TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI
NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica
LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.
NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI
La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.
Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.
A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI
Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.
giovedì
Li chiamano AVVOCATI DELLA VERGOGNA. Niente deontologia; oggi, pur di intascare, guadagnano nomea di scorrettezza persino verso famiglie e bambini
Nessuna madre o moglie che abbia mai voluto bene ad un uomo ed ai propri figli, solo ascoltando gli accadimenti e le gesta di questa gentarella, mai dovrebbe aggredirli esponendoli ai tribunali ed a tutti gli operatori che intorno gravitano e lucrano!
in allestimento
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mercoledì
Giudici anarchici e fuori controllo che non applicano la legge: bravo Gasparri! il CSM è una “cloaca” ed i discepoli sono illegalmente coerenti
Possono farlo benissimo e facilmente, certe toghe si vendono a poco prezzo, qualche cenetta e delle mance.
Ciò che però fa riflettere, è la certezza di impunità in costoro che consegnano l’Italia al miglior offerente, nel grande scandalo come nel piccolo quotidiano schifo in cui abusi e soprusi giudiziari oramai sono all’ordine del giorno.
UN SISTEMA DI GIUSTIZIA MALATO, OVE IL MODO DI CONDURRE LE INDAGINI E DI CONDANNARE - INDIZIARIO E NON SU PROVE CHE ESCLUDANO TOTALMENTE LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA - È MOLTO DIVERSO DALLA VANTATA PROCEDURA CLASSICA, QUELLA FATTA CREDERE ATTRAVERSO I MEDIA.
Ove non convince il pm che, solo attraverso le prove, dovrebbe richiedere dichiararsi la colpevolezza dell’indagato, ma nei fatti è il sospettato stesso che deve convincere di essere innocente tra mille difficoltà, catapultato (specie se maschio e nonostante incensurato con una vita specchiata alle spalle) in processi forcaioli.
GASPARRI CSM E' UNA CLOACA
Ne dice tante per servire il suo datore e padrone, ma se dice di tanto in tanto delle verità inconfutabili, non possiamo negargli il consenso per puro pregiudizio
La Riforma della Giustizia secondo Gasparri
01 agosto 2008 - La Riforma della Giustizia secondo Gasparri, dice a Radio Radicale che il CSM e' una cloaca, vuole separare le carriere cosi il magistrato lavorera' per il Governo e questa la chiama depolicizzazione della magistratura.
Ah, dimenticavo: sappiate con quale efferatezza infieriscono sui ladri di un filone di pane .. mille pesi e mille misure!
http://consiglioaperto.blogspot.com/2009/07/barbone-in-carcere-roma-per-il-furto-di.html
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MORTI UCCISI in CARCERE (Uomini), secondo legge e giustizia
11 settembre 2009 - Morire in carcere
Morire di carcere
18 settembre 2009 - Intervista all'associazione Ristretti Orizzonti
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lunedì
SUICIDI MASCHILI ignorati dallo stato come strategia di prevaricazione giudiziaria femminile, insieme alla manifestamente gonfiata violenza alle donne
Guerra di genere sì, esiste, ed è causa prima dei suicidi maschili!
Ma voluta ed istigata dal governo e dalla politica a mezzo dello strumento tribunali, dalla cui giurisdizione le controversie familiari lanciate dagli operatori dovrebbero immediatamente uscirne.
Parlarne sì per conoscere gli aspetti del problema gigantesco e soffocato, ma sapere dove andare a parare nella imputazione delle responsabilità.
Chiunque sa partire dal basso nella descrizione del disagio, ma nemmeno mai avrebbe potuto immaginare il degrado a monte e la perdita di pressocchè tutti i valori umani cui l'italia è stata portata dalle tv commerciali, in accordo con i politici felici di spartire il grasso, amplificando allarmi di violenza ben più modesta nei confronti delle donne (a meno di usuali casistiche criminali isolate).
Chi doveva ripristinare la legalità figlia dell'etica, ha invece pensato bene di aumentare il suo potere di ultracasta specie mediante la strategia di prevaricazione giudiziaria femminile, dando luogo al pestaggio giudiziario dei predatori sulle prede popolo, 10 volte di più infierendo sul genere maschile.
E CHI NON REGGE A DIFENDERSI DAL MOSTRUOSO APPARATO GIUDIZIARIO RIFIUTA LA VITA.
Non siamo più un popolo, ma una frammentazione di egoismi senza riferimenti, persi in un diritto incerto, utili come consumisti e votanti, poi abbandonati a se stessi senza identità sociale nè presenza dello stato.
Femminilità e maschilità, figli e padri, mogli e mariti, fratelli e sorelle, non si sa più in cosa consistano veramente i concetti, cosa contengano, sono stati distrutti i modelli di riferimento certo, ogni compromesso utilitaristico è oramai possibile e giustificabile, le TV si sono sostituite trasformando il tutto in denaro e convenienza, e noi lasciati ignoranti e senza formazione a noi stessi, siamo tornati primitivi e burattinabili a fare spettacolo per le istituzioni mentre ci scanniamo.
L’unico modo per giustificare la scrittura e l’approvazione di un cattivo profetto di legge è continuare a mantenere lo stato di panico nella popolazione.
La gonfiata violenza alle donne è voluta da Berlusconi per propagandare le sue escort, allo scopo di promulgare leggi severissime contro i maschi:
I TELEGIORNALI E IL LAVAGGIO DEL CERVELLO
La televisione altera la percezione delle persone, ecco come:
Studio sulla capacita' dei TG di alterare la percezione della realta' della popolazione.
In questo caso in tema di sicurezza.
Il risultato è un vero e proprio "lavaggio del cervello".
Tratto dal Blog: http://lagrandeopera.blogspot.com
Non può vedere il figlio. Padre separato si toglie la vita
Il suo corpo è stato trovato appeso ad un albero. In mano teneva una foto del piccolo. I familiari si erano rivolti a "Chi l'ha visto"
Il dramma dei padri separati, che non possono vedere i loro figli, assume una proporzione sempre più tragica. La vicenda di T.M., 46 anni, torinese, ne è la riprova. Riporta la sua storia Torino Cronaca.
"Tutti lo credevano oramai rassegnato alla perdita della moglie, da cui si era separato sei anni fa, e soprattutto dal non poter stare sempre insieme al figlioletto di 10 anni. Invece, improvvisamente e quasi senza dare alcun segnale, T. M., 46enne elettricista residente a Volpino aveva deciso di farla finita. Aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 13 quando non si era nemmeno recato a lavoro. E’ il triste epilogo si è avuto quando un podista lo ha trovato appeso al ramo di un albero in cma al monte Musinè. Impiccato.
Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione, tanto che i carabinieri della stazione di Alpignano hanno ritenuto non mostrarlo neppure ai parenti. I militari hanno trovato uno scenario frutto del grande stato di solitudine interiore che doveva vivere quell’uomo. Aveva con sì i documenti e, forse, l’ultima cosa che ha visto prima di morire è stata proprio una fotografia del figlio, che ha voluto tenere in mano fino all’ultimo.
Poco più in là due bottiglie vuote sambuca e un noto amaro che si era scolato probabilmente per alleviare la sofferenza dell’impiccagione. I familiari si erano rivolti anche alla trasmissione "Chi l'ha visto" di Rai3.
"Non ha lasciato nulla, se ne è andato senza darci una spiegazione – lo piange la sorella Pina – non ci ha mai parlato della sua sofferenza. Era separato, sua moglie si era rifatta la vita con un altro, poteva vedere loro figlio ogni fine settimana" (...)
Lo psichiatra Alessandro Meluzzi sostiene che: "Non avere la possibilità di incontrare come si vorrebbe i propri figli è tra tutte le pene che un uomo può sopportare sicuramente fra le più crudeli. Oggi all’interno di una legislazione che privilegia sempre comunque innanzitutto le ragioni della donna, i padri possono trovarsi, al momento della separazione, davvero tragicamente spiazzati. Non è un caso che la Caritas di Trento abbia istituito per i padri neo-separati comunità di accoglienza simili a quelle che si riservano per gli immigrati o per i disabili. E la miseria non è soltanto economica".
"E’ legata alla disperazione di essere la parte più vulnerabile e soprattutto non tutelata. Non so quali ragioni abbiano spinto questo padre ad impiccarsi ma solitamente dietro al gesto etremo del suicidio ci sta un urlo di disperata impotenza - continua - Non soltanto di non poter abbracciare chi si vorrebbe abbracciare. Non soltanto il sentimento della solitudine e dell’abbandono. E neppure tutto sommato la sensazione di subire un arbitrio. Ma è la sensazione di essere in una condizione in cui questa forma estrema di autodistruzione grida alla società e al mondo la fine di una famiglia che, al momento in cui si dissolve, cessa anche di essere un luogo di accoglienza del malessere e del disagio".
"Non si dovrebbe cessare di essere genitore neppure quando il rapporto di coppia si è esaurito - conclude lo psichiatra- Ma questo non solo per il bene dei figli ma per il bene di tutti. Invece purtroppo accade che il padre separato diventi per varie ragioni l’oggetto negativo da espellere ad ogni costo dalla scena, e questo anche al costo della sua stessa vita. Tutto ciò ovviamente giunge a condizioni estreme solo in qualche raro caso, per fortuna, ma il travaglio e la sofferenza è aimè di moltissimi. Sta a tutti noi, ma soprattutto a chi fa le leggi e le regole, farsene carico".
http://quotidianonet.ilsole24ore.com/2007/06/24/20114-vedere_figlio.shtml
Gruppi su Facebook al merito dell’argomento :
http://www.facebook.com/group.php?gid=144060357982&ref=mf
Un fatto:
Nelle prime ore del mattino del 7 gennaio, il 43enne Derrick K. Miller si avvicinò a un agente di sicurezza all'ingresso del Palazzo di Giustizia di San Diego, dove un tribunale della famiglia aveva da poco emesso una sentenza contro di lui per il ritardo nel versare l’assegno di mantenimento per i figli.
Stringendo i documenti del tribunale in una mano, con l'altra ha
estratto una pistola. Ha esclamato: "VOI me l'avete fatto" e si è fatalmente sparato attraverso il cranio.
Il suicidio di Miller è il simbolo di una tendenza globale
spaventosa: un allarmante aumento dei suicidi maschili. Secondo un ciclo di studi condotti in Nord America, Europa ed Australia, una delle cause dell'aumento potrebbe essere la discriminazione dei padri nei tribunali della famiglia, in particolare il divieto di accesso ai loro figli. Se stesse avvenendo un simile aumento di suicidi femminili, [si indirebbe] una crociata pubblica per richiedere un rimedio. Eppure il tasso straordinariamente elevato di suicidi maschili è raramente oggetto di dibattito. Quali sono le statistiche? Secondo la relazione di un congresso chirurgico del 1999, il suicidio è l'ottava causa di morte in America, con gli uomini quattro volte più inclini ad uccidersi rispetto alle donne.
leggi tutto …
http://www.genitorisottratti.it/2009/09/i-diritti-negati-dei-padri-sono-un.html
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giovedì
Causa BOVE contro italia: dannosità del tribunale dei minori di napoli, inutilità attuali leggi, vuoti normativi criminali, riempimenti discrezionali
PREMESSA DEL BLOGGER: SE NON SI COERCISCE ALLA LEGALITA' CON PENE ESEMPLARI LA MADRE CHE ALIENA E SEQUESTRA I FIGLI NON NE USCIREMO MAI !!!!!!!!!!
altri casi trattati con esplicazione dei principi violati dalla’italia :
http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2002/Scozzari.htm
http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2004/FamCovezzi.htm
http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2005/boveo5.pdf
Bove c. Italia (n. 30595/02) Violazione dell’articolo 8
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 30 giugno 2005 (ricorso no 30595/02).
Violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per la mancata regolamentazione del diritto di visita del padre verso la figlia minore affidata alla madre
SENTENZA PER ESTRATTO (traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
CONSIGLIO D’EUROPA - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - TERZA SEZIONE
CASO BOVE c. ITALIA - (Ricorso n. 30595/02) - SENTENZA STRASBURGO - 30 giugno 2005
Bove c. Italia (n. 30595/02) Violazione dell’articolo 8
Il ricorrente, Luigi Bove, è un cittadino italiano nato nel 1965 che vive a Napoli (Italia).
Il ricorrente ha una figlia, C., nata nel 1995. Avendo la madre di costei impedito al ricorrente di vedere la figlia, questi intraprende le vie legali per ottenere la regolamentazione del suo diritto di visita. Nel settembre 1996 il Tribunale dei Minori di Napoli dispone l’affidamento della figlia alla madre ed autorizza il ricorrente a vederla due pomeriggi a settimana ed una domenica su due.
In seguito alla dichiarazione resa dalla madre della bambina sul fatto che il padre del ricorrente e due amici di quest’ultimo avrebbero molestato sessualmente la piccola, il Tribunale emise un provvedimento temporaneo d’urgenza il 22 giugno 2000 al fine di limitare i contatti tra il ricorrente e la figlia a due incontri settimanali nella struttura dei servizi sociali ed in presenza di un assistente sociale. Nel gennaio 2001 i suoi 2 diritti di visita vengono ulteriormente ridotti ad un pomeriggio a settimana.
Nell’aprile 2001 si conclude il procedimento penale avverso gli amici del ricorrente. Il ricorrente richiede per due volte la decadenza della potestà parentale della madre della bambina e dell’affidamento della stessa bambina oppure la possibilità di vederla senza alcuna restrizione. Nel quadro della prima procedura la Corte d’appello il 30 gennaio 2003 fissò una graduale ripresa dei contatti tra il ricorrente e sua figlia, ma la bambina rifiutò di incontrarlo. Nel quadro della seconda procedura la Corte d’Appello ordinò che uno psicologo facesse un ultimo tentativo per organizzare degli incontri tra padre e figlia, ma la bambina si rifiutò di nuovo di vederlo.
Nonostante tali decisioni, al ricorrente non è stata data l’opportunità di vedere la figlia. Il loro ultimo incontro ha luogo nel settembre 2002 in condizioni protette ed in presenza della madre della bambina.
Richiamandosi all’articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare), il ricorrente presenta un’istanza contro il rifiuto del Tribunale dei Minori di Napoli di accordargli l’affidamento della figlia, e contro le difficoltà incontrate nell’esercitare il suo diritto a vederla. Egli lamenta anche la violazione degli articoli 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) insieme all’articolo 8 della Convenzione. La Corte osserva che il Tribunale dei Minori di Napoli, in seguito alla sua decisione del 22 giugno 2002, non è intervenuto per assicurare che gli incontri, in ambiente protetto, potessero aver luogo così come programmato.
Sebbene i procedimenti penali contro i due amici del ricorrente si fossero conclusi e suo padre fosse morto nel gennaio 2003, gli incontri tra il ricorrente e la figlia non sono ricominciati. Il 30 gennaio 2003 la Corte d’Appello di Napoli ha autorizzato la graduale ripresa dei contatti ma a tale decisione non è stata data attuazione.
Sino ad oggi, il ricorrente non ha più visto sua figlia dal settembre 2002 e le autorità non hanno predisposto un programma per ulteriori incontri. Le difficoltà nell’organizzare le visite sono, in verità, parzialmente attribuibili all’ostilità tra la madre di C. ed il ricorrente così come alla riluttanza della bambina ad incontrare il padre. Ad ogni modo, la Corte non ammette che si possa considerare il ricorrente responsabile per la mancata efficacia delle decisioni o delle misure pertinenti per instaurare dei contatti effettivi. L’inerzia delle autorità ha costretto il ricorrente, al fine di far valere i propri diritti, a ricorrere costantemente ad una serie di ricorsi che, oltre ad aver comportato un dispendio di tempo, si sono in ultima analisi rivelati inefficaci.
In conclusione, la Corte ritiene che il non aver dato attuazione concreta al diritto del ricorrente ad incontrare sua figlia dal settembre 2002 ne ha violato il diritto al rispetto della vita familiare. Essa pertanto conclude, con sei voti favorevoli ed uno contrario, che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione per quanto concerne tale parte della doglianza.
Circa il rifiuto delle autorità italiane di concedere al ricorrente l’affidamento della figlia, la Corte ritiene che la loro decisione sia stata presa nell’interesse della bambina e che si sia basata su ragioni a ciò pertinenti. (tali ragioni sarebbero le calunnie della madre contro il nonno ed il padre con gli amici)
Essa pertanto non ritiene ci sia stata violazione dell’articolo 8 per quanto concerne il rifiuto di conferire al ricorrente l’affidamento della figlia.
La Corte non reputa necessario esaminare il caso riguardo agli articoli 13 e 14 in quanto da essi non emerge alcuna distinta questione. Essa ritiene che l’accertamento di una violazione costituisce in sé un’equa soddisfazione per il danno morale subito dal ricorrente e gli assegna 3,000 EURO per spese legali. (La sentenza è disponibile solo in francese.) (ed i 200.000 EURO SPETTANTI QUALE DANNO ESISTENZIALE CHIESTI, DOVE SONO - ITALIA CHE METTI LO ZAMPINO CON LE AMBASCIATE ?)
http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2005/boveo5.pdf
forum rif.: http://dibattitopubbl.ucoz.com/forum/41-90-1
SENTENZA PER ESTESA
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 30 giugno 2005; Causa Bove c/ Italia; ricorso n.30595/02
TERZA SEZIONE - CAUSA BOVE c. ITALIA (Ricorso n. 30595/02)
SENTENZA - STRASBURGO, 30 giugno 2005 - Nella causa Bove c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza Sezione), riunita in una camera composta dai sigg.:
B.M. ZUPANCIC, presidente
J. HEDIGAN
L. CAFLISCH
M. TSATSA-NIKOLOVSKA
V. ZAGREBELSKY
E. MYJER - QUELLO CHE SI DIVERTE CON I FIGLI DEGLI ALTRI
DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, giudici,
e da V. BERGER, cancelliere di sezione, dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 18 novembre 2004 e 9 giugno 2005, emette la presente sentenza, pronunciata in quest'ultima data:
PROCEDURA
1. La causa è stata promossa con ricorso (n. 30595/02) contro la Repubblica Italiana presentato alla Corte il 1º agosto 2002 da un cittadino del medesimo Stato, il sig. Luigi Bove ("il ricorrente"), in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. Il ricorrente, al quale è stato concesso il gratuito patrocinio, è rappresentato dall'avv. E. Tagle, del foro di Napoli. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, sig. I.M. Braguglia, e dai suoi coagenti, dapprima il sig. F. Crisafulli ed in seguito il sig. N. Lettieri.
3. Il ricorrente adduceva la violazione dell'art. 8, nonché degli artt. 13 e 14 in connessione con l'articolo 8 della Convenzione e contestava la decisione con la quale le autorità italiane gli avevano negato l'affidamento della figlia, lamentando altresì le difficoltà incontrate nell'esercizio del diritto di visita.
4. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte (art. 52 § 1 del regolamento). In seno a quest'ultima, la camera incaricata di esaminare la causa (art. 27 § 1 della Convenzione) era composta a norma dell'art. 26 § 1 del regolamento.
5. In data 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (art. 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla terza sezione, la cui composizione era stata modificata (art. 52 § 1).
6. Con decisione del 18 novembre 2004, la Corte ha dichiarato parzialmente ammissibile il ricorso.
7. Sia il ricorrente, sia il governo hanno depositato osservazioni scritte sul merito della causa (art. 59 § 1 del regolamento).
IN FATTO
1. Il ricorrente è nato nel 1965 e risiede a Napoli.
2. Dalla relazione tra il ricorrente e la sig.ra V. nasceva il 19 gennaio 1995 una figlia, C., riconosciuta da entrambi i genitori al momento della nascita. Conclusa la relazione, il ricorrente cercava di incontrare regolarmente la figlia.
3. A seguito dei numerosi rifiuti opposti dalla madre a detti incontri, il ricorrente si rivolgeva il 27 marzo 1996 al tribunale per i minorenni di Napoli ("il tribunale"), al fine di ottenere la regolamentazione del suo diritto di visita.
4. Il 22 settembre 1996 il tribunale decideva di affidare C. alla madre e stabiliva le modalità del diritto di visita del ricorrente, nella fattispecie due pomeriggi a settimana ed una domenica su due. Esso incaricava altresì i servizi sociali di Chiaia di vigilare sugli incontri tra il ricorrente e la madre della minore, al fine di risolvere la persistente situazione conflittuale.
5. Con le decisioni del 23 luglio 1997, del 19 gennaio 1998 e del 26 aprile 1999, il tribunale estendeva il diritto di visita del ricorrente e gli consentiva di ospitare la figlia durante la notte un fine settimana su due e in occasione delle vacanze, conformemente al parere favorevole formulato dagli psicologi e dagli assistenti sociali.
6. Il 23 maggio 2000, durante una riunione tra i genitori e la psicologa nominata dal tribunale, la madre di C. dichiarava che la figlia non desiderava più incontrare il nonno paterno e due amici di suo padre, in quanto questi ultimi l'avevano molestata commettendo atti sessuali.
7. Il 22 giugno 2000 il tribunale adottava un provvedimento temporaneo ed urgente con il quale gli incontri tra il ricorrente e la figlia erano limitati a due volte la settimana e dovevano svolgersi nei locali del servizio sociale in presenza di un assistente sociale. Il tribunale osservava che C. correva il rischio di subire pressioni psicologiche da parte del padre e della famiglia di questi, volte a farle ritrattare le sue affermazioni.
8. Il 20 luglio 2000, su richiesta del ricorrente, il tribunale modificava la decisione del 22 giugno 2000 ed estendeva il diritto di visita a due pomeriggi la settimana, da esercitarsi sempre nei locali del servizio sociale ed in presenza di un assistente sociale. Il tribunale disponeva altresì l'esecuzione di indagini volte a verificare se la minore avesse subito dei traumi.
9. Il 2 ottobre 2000 il tribunale rigettava le richieste presentate dal ricorrente affinché fossero revocate le restrizioni al suo diritto di visita, in quanto esse non si basavano su nuovi fatti o motivi di diritto.
10. In seguito il ricorrente tentava più volte di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni di Napoli.
11. Il 12 gennaio 2001 il pubblico ministero presso il tribunale chiedeva la trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica, al fine di procedere ad alcune verifiche.
12. Il 22 gennaio 2001 il tribunale riduceva il diritto di visita del ricorrente ad un pomeriggio a settimana, da esercitarsi in una situazione protetta, e pronunciava il divieto assoluto di contatti telefonici tra C. ed i nonni paterni.
13. Il 2 aprile 2001 il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento promosso contro i due amici del ricorrente.
14. In seguito all'archiviazione del procedimento penale, il ricorrente presentava varie istanze al tribunale, chiedendo la decadenza della madre di C. dalla potestà genitoriale, l'affidamento della minore ovvero la possibilità di incontrare liberamente sua figlia.
15. In data 6 settembre e 6 dicembre 2001 il procuratore della Repubblica presso il tribunale presentava le sue richieste, volte a rifiutare al ricorrente l'affidamento della figlia ed a riprendere invece gli incontri liberi tra il ricorrente e C., in assenza di altre persone, così come erano stati previsti prima dell'inchiesta penale.
16. Il 28 dicembre 2001 il tribunale rigettava la richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti della madre e decideva di proseguire gli incontri protetti due volte a settimana, in quanto esso riteneva che i presunti abusi subiti dalla minore fossero stati compiuti al domicilio del ricorrente. Il tribunale disponeva altresì la trasmissione del fascicolo al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, al fine di accertare l'eventuale responsabilità penale del nonno paterno di C..
17. Il 9 maggio 2002 il ricorrente proponeva appello avverso la decisione emessa dal tribunale il 28 dicembre 2001.
18. Nel corso del mese di settembre 2002 aveva luogo l'ultimo incontro tra il ricorrente e la figlia, sempre in una situazione protetta ed in presenza della madre.
19. Il 2 gennaio 2003 decedeva il nonno paterno di C..
20. Con decisione del 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 3 marzo 2003, la corte d'appello di Napoli ("la corte d'appello") confermava l'affidamento di C. alla madre e disponeva la graduale ripresa dei contatti tra il ricorrente e la figlia, da tenersi una volta alla settimana in una struttura protetta, alla presenza di una psicologa ed eventualmente della madre.
21. Il 3 luglio 2003 la minore non aveva ancora ripreso i contatti con il ricorrente, in quanto la suddetta si rifiutava nettamente di incontrare la psicologa nei locali del servizio sociale, condizione necessaria alla ripresa degli incontri con il padre.
22. Il 23 luglio 2003 il ricorrente presentava al tribunale un nuovo ricorso al fine di ottenere la decadenza della madre di C. dalla potestà genitoriale e l'affidamento della figlia.
23. Il 30 luglio 2003 veniva disposto dal tribunale il rinvio di un'udienza a causa dell'assenza della madre della minore.
24. In data 11 settembre 2003 si teneva una nuova udienza in tribunale, alla quale la madre di C. non si presentava. I giudici decidevano di rinviare la causa ad altra data, al fine di convocare ed ascoltare il perito nominato dal tribunale.
25. Il 31 marzo 2004 il tribunale rigettava il ricorso presentato dal ricorrente il 23 luglio 2003. Il tribunale emetteva la decisione nonostante l'assenza della madre della minore in udienza e nonostante un parere favorevole all'accoglimento della richiesta formulato dal pubblico ministero in ragione della necessità di rinnovare i legami tra padre e figlia.
26. Il 29 giugno 2004 si teneva un'udienza in corte d'appello a seguito del ricorso depositato dal ricorrente avverso la decisione del tribunale. I giudici chiedevano alla madre della minore di fare quanto necessario per facilitare un riavvicinamento tra il ricorrente e la figlia. La corte d'appello decideva infine di rinviare l'udienza al 27 ottobre 2004 al fine di ascoltare la psicologa nominata dal tribunale per i minorenni di Napoli.
27. Nell'udienza tenuta dinanzi alla corte d'appello il 1º dicembre 2004, la psicologa dichiarava alla corte di non aver mai ripreso i contatti con la minore, in quanto quest'ultima si era nettamente rifiutata di incontrarla. La madre di C. confermava la posizione espressa dalla figlia ed aggiungeva di non averla voluta costringere ad incontrare il padre, consigliata in tal senso dalla psicologa.
28. A seguito di detta udienza e dopo aver ascoltato le parti, la corte d'appello ordinava che si predisponesse un ultimo sostegno psicologico finalizzato ad organizzare gli incontri padre - figlia, incaricando la stessa psicologa di elaborare una strategia volta alla progressiva ripresa dei rapporti tra i due, nell'interesse della minore, che all'epoca aveva dieci anni. La corte riconosceva dunque che la figura paterna e la sua concreta presenza erano indispensabili al completo sviluppo fisico e psichico della minore.
29. Nonostante tale decisione, il ricorrente non aveva occasione di vedere sua figlia, in quanto quest'ultima rifiutava di incontrarlo.
30. In data 6 aprile 2005 veniva fissata un'udienza dinanzi alla corte d'appello per permettere alla psicologa di depositare la sua perizia, ma non si conosce l'esito di detta udienza.
IN DIRITTO
1. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
1. Il ricorrente contesta la decisione del tribunale per i minorenni di Napoli, che gli ha negato l'affidamento della figlia, e lamenta la difficoltà incontrata nell'esercizio del suo diritto di visita. Egli invoca l'art. 8 della Convenzione, di cui segue il testo: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (&) familiare (&). 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui."
2.
Argomenti delle parti
Il ricorrente
3. Il ricorrente rileva che i giudici del tribunale per i minorenni di Napoli hanno limitato il suo diritto di visita in modo tale da costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. Egli sottolinea che, in seguito alla decisione del 22 giugno 2000, il tribunale non è mai intervenuto per far rispettare i previsti incontri protetti. Il ricorrente osserva che, nella decisione del 22 gennaio 2001, il suo diritto di visita veniva ridotto ad un pomeriggio a settimana in luogo dei due incontri settimanali inizialmente previsti dalla decisione del 22 giugno 2000. In seguito, il 28 dicembre 2001, il tribunale autorizzava nuovamente due incontri sorvegliati a settimana, il mercoledì e la domenica, ma in effetti tali incontri sono stati difficilmente realizzabili, tenuto conto dell'impossibilità di trovare una struttura e del personale disponibile ad accogliere il ricorrente e la figlia nella giornata della domenica. Il ricorrente aggiunge che le modalità eccessivamente restrittive del diritto di visita hanno comportato la distruzione del forte legame affettivo che esisteva tra il medesimo e la figlia.
4. Il ricorrente constata che gli incontri con la figlia sono rimasti rari, che le autorità non hanno prolungato il calendario degli incontri e non sono intervenute in alcun modo per assicurarne il rispetto. Egli insiste sul fatto che i giudici napoletani si sono disinteressati della gestione della sua delicata situazione familiare.
5. Il ricorrente conclude che la separazione forzata dalla figlia, che perdura da cinque anni, ha causato la perdita della fiducia e della complicità reciproca, provocando nella minore una grave alterazione dell'immagine paterna.
Il Governo
7. Il Governo ritiene che le modalità del diritto di visita, inizialmente fissate dal tribunale per i minorenni di Napoli il 22 ottobre 1996, siano state modificate il 22 giugno 2000 nell'interesse della minore e non per privare il padre del suo diritto di vedere la figlia. In seguito, il diritto di visita è stato progressivamente esteso a partire dal mese di dicembre 2001. Secondo il Governo, la limitazione del diritto di visita, chiaramente espressa dal tribunale, sembra essere stata una logica conseguenza dei gravi fatti denunciati dalla minore alla madre ed alla maestra. Il Governo è del parere che tale restrizione sia stata imposta a scopo preventivo, dopo aver valutato tutti gli elementi confluiti nel fascicolo.
8. Il Governo osserva che il diritto del ricorrente di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita della figlia non è mai stato negato dall'autorità giudiziaria e che sono state imposte restrizioni solo per un periodo limitato ad un anno e mezzo. Esso sottolinea la conflittualità del rapporto tra il ricorrente e la sua ex compagna e le difficoltà della minore a mantenere il rapporto con il padre, tanto è vero che si è reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria per regolare il diritto di visita. Il Governo giunge alla conclusione che non vi sia stato alcun intervento arbitrario da parte dell'autorità pubblica.
9.
Valutazione della Corte
10. La Corte ricorda che l'art. 8 della Convenzione è volto essenzialmente a tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici: esso comporta inoltre obblighi positivi inerenti al "rispetto" effettivo della vita familiare. In ogni caso, occorre raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso; inoltre, nelle due ipotesi, lo Stato dispone di un certo margine di valutazione (Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A n. 290, p. 19, § 49).
11. In riferimento all'obbligo per lo Stato di disporre misure positive, la Corte ribadisce che l'art. 8 comporta il diritto per il genitore di usufruire di provvedimenti idonei a riunirlo al minore e l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali provvedimenti (v., ad esempio, le sentenze Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n. 156, pp. 26-27, § 71, Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A, p. 30, § 91, Olsson c. Svezia (n.2) del 27 novembre 1992, serie A n. 250, pp. 35-36, § 90 e Hokkanen c. Finlandia del 23 settembre 1994, serie A n. 299-A, p. 20, § 55).
12. Tuttavia l'obbligo sussistente per le autorità nazionali di adottare delle misure al riguardo non è assoluto, in quanto può accadere che l'incontro di un genitore con i figli, i quali vivano da tempo con l'altro genitore, non possa aver luogo immediatamente e richieda dei preparativi. La natura e l'entità di questi ultimi dipende dalle circostanze di ciascun caso, ma la comprensione e la collaborazione di tutte le persone coinvolte rappresentano sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono compiere ogni sforzo per facilitare tale collaborazione, l'obbligo per esse di ricorrere alla coercizione in questa materia non può che essere limitato: esse devono tener conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone interessate e soprattutto dell'interesse superiore del minore, nonché dei diritti riconosciutigli dall'art. 8 della Convenzione. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano minacciare il suddetto interesse o pregiudicare i suddetti diritti, spetta alle autorità nazionali vigilare sul raggiungimento di un giusto equilibrio (Hokkanen, cit. p. 22, § 58 e Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/76, § 94, CEDU 2000-I).
13. La Corte rileva che il punto decisivo nel caso consiste nell'accertare se le autorità nazionali abbiano adottato ogni provvedimento ragionevolmente necessario al fine di far rispettare le decisioni emesse dal tribunale per i minorenni di Napoli.
14. La Corte osserva che in seguito alla decisione del 22 giugno 2000 il tribunale per i minorenni di Napoli non è intervenuto nell'attuazione dei previsti incontri protetti. Il 22 gennaio 2001 il diritto di visita veniva ridotto ad un pomeriggio a settimana ed in seguito veniva nuovamente innalzato, a partire dal 28 dicembre 2001, a due incontri sorvegliati a settimana, il mercoledì e la domenica. Il ricorrente osserva che di fatto è stato difficile organizzare detti incontri, vista l'impossibilità di reperire una struttura e del personale disponibile ad accoglierlo con la figlia nella giornata della domenica.
15. La Corte osserva che, nonostante l'archiviazione del procedimento penale promosso contro i due amici del ricorrente ed il decesso, sopravvenuto il 2 gennaio 2003, del nonno paterno di C., sospettato di aver commesso atti sessuali sulla minore, non vi è stata la ripresa dei contatti tra il ricorrente e la figlia. Il 30 gennaio 2003 la corte d'appello di Napoli autorizzava la graduale ripresa dei contatti tra il ricorrente e la figlia in seno ad una struttura protetta, ma a tale decisione non è stata data esecuzione. Il 3 luglio 2003 la minore non aveva ancora ripreso i contatti con il ricorrente, in quanto si rifiutava decisamente di incontrare il padre e la psicologa nei locali del servizio sociale. Il 23 luglio 2003 il ricorrente presentava un nuovo ricorso al tribunale per i minorenni di Napoli, chiedendo l'affidamento della figlia. Una prima udienza fissata per il 30 luglio 2003 veniva rinviata a causa dell'assenza della madre della minore e l'udienza prevista per l'11 settembre 2003 veniva a sua volta rinviata per la medesima ragione. All'udienza del 31 marzo 2004, nonostante un'ulteriore assenza della madre, il tribunale per i minorenni di Napoli rigettava il ricorso presentato dal ricorrente il 23 luglio 2003. A seguito dell'appello proposto dal ricorrente, la corte d'appello di Napoli rinviava l'udienza fissata il 29 giugno 2004 alla data del 27 ottobre 2004, al fine di ascoltare una psicologa. Infine, nonostante il mandato conferito, in seguito all'udienza del 1º dicembre 2004, ad una psicologa, affinché quest'ultima elaborasse nell'interesse della minore una strategia volta a consentire una progressiva ripresa dei rapporti tra padre e figlia, il ricorrente non ha mai potuto rivedere C..
16. La Corte rileva che, a tutt'oggi, il ricorrente non ha rivisto la figlia dal settembre 2002 e che le autorità non fissano più un calendario degli incontri. Le difficoltà incontrate nell'organizzazione delle visite derivano certamente sia dall'animosità nei rapporti tra la madre di C. ed il ricorrente, sia dalla renitenza della minore agli incontri con il padre. La Corte non ritiene ammissibile che si attribuisca al ricorrente la responsabilità dell'inefficacia delle decisioni o dei provvedimenti volti ad instaurare dei contatti effettivi. La Corte osserva che il Governo non si è pronunciato sulla questione relativa all'assistenza prestata dalle autorità interne al fine di assicurare la regolarità degli incontri tra il ricorrente e la figlia in situazione protetta. Essa rileva infine che, nonostante le numerose istanze depositate al tribunale per i minorenni di Napoli ed i ricorsi presentati alla corte di appello di Napoli dal ricorrente, la situazione si è deteriorata al punto che i rapporti tra il medesimo e la figlia sono inesistenti.
17. Tenuto conto degli interessi in gioco, quanto precede non permette di affermare che le autorità competenti abbiano compiuto ogni ragionevole sforzo per facilitare il ricongiungimento. La loro inerzia ha invece costretto il ricorrente a proporre incessantemente una serie di ricorsi di lunga durata ed in fin dei conti inefficaci allo scopo di far rispettare i suoi diritti.
18. Di conseguenza, la Corte giunge alla conclusione che, nonostante il margine di valutazione spettante alle autorità competenti, l'inosservanza del diritto di visita del ricorrente a partire dal settembre 2002 costituisce un pregiudizio del suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione.
19. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'art. 8 della Convenzione per quanto attiene a questa parte del motivo di ricorso.
20. Per quanto attiene alla seconda parte del motivo di ricorso, ossia il rifiuto delle autorità italiane di concedere al ricorrente l'affidamento della figlia, la Corte è del parere che le decisioni delle autorità nazionali siano state adottate nell'interesse della minore e si siano basate su motivazioni pertinenti. Negando al ricorrente l'affidamento della figlia, le autorità interne hanno rispettato il loro margine di valutazione.
21. Dal momento che le autorità nazionali hanno rispettato il loro margine di valutazione, non si ravvisa una violazione dell'art. 8 della Convenzione nel rifiuto di concedere al ricorrente l'affidamento della minore.
2. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA CONVENZIONE IN CONNESSIONE CON L'ARTICOLO 8
1. Il ricorrente denuncia altresì il fatto che le vie di ricorso finalizzate a far rispettare il suo diritto di visita non possiedono l'effettività richiesta e lamenta un trattamento discriminatorio nel suo diritto al rispetto della vita familiare. Egli invoca gli art. 13 e 14 della Convenzione in connessione con l'art. 8. Segue il testo dei citati articoli: Articolo13 "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (&) Convenzione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali." Articolo 14 "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (&) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione."
2. Tuttavia, alla luce delle considerazioni relative al motivo di ricorso basato sull'art. 8 (precedente paragrafo 52), la Corte non ritiene di dover esaminare la causa in riferimento agli artt. 13 e 14, poiché in base a tali disposizioni non si pone alcuna nuova questione.
3. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".
2.
Danni
3. Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale subito a causa della lunga separazione dalla figlia e della lunga durata della procedura interna, quantificandolo in 200.000 euro.
4. Il Governo contesta tali richieste.
5. La Corte ritiene che la constatazione di una violazione della Convenzione costituisca in sé una equa soddisfazione sufficiente e non riconosce alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale.
6.
Costi e spese
7. Il ricorrente chiede 18.914,64 euro per le spese della procedura interna e 22.026,56 euro per le spese della procedura dinanzi alla Corte, producendo una nota degli onorari.
8. Il Governo ritiene che gli importi richiesti siano troppo elevati e non corrispondano ai parametri comunemente vigenti in Italia.
9. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, costi e spese sostenuti da un ricorrente possono essere rimborsati solo qualora essi siano certi, risultino necessari ed il loro importo sia ragionevole (v., tra l'altro, Belziuk c/ Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49, e Craxi c/ Italia, n. 34896/97, § 115, 5 dicembre 2002).
10. Nel caso di specie, il ricorrente ha senz'altro sostenuto delle spese per presentare e sostenere il ricorso a Strasburgo. Tuttavia, tenuto conto della natura della causa, la Corte ritiene che l'importo richiesto dall'interessato sia eccessivo. Alla luce degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene ragionevole la somma di 3.000 euro a titolo di rimborso di tutte le spese e pertanto la concede al ricorrente.
11.
Interessi di mora
12. La Corte ritiene appropriato determinare il tasso degli interessi di mora sulla base del tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1. dichiara, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
2. dichiara, all'unanimità, che non sussistono motivi per esaminare la causa alla luce degli articoli 13 e 14 della Convenzione;
3. dichiara, all'unanimità,
1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la presente sentenza diverrà definitiva ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione, 3.000 euro (tremila euro) per costi e spese;
2. che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, la predetta somma sarà maggiorata da un interesse semplice, il cui tasso sarà pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, applicato nel periodo in questione, aumentato di tre punti percentuali.
4. Rigetta, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per le restanti parti.
Fatto in francese, comunicato per iscritto in data 30 giugno 2005 in applicazione dell'articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.
Vincent Berger
Cancelliere
Boatjan M. ZUPANCIC
Presidente
Conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, alla presente sentenza è allegata l'esposizione dell'opinione divergente del sig. Myjer.
ED ECCO L’UNICO CHE, IN TANTI E TANTI ANNI DI LAVORO, NON HA ANCORA CAPITO CHE LA LEGGE HA UN OBIETTIVO, E NON È FINE A SE STESSA PER VANITÀ ENIGMISTICA.
NON È CAPACE DI CAPIRE CHE I FIGLI DEVONO VIVERE ANCHE CON IL PADRE, BENCHÉ EGLI STESSO ABBIA USUFRUITO DEI PRIVILEGI DELLA FAMIGLIA COMPLETA.
SONO QUESTI VECCHI EMPI DI CATTIVERIA ED INSENSIBILITA' LA VERA ROVINA DELLA NOSTRA SOCIETA'
OPINIONE DIVERGENTE DEL GIUDICE MYJER (Traduzione)
1. I miei colleghi sono giunti alla conclusione che vi sia stata violazione dell'art. 8 della Convenzione. Esprimo il mio dissenso da tale decisione per le seguenti ragioni.
2. Certo, la Corte ha ribadito che l'art. 8 comporta per un genitore il diritto di ottenere provvedimenti idonei a ricongiungerlo al figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali provvedimenti. I paragrafi 44-46 contengono i riferimenti alla giurisprudenza pertinente.
3. E'opportuno tuttavia rilevare che la Corte nella sua giurisprudenza afferma altresì quanto segue: "Senza dubbio l'esame di ciò che risulta più opportuno nell'interesse del minore riveste sempre un'importanza cruciale nelle cause di questo tipo. E' altresì opportuno ricordare che le autorità nazionali intrattengono rapporti diretti con tutti gli interessati. Compito della Corte non è dunque quello di sostituirsi alle autorità interne per regolamentare le questioni relative all'affidamento ed al diritto di visita, bensì essa deve esaminare alla luce della Convenzione le decisioni che le predette autorità hanno emesso nell'esercizio del loro potere di valutazione" (Sahin c. Germania, n. 30943/96, § 64, CEDU 2003-VIII).
4. Nel presente caso si evince dai fatti che le difficoltà sono sorte a seguito degli abusi sessuali che il nonno della minore (il padre del ricorrente) e due amici del padre avrebbero commesso nel 2000. Tuttavia il padre ha potuto esercitare il diritto di visita alla minore fino al settembre 2002, sia pure in condizioni particolari ed in presenza della madre. Il 30 gennaio 2003 la corte d'appello di Napoli decideva che l'interessato avrebbe esercitato il suo diritto di visita in seno ad una struttura protetta ed in presenza di una psicologa e della madre. Risulta che in seguito la bimba (di otto anni all'epoca) abbia rifiutato di vedere la psicologa, sebbene questa fosse la condizione necessaria agli incontri con il padre. Il tribunale interno tentava più volte di fissare un'udienza finalizzata all'esame delle questioni sollevate dal padre. La madre però non si presentava. In grado di appello, i giudici invitavano, nel giugno 2004, la madre della minore a facilitare al padre l'esercizio del diritto di visita. Essi ascoltavano la psicologa, la quale avrebbe precisato che in effetti la minore rifiutava di incontrare la psicologa. Tale circostanza veniva confermata dalla madre, la quale aggiungeva che la psicologa le aveva consigliato di non costringere la minore a vedere il padre. La corte d'appello ordinava quindi alla psicologa di elaborare una strategia che consentisse di riprendere le visite del padre alla figlia. La psicologa avrebbe dovuto consegnare la sua relazione di perizia il 6 aprile 2005.
5. Come molti casi di questo genere, è una storia triste. A mio parere, risulta chiaramente dai fatti che, per quanto attiene alle autorità nazionali, esse ritengono che si debba permettere al padre di esercitare il suo diritto di visita, sebbene secondo particolari modalità. Per quanto riguarda i motivi per i quali la minore rifiuta di incontrare la psicologa, si possono solo fare congetture. Ma dal momento che la bimba oppone un rifiuto e che - tenuto conto altresì degli abusi sessuali commessi sulla medesima dal nonno e da due amici del padre - la autorità giudiziarie nazionali ritengono che il padre possa esercitare il suo diritto di visita solo secondo modalità particolari, la nostra Corte può davvero rimproverare alle autorità nazionali di non essersi sufficientemente adoperate per consentire o ristabilire il diritto di visita? Quando un genitore ostacola l'esercizio del diritto di visita e del diritto alla compagnia del minore spettante all'altro genitore, le autorità nazionali possono essere tenute ad adottare provvedimenti giuridici contro il genitore. Ma quando è lo stesso minore che rifiuta di collaborare, cosa bisogna fare? La soluzione scelta dalle autorità nazionali è ovvia: chiedere ad una psicologa di elaborare una strategia volta a far riprendere le visite del padre.
6. A mio parere, tenuto conto del ruolo di sussidiarietà conferitole dall'art. 19 della Convenzione, in cause di questo genere la Corte deve intervenire solo nel caso in cui essa sia in grado di indicare con sufficiente precisione in che modo le autorità giudiziarie nazionali non hanno manifestamente adempiuto agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione. A mio avviso, ai tribunali interni non può essere mosso alcun rimprovero di questo genere.
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mercoledì
MATRIMONIO e FIGLI = ABDICAZIONE DIRITTI SULLA PROPRIA VITA; legge vanificata dal favor femminile, elusione di obiettivi e ratio del legislatore
La FAMIGLIA e' contaminata dalle toghe. CI HANNO SOTTOMESSO UN MANIPOLO DI MASCHIE, MA USUFRUISCONO DELL’ALLARME VIOLENZA SULLE ALTRE DONNE, QUELLE VERE
Denunciamone lo strapotere e smettiamo di usarle per dirimere le liti familiari
Mancando la sintonia con l’ordinamento socio costituzionale da parte di quella magistratura che arrogantemente si sostituisce al Parlamento, l’impostazione codicistica attuale, come ricostruita artatamente dai magistrati militanti, non riconosce ai maschi pressocchè nessuna tutela nel futuro confronto di coppia, nemmeno se a patire sono i minori.
Ogni indizio, penale ma anche civile in quanto argomento di prova, viene valutato a favore della santa, ogni carico della donna viene sottostimato senza lo stesso rigore addebitato al maschio, in nome di un buonismo fiducioso favorente la femmina, che nei tribunali proprio non ci dovrebbe essere.
E per di più, trattasi di “liberi convincimenti” partoriti dalle donne, pressocchè ubiquitarie nei ruoli di potere della magistratura, e tutte – ma proprio tutte – ansiose di devastare il maschio per addomesticarlo.
continua in allestimento
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martedì
Norme giuridiche protettive o norme giuridiche oppressive? Revisionare discrezionalità d'interpretazione del diritto alla bigenitorialità dei bambini
Corte d'Appello vanifica la legge sull'affido condiviso. Urge normativa che limiti
http://bari.repubblica.it/dettaglio/lecce-bimba-puo-rifiutarsi-di-vedere-il-padre/1714103
http://www.figlipersempre.com/
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Verdetti penali sempre ispirati dai gossip e notizie pilota che fissano parametri scandalosità; si depenalizzano fattori di tipicità svalutandoli
Indagano, presumendo che l’azione penale sia obbligatoria, così dicono.
Ma tutti si chiedono: come mai anni per non ritrovare alcuna indagine svolta nel fascicolo, niente di niente sicuri di non essere controllati e controllabili, anni per poi chedere l’archiviazione degli atti senza nemmeno motivazioni serie ?
Ed addirittura in presenza di reati commessi in flagranza, con la testimonianza della forza pubblica ?
Forse che il malcostume consuetudinario ha suggerito che certi reati non devono essere perseguiti, non sta bene e non è accettabile ammetterne la commissione a meno di disattendere le aspettative del gossip o dei privilegi sociali giudiziari (magari femminili).
Qualche malalingua potrebbe forse illazionare che gestiscono a loro piacimento l’azione penale, ove danno impulso ed ove sono ciechi, ove velocissimi teoremizzano per mettersi in mostra, ed ove la verità e la tutela della cittadinanza non vale niente, perché appartiene a soggetti senza visibilità e senza voce collettiva.
Tanto non siamo in un sistema penale all’inglese, ove la prova va raggiunta pienamente escludendo ogni possibile condanna se residuino dubbi di innocenza.
Siamo in Italia, nel processo indiziario per eccellenza, ove “indizio” è qualsiasi cosa convenga, e “non indizio” è qualsiasi cosa in cui sfavore non si intende spendere parola di troppo … tanto poi senza tale base l’accusa muore da sé, e la parte lesa mica può ricostruirsi il procedimento da sola.
Il danno alla certezza del diritto, alla certezza della persecuzione dei reati e della pena, è fatto.
Basta chiacchierarci stupidamente un po’ su dopo, se qualcuno si permette di protestare, ed arrivare alle ragioni della casta con la prepotenza del ruolo, un qualcosa su cui è vietato discuterne troppo, bisogna prendere per bibbia le scemenze giustificative.
Chi dovrebbe poi analizzare tale abnorme operato, sono i colleghi più anziani, che volendo lavorarci devono svolgere dieci volte tanto impegno per ricavare le magagnelle nascoste ed omesse, ma poi giusto per litigare con tutti nel distretto di corte di appello.
Vale la pena di schierarsi dalla parte della casta, della propria casta che nel passato ha coperto i propri altrettanto ingiusti errori. imporre il tutto funziona bene, e non v’è allarme o scandalo giudiziario.
Chi potrà smentirli ?
Invece di difendere la giustizia, si è creato per comodità propria un altro amico dell’antigiuridicità, trascinato nel bailamme da non smuovere.
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domenica
Un giudice ignorante è per definizione ingiusto. Solo 1 su 10 fa giurisprudenza (sentenze sue), il resto scopiazzano (magistrati maschi e femmine)
Provenissero dalla strada violenta e manesca, chiameremmo la forza pubblica, chiederemmo giustizia ai servitori onesti dello Stato, produrremmo una querela garantiti della certezza del diritto, confidando non nell’archiviazione ma nella giusta punizione.
Invece ti ritrovi in ciò che non si può dire, nello scandalo tutto italiano: la solita giudicessa raccomandata o che dir si voglia, che ha tanto bisogno di auto – affermazione contro i maschi (come l’ex che l’ha scartata) da cui non ha avuto figli, o nel vecchiardo oramai presidente che non sa nemmeno lui come è accaduto che abbia fatto carriera, burlandosi per primo dell’automatismo degli asini, e che ha tanto bisogno di farsi perdonare dalla moglie trattata come un animale da salotto per decenni.
MA CI PENSATE O NO CHE QUESTI IMMORALI QUASI MAI SCRIVONO SENTENZE PROPRIE ?
E come fa uno \ una che non sa fare il suo lavoro, a farlo bene ?
E SE IL LAVORO CHE FA E’ PRODURRE LA GIUSTIZIA, MA NON LO SA FARE, COME FA AD ESSERE UN MAGISTRATO TERZO E GIUSTO ?
MALE PER CHI CI CAPITA, diceva mio nonno; solo che ci capitiamo 9 persone su 10, tale è la percentuale degli scopiazzatori e delle scopiazzatrici che ci usano come cavie del sedicente loro “diritto”.
Nel frattempo che ci ruminate sopra, cominciate a chiedere in giro, nei tribunali, notizie agli operatori sulla qualità delle "sentenze" ...
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venerdì
Coperti contro la pur minima rimostranza! cassazione: Accusare in un atto un magistrato di compiacenza può costare al legale una condanna per calunnia
Non solo non vi sono gli strumenti, ma è impossibile ancor prima della denuncia, lasciarne traccia scritta!!!!!!!
http://www.cassazione.net/accusare-in-un-atto-un-magistrato-di-compiacenza-puo-costare-al-legale-una-condanna-per-calunnia-p914.html
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giovedì
L'Anm contro il premier Berlusconi "Delegittima chi combatte la mafia". Ma l’Anm non prova di meritare la fiducia totale e senza ombre del popolo
http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/politica/giustizia-11/anm-replica/anm-replica.html
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mercoledì
Ritorna Annozero: diffondiamo lo spot - L'appello di Michele Santoro per cercare di fare pubblicità alla sua trasmissione fin troppo bistrattata
Perché? Perché scava fino in fondo agli argomenti, non tacendo su niente.
Lo spot per la nuova trasmissione, che andrà in onda a partire dal 24 settembre su Rai 2 alle 21.00, non viene trasmesso in televisione.
Cari amici, sono Michele Santoro e ho bisogno del vostro aiuto. Mancano pochi giorni alla partenza e la televisione continua a non informare il pubblico sulla data d'inizio di Annozero. Perciò vi chiedo di inviare a tutti i vostri amici e contatti su Internet gli spot che abbiamo preparato a questo scopo e che non vengono trasmessi."
Questo blog partecipa alla diffusione degli spot di Annozero, importante trasmissione "fuori dal coro", una trasmissione di importante spessore in mezzo a tanta Tv spazzatura.
Primo spot (con Vauro)
Secondo spot (con Vauro e Travaglio)
rimbalzato da http://paroladibonobo.blogspot.com/2009/09/ritorna-annozero-diffondiamo-lo-spot.html quale fonte della notizia
Prima di tutto i bambini - l'appello di Adriano Sansa
SONO RIMASTO A BOCCA APERTA. TALE LOGICA FINALIZZATA DOVREBBE PERO' USARLA ANCHE PER I FIGLI DEGLI ITALIANI!
Levatevele dalle aziende, come dal matrimonio. Appena potranno vi faranno il buco sotto i piedi tra Stalking, Mobbing, Violenza donne, Pedofilia ecc…
in allestimento
Papà, sbagli. Il tuo nemico non è la mamma, ma il tribunale. Senza la loro ingiustizia, lei non potrebbe sequestrarmi e tu non saresti derubato!
Me lo ha dovuto dire oggi mia figlia di 8 anni che ha capito come funziona, e non ha ancora superato nessun concorso in magistratura!!!!!
Oltre PRIVILEGI MATRIMONIALI, mi accaparro pure il reddito di mio marito, mangio il mio ed il suo e non addiziono lavoro perché sono assente da casa
Pensate uomini ingenui o bisognosi di compagnia e famiglia, pensateci ...
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lunedì
TU, SEI MASCHIO, SEI CERTAMENTE UN CRIMINALE VIOLENTO E SESSISTA, DAI LA PROVA CHE NON E' VERO!
Salvificare le femmine, al contrario di quello che si potrebbe dedurre come una adorazione, è uno dei più disprezzanti modi di considerare la femminilità, perché le espone a disprezzo e modifiche sociali al contrario, ad un parziale ritorno alla sottomissione delle guerre perse.
Vero è che poche hanno i numeri per competere; e quelle maschiette competitive ed aggressive sono tali solo oggi, e sull’onda del privilegio senza meriti.
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L’indipendenza economica femminile ha sapore di arma in più contro il marito ed i figli, del cui reddito sommato al proprio lei si arricchisce
E vanno per questo ancora in pensione 5 anni prima.
Naturalmente, meno che nei casi di famiglie di povertà evidente, il reddito del marito viene speso per la famiglia, quello della moglie se lo spende quasi interamente per sé.
Quindi la famiglia non si arricchisce; in compenso la mamma manca dalla casa, le spese quindi aumentano (dalla spesa alle collaborazioni, all’auto ai vestiti agli ammennicoli per essere belle in pubblico ecc… ecc…) a fronte dello sporco che impazza e del frigo oramai pressocchè vuoto (salvo il solito prosciutto e le scatolette cucinate alla francese).
La donna che lavora non vuole fare famiglia, e non deve essere sposata per rovinare anche i bimbi.
In carriera, deve fare solo carriera e basta, onestamente con se stessa!
Berlusconi intende "catto-comunisti" un unico disprezzo sia per i cattolici uguale come per i comunisti.
Il bello è la presunzione di fare confusione mentale con il liberismo!
Se non fossimo un popolo di ignoranti ... non potrebbe certo ricavare voti dalle balle propagandate.
Che intenda sostituirsi a Dio previa persecuzione dei cristiani ?
Governo Berlusconi e lega nord, si, quelli che uccidono "brevi manu" la gente in mare. Nemmeno fossero animali potremmo non vergognarci!
http://www.altrenotizie.org/alt/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=101544&mode=thread&order=0&thold=0
sabato
Mondadori (FOCUS) acquisita da Berlusconi ha soffocato le testate concorrenti NEWTON (RCS) e QUARK (HACHETTE RUSCONI) monopolizzando info scientifiche
NEWTON (RCS Periodici pubblicato in Italia su edizione di Newton Press Inc. Japan) ultima uscita senza preavviso : dicembre 2007
lo so perché leggevo e collezionavo le tre testate, di cui ho i numeri (e la validità scientifica comparabile!)
FOCUS : sa tutto su tutto solo il suo staff editoriale
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Spreco denaro pubblico per accontentare le comodità degli operatori del tribunale dei minori di Napoli: comoda struttura in disparte vicino casa
Si preferisce pagare una cinquantina di agenti di polizia giudiziaria in più, pagare tutti i costi di una struttura praticamente inutili ed ingiustificati, pur di non farsi controllare a vista dalla gerarchia sita nell’ampio complesso del C.D. di Napoli.
Pur di mantenere il potere in più grazie alle difficoltà della distanza, e per giunta tutti si sono organizzati da decenni le abitazioni in prossimità.
Praticamente al tribunale dei minori di Napoli camminano da soli, men che meno controllati decidono e scrivono di tutto e di più di incostituzionale, fanno ciò che vogliono fregandosene altamente della legge dello Stato.
Non amministrano la giustizia, COMANDANO LONTANO DA OCCHI INDISCRETI !!!
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VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI IN TEMA DI FAMIGLIA: Ricorrete senza indugio alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo CEDU chiedendo condanna Italia
Altri prima di me l’hanno fatto ed hanno ottenuto riconoscimento delle gravi responsabilità dell’Italia, nel cui nome e per il cui conto i magistrati impunemente scrivono provvedimenti altamente lesivi dei diritti umani, dei bambini e dei loro genitori.
E' una grande opportunità contro gli abusi, la possibilità di eccepire le incostituzionalità direttamente e senza ostacoli faziosi è uno strumento che il nostro ordinamento ci nega consapevolmente per mantenere il potere della casta giudiziaria contro gli interessi del popolo.
Deve emergere il marcio di cui nessuno parla!
Sono a disposizione di chiunque per confrontare le mie esperienze effettive: contatto personale giosinoi@hotmail.it
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venerdì
Si parla solo di politica sporca e furti del denaro di tutti. MAI DI FAMIGLIE SFASCIATE E MINORI ABUSATI DAI MAGISTRATI. MA CHE ITALIA DI BESTIE E’?
Facile: calcio, pornografia, chi ruba di più, scemenze vuote da intrattenimento, ecc… simili.
Mentre siamo anestetizzati ed indottrinati su ciò che dobbiamo essere e ciò che dobbiamo comprare (oltre che andare a votare liste formate da delinquenti professionisti senza alternative), si compie il disagio di tutti, il danno a tutti: LO SFASCIO FAMILIARE !
Lo diamo oramai per scontato, ci hanno resi ignoranti con scuole inconsistenti e media dai contenuti inutili, ci hanno persuasi che tutto funziona e che il domani sarà migliore.
Il domani è sempre peggiore, da 30 anni a questa parte, siamo più poveri e dovremmo essere tre volte più ricchi.
Ma quel che è peggio, sembra non importare nemmeno ai danneggiati di non avere più famiglia vera ed affetti, come lobotomizzati lo riteniamo normale, normale che una estranea usurpi tutto senza dare quasi niente, normale che giudici immorali sequestrino i nostri figli, normale che lo stato sia come sempre assente quando non connivente con tale delinquenza incorporata.
Normale che dobbiamo solo consumare, votare e morire.
Prendi coscienza popolo, nella famiglia c’era tutta la motivazione della nostra miserabile esistenza, e ci hanno derubati anche di ciò.
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giovedì
Forti dei tribunali, le mogli ti mancheranno di rispetto pel resto della vita, ti devasteranno la vita, ma rimarranno eredi del frutto del tuo lavoro
Donne zeppe di vergogne, che al contrario di noi si celano dietro all'inciucio o usano la congiura silenziosa per non rivelarsi.
Simpatico ricordare che i peggiori aguzzini inquisitori dei Khmer Rossi cambogiani furono le donne, appositamente selezionate per la loro crudeltà (si legga Children of Cambodia’s Killing Fields, di Dith Pran).
martedì
spunto: Un uomo non deve mai permettere che una estranea, mediante lo stratagemma matrimoniale, gestisca la sua sessualità e lo addomestichi
Il matrimonio crea obblighi perpetui, senza data di scadenza, senza automatismi al (oramai sicuro) futuro mutare delle condizioni accettate al momento del consenso prestato.
Perché debbono persistere poteri in mano a persona estranea al sangue, estranea ai sentimenti, estranea alla collaborazione, ed addirittura estranea alla difesa del partner quale argomento pregiudiziale dell’amore di coppia?
Secondo la cassazione, la moglie può negarsi con i soliti pretesti, e lo può fare da 5 minuti dopo sposata. Depressione, nevralgie, oppure semplice reiezione del parter, tutto giustificato.
Il marito però rimane impigliato nell’obbligo di fedeltà per il resto della vita, a meno di distruggere tutto per codificare una separazione che lo vedrà usurpato del meglio frutto del proprio lavoro.
Per la moglie, ingiustamente, l’obbligo reciproco di fedeltà non sussiste, in quanto in sostanza può addurre giusitificazioni che sanano l’antigiuridicità del suo immorale comportamento.
Il sistema giudiziario ha così prodotto un intervento extra funzioni sull’etica e sui costumi del popolo, facendo così nascere un’altra discriminazione non evidente, ma sofferta dai singoli che non hanno visibilità televisiva e giornalistica per protestare.
in allestimento
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NULLA E’ PERDONABILE AD UNA DONNA CHE HA PERMESSO L’INVASIONE DELLA PROPRIA FAMIGLIA AGLI ESTRANEI DEL TRIBUNALE, O HA FATTO CAUSA AL SUO MATRIMONIO
Ma non era innamorata ?
E quando le è terminato il mal di pancia sentimentale che provava ?
provate a rispondere.
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lunedì
QUALSIASI COSA FA IL PADRE ANCHE LEGITTIMAMENTE, VIENE USATA PER RITENERLO INIDONEO SENZA CONTESTAZIONI E CONTRADDITTORIO, INDI SOTTRARGLI IL FIGLIO
La magistratura continua ad imporci l’illegale principio che i figli li devono concedere le madri, affermando il principio della nullità maschile e della sopraffazione matriarcale, al di sopra dell’interesse leso dei minori alla legittima bigenitorialità.
IMPONGONO AL PADRE L’ONERE DI PROVARE LE BUGIE DELLA MADRE INTERPRETANDO ABNORMEMENTE IL PRINCIPIO : L'affidamento congiunto del minore ai genitori deve essere escluso qualora ciò non sia conforme all'interesse dello stesso, in quanto non idoneo a garantirgli l'equilibrio e la serenità necessari per il suo sviluppo.
AL CONTRARIO, LE GRAVI RESPONSABILITA’ DELLA MADRE NON VENGONO SOTTOPOSTE ALLO STESSO VAGLIO, PREFERENDOLA CON L’AFFIDO ESCLUSIVO IN CASO DI SITUAZIONI CONFLITTUALI DALLA STESSA DONNA STRUMENTALMENTE CREATE, CIOE’ SICURA DI VANTAGGIARSENE.
L’EQUILIBRIO E LA SERENITA’ DIVENTANO CONCESSIONE DELLA DONNA, E SONO MOTIVO DI ESAUTORAZIONE DEL PADRE QUALORA QUESTI RICHIEDA I DIRITTI DEL MINORE SECONDO LEGGE MA SENZA SUBORDINARSI ALLA MADRE.
PERSINO IMPARTIRE L’EDUCAZIONE DIVIENE MOTIVO DI NEGAZIONE GIUDIZIARIA SENZA PROVE, QUALORA LA MADRE VIZI IL MINORE AL PUNTO DA INDURLO A RIFIUTARE LE REGOLE EDUCATIVE E FORMATIVE SOMMINISTRATE DAL PADRE, BERSAGLIO CHE LA DONNA VUOLE ESTROMETTERE.
dal sito: Ciò risulta conforme anche alla nuova normativa introdotta dalla L. n. 54/2006, che prevede quale regola generale quella dell' affido condiviso del figlio minore, salvo che questo si ponga contro il suo interesse (artt. 155 e 155 bis c.c.). (Nel caso di specie, veniva escluso l'affidamento congiunto della minore che incorreva in frequenti motivi di contrasto con la madre, determinati in parte anche dal credo religioso di quest'ultima e dai ripetuti tentativi di coinvolgimento della figlia).
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_5068.asp
Presunto colpevole - Quando il mostro non c'e'
22 settembre 2009 - Un libro inchiesta: tutti i retroscena della malagiustizia in tema di pedofilia
È da poco arrivato nelle librerie italiane “Presunto colpevole”, del criminologo Luca Stefferoni. Un libro-denuncia sulla malagiustizia nei casi di abusi su minori, che racconta alla gente l’altra verità dei casi di pedofilia, smascherando le false testimonianze e le incriminazioni infondate. Il caso dell’imprenditore di Guidonia, arrestato in Brasile per aver baciato la figlia sulla bocca, è il perfetto esempio per capire le dinamiche del libro.
«Siamo alla psicosi - dichiara l’autore, in un’intervista – posso solo dire che su cinquemila denunce fatte ogni anno in Italia, sono meno di mille quelle che hanno un minimo di credibilità. E su queste, nell’85% dei casi si tratta di padri separati denunciati dalle ex mogli. Il sospetto è che più di una battaglia contro la pedofilia, ci siano in ballo vicende di vendette personali».
Un sistema di giustizia malato, quello raccontato da Steffenoni, dove «se da una parte c’è la psicosi, dall’altra c’è il silenzio. Nelle scuole, ad esempio, spesso gli insegnanti preferiscono tacere per paura di mandare nelle pesti una persona di cui anno solo il sospetto».
Il modi di condurre le indagini, poi, è molto diverso dalla procedura classica. Nei casi di processo per abuso su minore non esiste il pm che, attraverso le prove, dichiara la colpevolezza dell’imputato. È il sospettato stesso «che deve convincere di essere innocente, tra mille difficoltà. Spesso le sentenze sono decise in base a ciò che dicono i bambini, che possono essere vittime di pressioni».
Un esempio è citato a pagina 207 del libro, tratto dalla lettera di due fratelli di diciassette e diciannove anni alla Corte di Cassazione: «Abbiamo dichiarato il falso in età molto giovane»; anni prima avevano denunciato il padre per abusi.
O ancora, da pagina 266, la testimonianza anonima di un prelato sulla gestione degli orfanotrofi che ricevono i bambini in affidamento: «Meno del 10% dei bambini torna in famiglia. Anche in caso di assoluzione, psicologi e assistenti sociali fanno le barricate… Motivo? Lei si immagina un ospedale senza malati?»
Stefferoni, Luca , Presunto colpevole, Chiarelettere, pp 288, euro 14,
http://www.chiarelettere.it
http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=38579&titolo=Presunto%20colpevole
DESCRIZIONE
"Io credo che prima di tutto sia bene non nuocere. È importante riconoscere i colpevoli ma prima vanno salvaguardati i bambini."
Massimo Ammaniti, la Repubblica.
Essere accusati ingiustamente. Può capitare a tutti. Difficile difendersi, quasi impossibile se il reato di cui si è accusati è quello più tremendo e infamante: abuso sessuale di adolescenti. L’emozione ci travolge quando si parla di bambini. Il mostro sembra essere ovunque: a fronte di molti casi accertati e puniti, ce ne sono troppi altri “sbagliati”, con soluzioni tardive e danni psicologici ed economici enormi.
Questo libro prova a raccontare ciò che non vediamo. Una macchina burocratica che vale milioni di euro. Un affare per molti: associazioni, centri d’assistenza, consulenti, psicologi. E tante storie di affetti distrutti, di violenza psicologica (genitori divisi, bambini affidati, interrogatori infiniti).
Se davvero l’interesse ultimo di tutti gli attori in causa è difendere i bambini, i fatti qui raccontati documentano il contrario. Allora è necessario fermarsi e bloccare la macchina. Basta errori. Costano troppo cari. Questo problema, sebbene scomodo, ci riguarda tutti.
PRETESTI
...a pagina 106
“Più conosci il sistema, più lo eviti… Ho visto troppi pareri richiesti a centri antiabuso finiti
con i carabinieri sotto casa.”
Dalla testimonianza anonima di un pediatra.
...a pagina 260
"Io penso che tutelare davvero i bambini significhi anche proteggerli dagli abusi inventati… Vedo invece una cultura dell’abuso tutta fondata sulla denuncia.”
Giovanni Battista Camerini, membro di Telefono Azzurro e consulente della difesa in un processo per abuso su minore".
http://www.chiarelettere.it/dettaglio/65690/presunto_colpevole
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domenica
CONDANNATI INNOCENTI, 90% CAPRI ESPIATORI VITTIME INGIUSTIZIE GIUDIZIARIE: Beppe Grillo, meritano restare fuori vita politica? Molti sono partigiani!
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giovedì
Assumersi responsabilità familiari nanti questa “legge” non ha senso alcuno: mogli ci lanciano contro i tribunali, delinquenza più evoluta dei codici
Infatti, dopo avere esautorato la figura del padre, spesso escludono anche la madre e si commerciano i figli.
ALTRO CHE PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE!
http://madrisole.splinder.com/tag/parliamo%2Bdi%2Bnoi
GRUPPI TECNICI DI DISCUSSIONE SUL PROBLEMA
http://aspirantiuditori.forumfree.net/?t=42124382
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martedì
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E’ LOTTA ALL’AUTOMOBILISTA, CHE VEDE LE CONTRAVVENZIONI “FACILI” TRASFORMARSI IN AUTOMATICHE TASSE EQUITALIA OCCULTATE
Appunto da spartirsi in separato momento e sede, da spendere in fatture e commissioni truffaldine, insomma da fare sparire previa esazione coatta addirittura da varie s.p.a. di professionisti del crimine tributario legalizzato.
Perchè il loro lavoro è fare debiti che altri pagheranno, spendersi il nostro denaro ...
Eppure, se non ricordo male, i dettami dei lavori della Costituente dirottavano le scelte del potere prioritariamente sulla funzione general-preventiva, e poi special-preventiva sul trattamento reattivo dello stato alla commissione degli illeciti - penali, penalmente rilevanti, depenalizzati quindi poi civili e nomignoli vari - per indicare certamente che il cittadino va aiutato in ogni modo a godere dei suoi diritti e libertà (rispettando quelle altrui), anche contro i suoi momenti sbagliati.
E come ultima ratio, la REPRESSIONE, la SANZIONE e l'intervento giustificato del regime (divenuto un muscoloso insegnante fascista) al solo scopo del recupero e della redenzione del reo, reo di avere messo la gomma dell'auto sul marciapiede ... non giustificando le INCONGRUE e SPROPORZIONATE sanzioni del codice della strada che riempiono casse pubbliche.
E CHE CONTINUANO A CRESCERE PRETESTUOSAMENTE E SENZA RIFERIMENTI AD INESISTENTI OBIETTIVI FUNZIONALI, AD OGNI MODIFICA DEL CODICE DELL'USURPAZIONE AGLI AUTOMOBILISTI!
lunedì
ORA MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANO. L'intero sistema giudiziario legale contro i padri indifendibili, colpiti dal bigottismo dei vecchi padre-padroni
Argomentano che sono le mamme a richiedere l’intervento del tribunale (con false accuse), nel circolo vizioso delle adepte istigate dai sicuri successi dallo stesso tribunale mostrati.
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“EX-MOGLIE” SEPARATA è un vanto: e’ certo oramai che - fino alla morte - TRA MARITO E MOGLIE NON FUNZIONERA’ MAI (salvo sottomissioni indignitose)
Una cosa è certa : LA MADRE E MOGLIE NON DEVE ASSOLUTAMENTE LAVORARE! E’ IMPOSSIBILE CONCILIARE IL LAVORO E LA FAMIGLIA PER LA DONNA CHE SERIAMENTE INTENDE AVERE DEI FIGLI E CRESCERLI SECONDO NATURA. A meno di compromessi gravissimi, tutti pagati dai figli che non possono nemmeno difendersi dalle interferenze della vita aliena della madre, sia negli effetti del carattere che dell’umore, sia nell’assenza in casa del fu angelo del focolare (ora trasformata in aggressiva e competitiva virago), sia nell’abbandono casalingo o nell’affido e sostituzione a persone (donne bisognose) estranee schiavizzate per farsela pulire, sia negli stratagemmi che la stessa usa per copiare il modello televisivo spazzatura di falsa “emancipazione”.
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giovedì
AGGUATI GIURIDICI al TRIBUNALE DEI MINORI: la richiesta illogica di collaborazione (?!?) imposta alle vittime padre e figlio e non alla sequestratrice
Premesse tecniche :
Ogni ricorso va soggiogato all’esame preliminare dell'ammissibilità : la Corte Suprema ha più volte precisato che i provvedimenti camerali relativi all'affidamento dei minori, adottati dal tribunale per i minorenni in base al combinato disposto degli artt. 333 c.c. e 38 disp. att. c.c., essendo finalizzati esclusivamente alla tutela dei minori ed essendo modificabili nel tempo, non sono connotati dal requisito della decisorietà e della definitività. Consegue che tali provvedimenti non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto, come detto, non finalizzati a dirimere contrasti in ordine a diritti soggettivi, ma a dettare provvedimenti temporanei e contingenti, idonei ad ovviare a situazioni di pericolo, fisico o psichico dei minori.
INSOMMA INVENTARE UN PERICOLO SIA PURE MANIFESTAMENTE INESISTENTE BASTA ALL’EMISSIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMPIAMENTE DISCREZIONALE ED INCONTROLLABILE SOTTO MENZOGNA DELLA TEMPORANEITA’ E NON DECISORIETA’. - IL TUNNEL TIRA E MOLLA SUL PADRE E SUL FIGLIO DURERA’ FINO AI 18 ANNI SENZA UNO STRUMENTO DI DIFESA, NE’ DALLE CALUNNIE MATERNE, NE’ DA CHI DIFENDE COLEI CHE VIOLA LA LEGGE E NON RISPETTA MANCO I FIGLI PER PROPRIO EGO DI SOPRAFFAZIONE.
QUANTO ALLA IDONEITA' DEL PROVVEDIMENTO, FALLISCE IL CRITERIO SE PER DARE LA FAMIGLIA AI FIGLI SI USA SOTTRARGLIELA.
L’imbuto confluisce legalmente nella rete senza uscite - giudice competente : mentre l'art. 155 c.c. si applica nelle ipotesi in cui i genitori medesimi siano vincolati da rapporto di coniugio, venuto meno a seguito di separazione personale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, viceversa l'art. 333 c.c. risulta applicabile nei soli casi in cui i genitori siano solo conviventi. La ratio di tale distinzione va ricercata nella necessità di evitare possibili contrasti tra le decisioni adottate dal giudice ordinario, presso il quale pende la causa di separazione e le decisioni adottate dal tribunale per i minorenni.
SIGNIFICA CHE UN COLLEGIO DI TRE GIUDICANTI FANNO FOTOCOPIE DEGLI STESSI PROVVEDIMENTI DEVASTANTI PER QUEI PADRI CHE OSANO CHIEDERE I PROPRI DIRITTI IN NOME DEI FIGLI, E DEL TEMPO RESIDUO DA TANTO FOTOCOPIARE VANNO DAL PARRUCCHIERE A RIGENERARSI (COMINCIATE A CONTARE QUANTE ORE EFFETTIVE “LAVORANO” … QUESTE PRIVILEGIATE\I).
ESSENDO MAGISTRATI IMMUTABILI PER TERRITORIO E MATERIA, OGNI TUA SUCCESSIVA RICHIESTA DI MODIFICA COMUNQUE MOTIVATA, CADE NELLE STESSE MANI (O DEL COLLEGIO AFFIANCO AVVICENDATO CHE FA LE STESSE COSE IMMORALI), ED OGNI ACCOGLIMENTO RISULTA LOGICAMENTE SUBORDINATO AL RICONOSCIMENTO - AD OPERA DEGLI STESSI MAGISTRATI FIRMATARI DELLA SCIA DI INGIUSTIZIE - DEI PROPRI SBAGLI, INOPPORTUNITA’ ED INCAPACITA’ (CIOE’ DIFENDONO I PROPRI ERRORI INFISCHIANDOSENE DELLA COSTITUZIONE E DEI MINORI COSI’ IPOCRITAMENTE DEVASTATI)
Orbene, saltando qua e là tra occhiatacce e lacrime false professate “nell’interesse del minore” anch’esso ipocrita e falso, ecco l’udienza in cui si compiono i divertimenti attesi da una vita per chi, accaparrato il potere per recuperare sulla personale insignificanza sociale, sfoghi forse ne ha avuti pochi. Sembra l’austera area nazista, guai una parola fuori posto, la democrazia e la dignità delle persone non possono entrare, comandano loro e non è un semplice servizio pubblico condotto con correttezza in riferimento ai principi legali, ogni sillaba sconveniente e non ponderata è uno scandalo e gli sventurati devono stare praticamente zitti (a meno di sottomettersi all’indirizzo prospettato dal magistrato, quasi sempre femmina).
Alla fine non parli d’altro che in risposta alle tendenziose proposte di suicidarti della fissata di turno, rigidamente previo sorriso doppio, così hanno ottenuto il tuo consenso.
Peggio se del maschietto cresciuto esclusivamente dalla separata che odia tutti i papà, o allevato in un clima non proprio familiare, che oggi desidererebbe magari essere nato femmina ma senza avere la dignità di dichiararsi come chi l’ha fatto!
Orbene ancora, ecco l’estema stupidità, se non fosse pura cattiveria e disonestà, di chiedere ad entrambi i genitori di “collaborare”, che altro non è che l’abdicazione firmata per potersi sostituire alle loro dignità. Solo che quella femminile non verrà intaccata, mentre per il maschio significa accettare di essere invaso e sottoporsi a qualsiasi trattamento senza protestare, scelto naturalmente dagli aguzzini.
Alla faccia della logica, anche alla vittima viene quindi chiesto (si traduce imposto) il solito “percorso” (nome studiato per nascondere l’offesa alla dignità umana) nonostante non sia lui la causa, di niente, anzi… a ben pensare, hanno studiato una assoluta mancanza di rispetto per la figura del padre, hanno tipizzato come affondare la famiglia dopo averla invasa !
AL MASCHIO PADRE VIENE CHIESTO DI COLLABORARE, DI ATTIVARSI PER DIRIMERE UN COMPORTAMENTO IMMORALE E DELINQUENZIALE CHE NON È SUO, GLI VIENE CHIESTO DI RISPONDERE E INFLUIRE SU UN COMPORTAMENTO ALTRUI MATERNO DI CUI NON PUÒ ESSERE RESPONSABILE PER DEFINIZIONE.
MA QUESTO E’ PROPRIO IL LAVORO CHE DOVREBBERO SVOLGERE I TRIBUNALI, CHE NON POSSONO DELEGARE CON UNA AMMISSIONE DI INSUFFICIENZA E DI INCAPACITA’. E’ UNA COMPETENZA CHE IL RICORRENTE - CHE PAGA INUTILMENTE LE TASSE - SA ESSERE DEI “TUTORI” DELLA LEGALITA’ (tali solo per concorso aggiustato all’italiana), NON RIMBALZABILE SULLA VITTIMA.
ED ALLA FEMMINA “MADRE” (HO DUBBI SULLA QUALITÀ ODIERNA DI TALI FEMMINE) NULLA VIENE IMPOSTO E NEMMENO CHIESTO, COME SE IL MONDO DOVESSE ADEGUARSI AI LORO ISTERISMI DEGENERANTI, E NON ESSE RIENTRARE NELLA LEGALITA’, RILASCIANDO I FIGLI SEQUESTRATI.
ORA PERO’ NOTIAMO IL FARE GIUDIZIARIO TUTTO ALLA FACCIA PARITÀ COSTITUZIONALE.
Conclusioni: furberie progettate e messe in piedi da furbastre che non in nome di alcuna idealità o di alcun progetto esercitano furberie, ma andando a solleticare le peggiori pulsioni ed i più sordidi e deleteri egoismi che caratterizzano colei che attualmente ha il “favor”.
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mercoledì
Ma quanto valgono queste donne elemosinanti il matrimonio, poi sempre pronte a devastare la vita del marito che le nutre pure quando lavoricchiano?
Per i figli, seguono il dettato delle imbonitrici televisive che professano di mollarli ad altre mani, ma ipocritamente baciandoli prima del sonno, con la beffa superlativa del “ti voglio bene ma devo mancare”.
Siamo migliorati rispetto ai nostri predecessori ? A quando lavorava solo l’uomo in famiglia e si comprava la casa in città, vacanze 2 mesi al mare , auto e pizza il sabato tutta la famiglia ?
Temo che la risposta al lavoro femminile vada oltre la distruzione familiare, sia anche un globale impoverimento del nucleo inserito nel contesto economico sociale: sono i fatti sotto gli occhi di tutti.
Se la donna intende esercitare il diritto al lavoro, allora non deve essere tutelata dalla firma matrimoniale, che somma una ridondante garanzia a soggetto già ampiamente garantito da tribunali ingiusti; i figli comunque è provato non ne beneficierebbero comunque, anzi .. i figli naturali riconosciuti si appoggiano ad equilibri più facili tra due genitori, raggiunti grazie alla mancanza di sbilanciamento delle potestà a favore della madre.
Infine, ad una donna sposata conviene non abbandonare il marito? Cioè le conviene non divorziare? La risposta è oramai no.
E poi che 'glie frega: per le donne conta solo l'estetica e il denaro, ma naturalmente si riempiono la bocca di amore.
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martedì
C’è una QUESTIONE MORALE della MAGISTRATURA: CASTA veramente pericolosa per la gente comune. Tradiscono immuni ed impuni le aspettative di giustizia
Non appena si individua un maschio, sia marito o padre, con identità nettamente maschile e non sottomesso, o semplicemente un uomo dignitoso non omologato alla sottocultura protezionistica bigotta, su quello si opera la devastazione indiscriminata ed incostituzionale
Il padre e l'uomo sono oramai apertamente discriminati ed offesi nei tribunali, la costituzione viene ignorata, vengono apertamente sequestrati i figli incollando parvenze di legalità abnorme.
Fare emergere tale discriminazione maschile basterà a restituirci oltre la dignità di padri maschi?
Ed anche la regola sistema della vera parità dei sessi?
Oltre le nostre posizioni personali di imperfetti esseri umani.
Le femministe ed il bigottismo vanno combattuti apertamente, il problema deve emergere dandogli ampia visibilità ed impegno nei media, le incostituzionalità abitualmente prodotte non devono avere spazio alcuno, non bisogna dargli più niente, e non devono più vincere.
Poiché questo è il concetto di parità in certe femmine e di certi vecchi ex padre-padrone che scambiano così le passate colpe onde farsi perdonare: l'esclusività del potere in famiglia sui figli e nella coppia, ottenuto senza sforzo, legittimo e ratificato, senza consumo di energie e quindi ricavabile con l'unico metodo che conoscono: l'inganno!
E smettiamola di inseguire la fica, siamo noi a stancarci addosso a loro.
Accettiamola solo da chi ce la offre in pari dignità, diveniamo preziosi, imponiamo il nostro valore.
Le misandre non meritano attenzione e sforzo da un uomo, usassero il solito vibratore!
Le quote rosa vanno introdotte nei cantieri ove si rischia la vita e si lavora veramente, non sulle imboscate in divise di rappresentanza.
E' un fatto su cui non è utile confrontarsi, e va detto apertamente, cioè che mi vergogno di questa espressione geografica ove sono nato, discriminato e prevaricato!
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lunedì
E il dopo Berlusconi? Ne verrà un altro come lui e pure più professionale, perché il marcio è nell’ignoranza incolpevole del popolo truffato
Incapaci oramai di riprendere le redini della propria vita, instupiditi per le complessità da affrontare contro gli imbroglioni professionisti che li spennano in quanto dilettanti indifesi da tanta distanza culturale, rimangono smarriti a trascorrere la giornata di lavoro (chi lo ha) in attesa della manna dal cielo: la giustizia dei predatori della classe giudiziaria, che non c’è in quanto sostituita dalla verità processuale e dagli abusi giudiziari su ideologie personali, per tale casta che impone la propria immoralità.
E maledicono di non avere ascoltato i consigli di papà, che avvisava che “quelli sù” facevano di tutto per non farci studiare, dagli scioperi che ben venivano, alla “pantera“ come rivolta inutile universitaria, al 6 politico agli sfaccendati furbi mostrati come esempio, agli insegnanti mai gli stessi e sempre in malattia senza risultati scolastici.
Tutto quello che non ci dicono i media ed i giornali è vero!
E’ ora di ricominciare a leggere, a spegnere la tv ed imparare il WEB ed il suo valore inestimabile di istruzione e confronto divulgativo.
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mercoledì
PREPENSIONAMENTO 10 ANNI; SOSTEGNO SOCIALE adeguato ai SEPARATI SFRATTATI e USURPATI DEL REDDITO; CURARE L’ALIENAZIONE DEI FIGLI PROCURATA DALLA MADRE
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Una Casa per i padri separati: 200 euro al mese per ricominciare
2 Novembre 2009 - Postato in News romane - Fonte La Repubblica
Politiche sociali L’iniziativa presentata dall’assessore Belviso
Una coppia che si separa, una famiglia che si sfascia, in mezzo restano i figli e tanto dolore. E quasi sempre anche molti problemi economici, che affliggono anche i padri, visto che nella quasi totalità dei casi a restare con i figli nella casa di famiglia è la moglie. E lui, fra l’affitto di un nuovo tetto e gli alimenti da pagare, rischia di trasformarsi in un nuovo povero.
Un’emergenza intercettata dal Campidoglio, che sta avviando una «Casa dei padri separati»: il progetto è a buon punto, tanto che il bando per il reperimento della struttura scadrà il prossimo 16 novembre. Dalla stessa data i padri interessati potranno iniziare a presentare le domande al Municipio di riferimento, che le invierà all’Unità organizzativa creata ad hoc dal V Dipartimento del Comune.
Con 200 euro al mese ogni genitore avrà a disposizione un piccolo appartamento composto da camera da letto, saloncino con tv e angolo cottura e un bagno con la lavatrice. Il complesso avrà anche spazi per attività ricreative, il portiere di notte e uno psicologo presente dalle 11 alle 19, oltre a aree verdi attrezzate in cui passare i pomeriggi quando i bambini sono in visita. Nella Casa, la prima del suo genere almeno nella Capitale, i posti disponibili saranno almeno 20.
Un Eden? Sì, ma a tempo. Ogni padre potrà trascorrere nella struttura comunale non più di 12 mesi, a meno di situazioni particolarmente gravi. Il progetto è stato messo a punto con la collaborazione dell’associazione nazionale «Padri separati onlus» e dell’altra associazione «Nonni genitori di padri separati»: che senz’altro vantano una conoscenza approfondita del tema.
L’iniziativa, presentata dal testimonial Tiberio Timperi, è dell’assessorato capitolino alle Politiche sociali: «Quello delle difficoltà dei genitori non affidatari è un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto in tempi di crisi economica come i nostri - commenta l’assessore Sveva Belviso - Così speriamo di dare loro la tranquillità necessaria per affrontare almeno la prima fase della separazione, che in genere risulta essere quella più difficile e traumatizzante». E in ogni caso «si tratta di un progetto sperimentale per vedere quanto sia sentita tale esigenza nella comunità».
http://www.romadomani.it/una-casa-per-i-padri-separati-200-euro-al-mese-per-ricominciare/
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/
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L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Magistrati l'Ultracasta
CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Sequestri di stato sui minori
Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI
LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Madri assassine
Papà c'era
ORFANI DI STATO
Bordello legale Berlinese
Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?
Quarto stato
visite giornaliere e codici aggiunti
Coraggio, non siamo in Iran !
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.
Aforismi personali e non
- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)
- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)
- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)
- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)
- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.
- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)
- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)
- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)
- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)
Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)
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