questi anni.
SONO MALTRATTAMENTI ANCHE SE LA MOGLIE PROVOCA IL MARITO

http://www.cassazione.net/sono-maltrattamenti-anche-se-la-moglie-provoca-il-marito-p480.html
Rischia il carcere il marito che, sebbene provocato da comportamenti aggressivi della compagna, adotti un comportamento denigratorio verso di lei o arrivi alle mani. Sentenza 35862 del 18 settembre 2008

Cassazione: Niente sesso con la moglie? Marito colpevole anche per danni (Prima sezione civile - sentenza 6276/05)
Mentre la Cassazione ha stabilito che un uomo che non fa sesso con la moglie per 7 anni può venir punito, per aver "leso la dignità della consorte in quanto moglie e come donna", stabilendo cioè che per la moglie è un diritto aspettarsi con una certa frequenza di fare sesso con il marito, la stessa cosa non avviene a parti invertite: il marito non può aspettarsi niente della moglie, tanto che può anche subire anni di castità forzata senza avere il diritto di fiatare o pretendere alcunchè. Se pretende qualcosa, è "stupro familiare", perchè in campo sessuale la moglie non ha più, nei fatti, alcun "obbligo coniugale" da seguire.

http://antifeminist.altervista.org/analisimedia/billy_ballo.html

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Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?

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L’avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la sorgente luminosa simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro”. - Giuseppe Pellizza da Volpedo

Intercettazioni

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Il pretesto sempre lo stesso: la sicurezza a scapito della privacy

donna decapita uomo

donna decapita uomo
Violenza femminile diversa da quella maschile, ma molto più grave.

visite giornaliere e codici aggiunti

Coraggio, non siamo in Iran !

Ho notato che v’è ritrosia nel commentare ed identificarsi partecipando a questo blog, nell’erronea convinzione che lo stesso sia un contenitore di presunti illeciti penalmente rilevanti. Ebbene, ciò non è in quanto tutto rientra nel dettato Costituzionale in materia di libera e democratica espressione del proprio pensiero, non fa nomi e non contiene ingiurie diffamazioni o calunnie.
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.

Aforismi personali e non

- Gli uomini rincorrono il denaro per avere le donne; le donne rincorrono gli uomini per avere il denaro. (giosinoi)

- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)

- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)

- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)

- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)

- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.

- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)

- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)

- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)

- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)

Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)