TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI

NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica


LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.


NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI LA BILANCIA DIPENDE DA CHI LA TIENE IN MANO, A SECONDA DI COME E' FATTA LA BILANCIA DI QUEL GIUDICE.

La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.


Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.

A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI

Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.

dimenticavo: DIFENDETEVI DALLA DITTATURA GIUDIZIARIA, COMPRATE A DEBITO E FATE SCOMPARIRE LE SOSTANZE, assegneranno alle mogli debiti che non pagherete se non vi danno i figli!


mercoledì

APPROFITTANO DEI FIGLI PICCOLI PER DISTRUGGERE FAMIGLIE MAI VOLUTE: Ecco emancipazione donna lavoratrice da modelli televisivi, persuaso protagonismo

307° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

NESSUNA DONNA VORRÀ MAI FARE L’INTERESSE DELL’UOMO. Nemmeno la madre:è questione di genere ed egoismo, lei protegge se stessa e le donne prima di tutt

306° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

NEL CONFRONTO CON DONNE L’UOMO ENTRA IN TUNNEL VARI dai quali non ne esce più. Suo nemico si scambia magistratura misandra invasiva. NESSUNA SPERANZA!

305° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

FIGLI IN ITALIA? NO GRAZIE! Responsabilità delle indagini per reati femminili contro i padri in mano alle … femministe! (ed ai bigotti femministi!)

304° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

MASCHIO RAZZA UOMO: unico animale tanto stupido da proteggere propria aguzzina senza preoccuparsi distinguere sentimenti da recita.TRUFFA MATRIMONIALE

303° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Effetto Giudici + donne emancipate = Se non fosse per coppie immigrati -ha affermato Fini- tasso di natalità del nostro Paese sarebbe da allarme rosso

302° post
.
«Il concetto di patria va pensato in una logica multietnica»
24 marzo 2010 - Si arrivi in fretta a concedere la cittadinanza ai bambini figli di immigrati. È questo l'auspicio del presidente della Camera Gianfranco Fini, che a Milano è intervenuto alla presentazione del rapporto sulla famiglia del Cisf. «Se non fosse per le coppie degli immigrati - ha affermato Fini - il tasso di natalità del nostro Paese sarebbe da allarme rosso. Per fortuna nel dibattito politico si sta avviando una discussione sul ruolo degli immigrati che spesso con il loro lavoro servono per pagare le pensioni ma non possiamo fermarci a metà del ragionamento». Ed è a questo proposito che il presidente della Camera ha sottolineato la necessità di un percorso sulla cittadinanza, una «questione di civiltà», secondo il numero uno di Montecitorio. «Si può discutere - ha spiegato - sui sette, i dieci o i dodici anni ma non lo si può fare per i bambini. Per loro, che sono già negli asili con i nostri figli, che parlano il dialetto, che fanno il tifo per la stessa squadra, è necessario pensare ad un percorso breve per la cittadinanza».

http://www.corriere.it/politica/10_marzo_23/fini-immigrati-cittadinanza-bambini_40b36b94-3672-11df-95eb-00144f02aabe.shtml

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

lunedì

Processi che nessuno controlla se frutto di giustizia o di giochetti, né se la ratio della legge ha avuto il giusto sviluppo per mano dei giudici

300° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Papa Ratzinger ben conosce le truffe matrimoniali, ma si omologa collaborativo. Poco possibili le prove della truffa sui sentimenti negli annullamenti

299° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

QUESTIONE MORALE GIUDIZIARIA: Lo stato non siamo più noi, ma terzi aguzzini che millantano democrazia, invadono sostituendosi alla volontà dell’utenza

298° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

venerdì

ADULAZIONE AUTOREFERENTE di poche toghe: se partigiani potessero risorgere, i molti non d’accordo esigerebbero indietro la vita immolata inutilmente

297° post
.
Molti a volte se ne vergognano, costretti ad omologarsi ad un ordine di casta che non lascia spazio ad umanità moralità e costituzionalità quando si tratta di discuterne il potere.
Resta naturalmente l'obbligo, bisogna pur mangiare ed andare dal parrucchiere.
E naturalmente - a noi vermi - non hanno mai chiesto il parere.
Come si dice: se la cantano e se la suonano da soli!



redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Se MAGISTRATI POSSONO INTERPRETARE LA COSTITUZIONE, allora lo stato di diritto è finito, poichè il loro agire non ha obiettivo certo da raggiungere

296° post
.
«In Italia nessuno rispetta più le regole Anche dai magistrati scelte allarmanti». Guido Rossi: ogni istituzione recuperi la consapevolezza del proprio ruolo

«Viviamo in uno stato di allarme continuo. I fatti, o meglio le notizie che continuamente riceviamo, non fanno altro che evidenziare un conflitto permanente tra istituzioni dello Stato. Esecutivo, Parlamento e la stessa magistratura, paiono essere in una competizione senza fine. Nessuno si sente responsabile delle proprie parole e dei propri atti, ripeto, magistratura compresa. E quel che è peggio prevale una filosofia del piagnisteo, figliastra povera di quell’allarme che ci rende incapaci di uscire da una situazione che a essere gentili è di evidente stallo».

Guido Rossi non nasconde il fastidio e la preoccupazione con la quale assiste al dipanarsi di scandali che uno dietro l’altro si rincorrono.
«Viviamo in uno stato di eccezione che giustifica l’assenza totale del rispetto delle regole. Situazione pericolosa che già delineò Carl Schmidt ».

C’è solo da sperare che il paragone non sia con gli anni Trenta del secolo scorso... In quegli anni si misero i germi di una guerra mondiale, dell’Olocausto. Non è un’esagerazione?
«Ovviamente non mi riferivo ai fatti ma a quello che diceva Schmidt. Vale a dire che uno stato di eccezione fa sì che le regole possano non essere rispettate. E questo vale per Guantanamo come per la Protezione civile italiana».

Paragone azzardato...
«È chiaro che si tratta di situazioni opposte e di non identica gravità ma in entrambe si viene meno ai percorsi codificati dalle regole per rispondere all’eccezionalità degli eventi».
Ma c’è o no un’anomalia italiana?
«Non c’è un’anomalia italiana. Le reazioni nel nostro Paese sono di intensità maggiore. Prenda ad esempio Obama. Ha perso il seggio che gli permetteva di arrivare a 60 voti e per far passare la sua riforma sanitaria del Senato che cosa fa? Non va certo al Congresso tentando di convincere i senatori. No, va in televisione. In questo senso la situazione è simile».
Perché simile?
«Perché quello che vuol far contare Obama come in Italia è la persona, la comunicazione, più che le idee. In Italia è lo stesso. Non si discute delle idee o di programmi, ci si polarizza. Internet poi sta contribuendo a dividere i Paesi in tribù poco interessate a scambiarsi e a formarsi un’opinione quanto ad affermare la propria. Persino Facebook sorpassa Google: si cercano sempre più persone non profondità di ragionamento. Temendo l’astinenza ci si espone a un continuo flusso di informazioni non organizzate e prive di contesto che determinano un’amnesia sociale rispetto agli eventi dei quali si sta discutendo».
E arriviamo alla colpa dei giornali e dei giornalisti. Un alibi sempre funzionante se permette.
«La colpa non è certo dei giornali o dei giornalisti. Ma è innegabile che ci sia una produzione di informazioni quantitativamente sbalorditiva ma qualitativamente assolutamente imprecisa. Ammetterà inoltre che alcune conversazioni che vengono pubblicate sono del tutto inconsistenti ».
Allora ha ragione Berlusconi a prendersela con la magistratura?
«No, non ha ragione perché anche lui telefonando alle autorità, al comandante dei carabinieri si autodelegittima. Le sue telefonate non ottengono nulla perché facendo saltare le regole è come se negasse anche per sé il proprio ruolo istituzionale. E questo rischio lo stiamo facendo correre anche a Napolitano».
Anche Napolitano adesso parla troppo?
«No, cosa ha capito. Il contrario: le sue parole vengono continuamente interpretate. Ma si può? Il presidente della Repubblica non è una figura che possa essere messa al servizio di questa o quella opinione. È l’arbitro. E invece le sue parole vengono usate da una parte e dall’altra per attaccare altre istituzioni o peggio parti politiche ».
Ma la magistratura ci sta mettendo del suo.
«Lo sa che per me è un’istituzione che va sempre rispettata. Ma devo dire che alcuni magistrati ce la stanno mettendo tutta per partecipare a questa corsa nel gonfiare l’allarme continuo. Anche questa storia del commissariamento di società come Sparkle e Fastweb».
Be’ lì i reati ci sono: riciclaggio, perlomeno elusione fiscale...
«Al di là di quello che dovrà essere accertato. Se i fatti criminali sono ancora in essere allora si dovrebbero arrestare tutti i vertici attuali. Ma se non si verificano più perché punire la società con una pre-sanzione come il commissariamento invece di punire le persone che hanno violato la legge? Senza tenere conto poi dei tempi ».
L’ha detto lei, anche la magistratura ci sta mettendo del suo nel contribuire all’allarme.
«Certo. Non si ha consapevolezza delle conseguenze delle proprie parole e dei propri gesti. Ma perché un giudice deve andare alla radio o in tv, a spiegare cosa? Perché deve avvenire tutto in diretta?».
Perché così almeno è tutto più trasparente.
«No, assolutamente è il contrario della trasparenza. È solo rumore di fondo. È come se ci fossero in azione continua piromani e incendiari ma non si sentono suonare campane e i pompieri non arrivano».
E chi dovrebbe suonare le campane, fare il pompiere?
«La politica sicuramente. La democrazia screma, sa quali sono i temi prioritari da porre al centro dell’attenzione. Quello che accade oggi è comunicazione, non trasparenza, è marketing, vendita del prodotto, non democrazia. La vitalità della democrazia si verificò persino ai tempi di Mani pulite».
Veramente anche Mani pulite è un altro mito che cade.
«E si sbaglia. Certo a quei tempi abbiamo avuto un aiuto dall’Europa che andava formandosi e chiedeva scelte forti: ci ha donato un rigore di bilancio che ci ha messo al riparo anche durante questa ultima crisi».
Ma se persino le privatizzazioni sono state messe in discussione.
«Ma certo, la superficialità impera. Per una Telecom andata non bene si dimentica la strada fatta dall’Enel, dall’Eni, da Unicredit, Intesa. Certo oggi l’Europa è quella che non si accorge della Grecia, dopo che passa il tempo a dare un mese sì e un mese no i voti. È quella di un Eurostat che non verifica i conti».
Così siamo molto vicini alla filosofia del piagnisteo.
«Tutt’altro. Ci sono cose possibili da fare. Così come nel ’92 ogni istituzione deve riprendere consapevolezza del proprio ruolo. Capire che parole e atti hanno conseguenze e che buttare all’aria tutte le regole in assenza di nuove è solo un appiccare ulteriori roghi. Dobbiamo capire in questa situazione di crisi dove sono i germogli nascosti di una possibile rinascita. Si ricominci a parlare delle idee e meno delle persone. Si eviti come potrebbe accadere a queste elezioni di spingere le persone a non votare».
Anche il non voto è una scelta democratica.
«No, in questo caso le persone stanno scegliendo di non consumare. Hanno capito che questa non è una campagna elettorale ma pubblicitaria e di marketing. Si vota per delle idee, lei le ha viste?».
Daniele Manca - 20 marzo 2010

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Delinquente è chiunque delinque, sia politico che magistrato o prete, imputabile o impunibile. Nessun titolo garantisce la purezza dell’animo umano

295° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

ISPEZIONI TRIBUNALI MINORILI e SEZIONI FAMIGLIA plausibili tutti i giorni: nessuno le dispone nemmeno d’ufficio, benché quotidiano l’abuso giudiziario

294° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

mercoledì

ECONOMISTI o TRUFFATORI SERVI DI REGIME? Da Scienza e Tecnologia, benessere decuplicato in un secolo, ma tutti i popoli siamo alla fame: come mai?

293° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Non tutti i giudici agiscono nella legalità. Usano abnormità poiché non punibile, csm in clima giustizialista condivide: indica potere assolutistico

292° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Un padre non deve aspettarsi alcuna forma di protezione, ma solo discriminazione. Tribunale sessista: inutile chiarire fatti pensando di essere capiti

291° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

martedì

Definite TASSE le estorsioni legalizzate ai danni cittadinanza: pretesto “tolleranza zero”. Contravvenzioni prive di criterio legale general preventiv

290° post
.
Passano e fanno cassa mettendo fogliettini (a volte nemmeno!), tutti sono in difetto in casa propria, cioè sul proprio territorio. Sanzioni perché non si fa, e sanzioni perché si fa la stessa cosa poi chiamata diversamente.
Motivo sempre unico: creare fondi da fare scomparire con le solite tecniche amministrative a scatole cinesi e teste di legno (prestanome e soci occulti).
La magistratura resta a guardare, salvo rincorrere ai limiti della prescrizione, allora c’è fretta di perdere in bella figura.
Ma l’affamato che ruba al supermercato, o quello che cerca di non farsi saccheggiare dalla moglie, subito condannati!
Giustizia a mille velocità, che fiducia possiamo averne?
Di Pietro è un idolo, e Travaglio dice cose giuste.
Ma sono giustizialisti, lasceranno le cose come stanno specie in tasse, e con una fiducia - non si capisce ove riposta - nell’ordine giudiziario.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

PERSECUZIONE GIUDIZIARIA PATERNA: incredibile quadro di regime, in cui non si parte dai fatti, ma dalle opinioni e dagli interessi di genere femminile

289° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi http://giosinoi.blogspot.com/

AVVOCATESSE CHE AVVICINANO MAGISTRATE AL TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI per reclamare solidarietà di genere, anche fuori dalla struttura giudiziaria

288° post
.
Dai maschi esigono protezione perchè deboli, previa recita persuasiva: così semplicemente si consuma la guerra di genere.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

martedì

MAGISTRATURA POTERE FUORI CONTROLLO: Scrivono prima le sentenze, poi segue vestito di chiacchiere mirate che ratificano obiettivi personali immorali

277° post
.
Via Poma, trovato morto Vanacore, ex portiere a lungo sospettato
9 marzo 2010 -
Vent’anni di martirio senza colpa portano al suicidio.
… Sull'auto c'erano dei grossi cartelli con frasi che secondo gli inquirenti potrebbero aver preannunciato un gesto estremo, come "Vent'anni di persecuzione, sono stanco della angherie"….
… «LO HANNO FATTO A PEZZI» - «Mio padre è stato condannato senza un processo. Lo hanno distrutto, lo hanno fatto a pezzi». È amareggiato Mario Vanacore, figlio dell'ex portiere. «Sono passati vent'anni, eppure tutte le volte che si è parlato della mia famiglia è stato solo per massacrarci», ha ribadito Mario Vanacore ad alcuni giornalisti che lo hanno interpellato. «Hanno reso la vita di mio padre un inferno», rincara la dose l'uomo, che vive a Torino e fa il portiere in uno stabile dell'elegante quartiere della Crocetta. «Aveva tanti progetti, voleva comperare una casa - ricorda ancora - ma ha dovuto utilizzare tutti i risparmi che aveva per pagarsi gli avvocati». Anche Mario Vanacore negli anni scorsi è finito nell'inchiesta. …
http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE6280CD20100309

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

E’ ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE, macchè RIFORME COSTITUZIONALI! modalità diversa di definire tale politica al fine di eliminare la democrazia popolare

276° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

giovedì

ABUSI GIUDIZIARI CON IMPUNITA' TUTTI I GIORNI, ed oggi recite con la Costituzione in mano da coloro che non la osservano e fanno sempre come vogliono

275° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Berlusconi farsi processare dal libero arbitrio sfrenato dei suoi avversari politici? Che sia mafioso (???) non giustifica scomparsa stato di diritto


274° post
.
spiacente pereorare la sua causa, ma l'Italia non può sopportare i soprusi di una magistratura non meritevole di fiducia e fuori della certezza del diritto!

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

SENZA INTERNET IL POPOLO È SENZA VOCE:non esisterebbe giuridicamente maggior parte proteste di incostituzionalità, TV Mediaset si rimpiazza ai valori

273° post
.
http://www.antoniodipietro.com/2010/01/il_decreto_romani_mediaset.html

Giulietti & Gentiloni sul Decreto Romani (legge anti Sky e contro la Rete)
articolo di Scorza che spiega tutto: http://www.guidoscorza.it/?p=1455

articolo di Giglioli: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2010/01/14/portarsi-avanti-a-cosa-serve-il-decreto-romani/comment-page-1/#comment-429046

il decreto Romani avrà lo scopo di recepire la nuova direttiva Ue relativa alle regole per la trasmissione di contenuti video, ma vi sono tre punti che fanno discutere non poco e che hanno aperto delle polemiche tra maggioranza e opposizione, nonché tra la gente che naviga in Internet.
Uno di questi, forse il più delicato, è la clausola che chiederà al Garante per le Comunicazioni di monitorare i siti di videosharing alla ricerca di video televisivi pubblicati senza autorizzazione, penalizzando così la condivisione di filmati aventi ad oggetto spezzoni di programmi televisivi, di film o di altri contenuti interessanti.
Ovviamente a protestare sono essenzialmente gli utenti della Rete, i quali temono di vedere così svuotati e stravolti i siti di condivisione del materiale video più richiesto, a quel punto fruibile quasi esclusivamente dai portali delle emittenti e con modi e tempi da esse decisi.
Sempre nello stesso decreto sono poi presenti le regole che mirano ad abbassare il tetto pubblicitario per le pay TV a favore delle emittenti gratuite o magari di altri media, oltre allabolizione dei finanziamenti per la produzione indipendente di fiction e del cinema italiano, che a dire di molti potrebbe portare ad un impoverimento del settore.
FONTE: http://www.oneweb20.it/14/01/2010/decreto-romani-pubblicare-video-televisivi-sul-web-sara-reato/)

- Testo del Decreto Romani: http://blog.quintarelli.it/files/atto-governo-n.-169.pdf



http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=90019&sez=HOME_INITALIA

http://punto-informatico.it/2796300/PI/News/decreto-romani-fronte-dei-no.aspx

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=7154&ID_sezione=38&sezione=News

http://www.oneweb20.it/14/01/2010/decreto-romani-pubblicare-video-televisivi-sul-web-sara-reato/

http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=338930

http://www.asca.it/news-TV__NATALE__SCHEMA_DECRETO_ROMANI_AGGRAVA_ANOMALIA_ITALIANA-887231-eco-1.html

«I provider non sono responsabili per i download illegali degli utenti». I giudici australiani bocciano la causa intentata dai colossi di Hollywood e danno ragione a iiNet
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/10_febbraio_05/diritti_rete_hollywood_carola_frediani_91a42c78-1246-11df-b50d-00144f02aabe.shtml

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

ESCLUDETE TRIBUNALI DALLE FAMIGLIE: dannose istituzioni invasive in mano all’odio per i maschi, collaborativi con TV che propaganda odio sessista

272° post
.
Oramai le magistrate fanno quello che vogliono: si infilano nel tessuto familiare a forza, condannando persino i padri separati ed esclusi dalla moglie all’educazione dei figli

http://www.corriere.it/cronache/10_febbraio_04/ferrarella_milano_tribunale_2afaccb8-1154-11df-806e-00144f02aabe.shtml

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

giovedì

DIVIETO BURQUA: MANCANZA RISPETTO COSTUMI E RELIGIONE ALTRI POPOLI. Occultato confine razzista; oramai donne ciarpame in Parlamento scalzano tutto

267° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

DECRETO ROMANI su INTERNET: stiamo per diventare tutti emittenti televisive e su tutti noi si corre il rischio della responsabilità editoriale

266° post
.
20 gennaio 2010 -
www.byoblu.com/attacco_alla_rete

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Mancano i soldi?I Comuni rimediano con multe stradali (Corriere della sera 24.01.10). Nel 2008 ne sono state fatte 12,6 milioni:una vera tassa occulta

265° post
.
Ogni italiano munito di patente ha pagato in media 76 euro, ogni vigile ha compilato verbali per 43 mila euro.

(vedi 67° post http://giosinoi.blogspot.com/2009/08/lotta-allevasione-fiscale-e-lotta.html )

ROMA - I Comuni italiani fanno cassa con le multe stradali, che fruttano di più delle addizionali Irpef. Il risultato è che gli italiani pagano una vera e propria tassa occulta. È quanto emerge da un'indagine condotta dall'Adnkronos consultando i bilanci dei Comuni italiani. Nel 2008 sono state fatte 12,6 milioni di multe, 1.427 all'ora e 24 al minuto. Ogni italiano munito di patente ha pagato in media 76 euro mentre ogni vigile ha compilato verbali per 43 mila euro.
VOCE IRRINUNCIABILE - Le entrate per le infrazioni degli automobilisti sono infatti una voce irrinunciabile per far quadrare i conti e le amministrazioni comunali indicano in bella evidenza il gettito previsto per i prossimi esercizi nei bilanci di previsione. Una cifra crescente che viene stimata tenendo conto delle entrate degli anni precedenti e, soprattutto, delle voci di spesa da compensare. Il Comune di Verona, per esempio, dalla vo¬ce «sanzioni al codice della stra¬da» conta di in¬cassare quest'anno 13,2 milioni di euro contro i 10 milioni del 2009. Il Comune di Salerno prevede un aumento del gettito delle multe che pas¬sa dagli 11 milioni del 2009 ai 15 milioni del 2010. E la tendenza rimane inalterata se, invece dei Comuni più grandi, si prendono in considerazione quelli minori.
QUADRATURA DEI BILANCI - Il meccanismo favorisce evidenti forzature. Se al 30 giugno le multe incassate sono inferiori alla cifra indicata nei bilanci di previsione, nella seconda parte dell'anno si trova il modo di «far quadrare i bilanci». In tutti i bilanci dei principali Comuni italiani, andando a scomporre il flusso delle entrate da sanzione del codice della strada, si evidenzia un aumento consistente delle multe comminate nella seconda parte dell'anno.
VIOLATA LA LEGGE - L'articolo 208 del Codice della strada prevede che i proventi delle multe vadano reinvestiti in attività a favore della sicurezza e della prevezione degli incidenti stradali. Una prescrizione che viene spesso disattesa. Come evidenzia uno studio della Fondazione Caracciolo dell'Aci sui piccoli Comuni e polizie locali: «il 50% dei Comuni non utilizza le risorse derivanti da suddetti proventi come previsto per legge». Altrettanto evidente è la mancata applicazione della direttiva Maroni del 14 agosto 2009, che impone di installare gli autovelox su strade ad alto rischio di incidenti.
TRUFFE - Cresce anche il rischio di truffe ai danni degli automobilisti. Come nel caso dei sensori collocati sui semafori: la Cassazione con una sentenza del 30 ottobre 2009 ha dichiarato nulle le multe in caso di assenza del vigile urbano. Ma i verbali continuano ad arrivare. Basta aver oltrepassato un incrocio con il rosso scattato da 4 decimi di secondo su una strada congestionata con la circolazione che procede a passo d'uomo, per subire una multa di 160 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente.
PIÙ CARE - Dal 1° gennaio 2009 sono aumentati gli importi previsti per violazione del Codice della stada:
- divieto di sosta da 36 a 38 euro
- divieto sosta con pericolo da 74 a 78 euro
- eccesso di velocità fino a 10 km/ora da 36 a 38 euro
- eccesso di velocità tra 11 e 40 km/ora da 148 a 155 euro
- mancato uso cinture sicurezza o seggiolini da 148 a 155 euro
- sorpasso vietato semplice da 70 a 74 euro
- sorpasso vietato con pericolo da 143 a 150 euro
- sorpasso vietato con veicoli pesanti da 281 a 295 euro
- passare col semaforo rosso da 143 a 150 euro
- violazione generica della segnaletica da 36 a 38 euro
- mancata precedenza a incroci da 143 a 150 euro
- guida in stato ebbrezza da 500 a 12 mila euro
- guida sotto effetto stupefacenti da 1.500 a 12 mila euro. (fonte: Adnkronos)

http://www.corriere.it/cronache/10_gennaio_24/multe-comuni-tassa_3c496134-08fb-11df-a931-00144f02aabe.shtml

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

lunedì

AUTOMATISMI GIURIDICI DANNOSI DA DISCREZIONALITÀ:se non limitabile potere magistrati, forzarli a operare per attenuarne effetti lesivi su tutti noi

264° post
.
Tutti noi siamo gli INDIFENDIBILI DAGLI ABUSI GIUDIZIARIO E DELL'ORDINE COSTITUITO, VERO CHE NESSUN MINISTERIALE SI DEGNA DI CONTROLLARE LA VERIDICITA' DELLE PROTESTE DEI CITTADINI LESI DAI PROVVEDIMENTI INCOSTITUZIONALI.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

ANONIMATO è principale difesa di noi deboli dagli abusi storici dell’ordine costituito. Persecuzioni costrette a limitarsi al lavoro individualizzato

263° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

GIUDICI NON SONO PALADINI LEGALITÀ: ottimo ridurre poteri incontrollabili magistratura, usati tecnicamente per eludere costituzione e leggi

262° post
.
Gli impiegati statali, sappiamo tutti spesso assunti per canali irrituali come costume italiano, hanno il piccolo neo di valere sempre un tantino meno di quello che sono pagati.
Nel caso dei magistrati, chi può negare che essi ed esse non siano affatto terzi in relazione alle cause che trattano?
Chi può garantire il cittadino che in particolari cause non abbiano la propria visione “soggettiva”, che si porrà quindi come una sentenza pregiudiziale solamente da raggiungere con la successiva scrittura delle quattro chiacchiere “sentenza” magari scopiazzate?
Chi ci garantisce e che mezzi di difesa abbiamo contro tali abusi non denunciabili (e nemmeno rilevabili, tanto fa scandalo accusare un giudice, figuriamoci se poi punibili!), cioè avverso le capacità tecniche dei gruppi di potere imperversanti nella magistratura, che altresì forniscono indirizzi – obiettivo con cui omologare il comportamento della cittadinanza?

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

venerdì

PROCESSO BREVE: perché È GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE GIUSTO e perché no. I Magistrati sono più pericolosi dei Mafiosi

261° post
.
Come il giusto processo riconosceva il diritto ad una durata ragionevole, con la pecca di risarcire un danno già avvenuto e non impedito – previo ulteriore processo come scalino al riconoscimento del diritto - , ORA SI TRATTA DI AUTOMATIZZARE IL DIRITTO A NON SUBIRE L’INCAPACITÀ DEGLI IMPIEGATI STATALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, OVVERO DI QUEI RACCOMANDATI DI CASTA CHE SI FREGIANO DI IMMUNITÀ ED IRRESPONSABILITÀ DI STATO.
Cosa è più grave tra un buco di debito pro capite di € 30.000,00 neonati compresi, o la possibilità di essere perseguitati a vita e senza difese dal sistema giudiziario in cerca di carriere e denaro, 90% di innocenti compresi ?
E per di più il debito publico non è stato formato tutto da Berlusconi, ma dai politici tutti nominati dal menefreghismo popolare, nepotismo, clientelarità ed assenza di rispetto per la Costituzione vista l’indifferenza ai fatti della politica, dal come la vedeva Calamandrei.
E per di più i mafiosi li hanno permessi loro, con la loro incapacità e la loro inefficiente secolare connivenza, ed ora si vorrebbero ergere a paladini della “loro” legalità impunibile ad castam ..
Meglio preoccuparsi dei mafiosi solo dopo essersi difesi dalle forze imbattibili dell’ordine costituito: i primi sono comunque e sempre perseguibili.

RESTA SEMPRE IL PASSO ERADICANTE E COSTITUZIONALE DA FARE, CIOÈ LICENZIARE E PROCESSARE I MAGISTRATI CHE HANNO COSCIENTEMENTE DANNEGGIATO CITTADINI E MINORI INERMI!

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

sabato

GLI UOMINI COMUNICANO CON LE DONNE PER POTERLE PORTARE A LETTO. LE DONNE VANNO A LETTO CON GLI UOMINI PER POTERLI RAGGIRARE E USURPARE

260° post
.
Se le leggi e le sentenze delle Corti Supreme impediscono di fatto una parità tra uomini e donne, privilegiando queste ultime nelle aule dei tribunali, allora è il momento di chiedere al Parlamento di cambiare radicalmente le leggi per ripristinare la parità e la giusta legalità non distorta

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

MODIFICARE 317-bis cc.“Esercizio della potestà”:PERICOLO DI PREGIUDIZIO INVENTATO! bisogna CERTIFICARE DANNO PER PROLE PRIMA DI ALLONTANARE I PADRI

259° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

venerdì

DISCRIMINAZIONE SESSISTA CONTENUTA GIA’ in art. Art. 317-bis Esercizio della potestà: spetta congiuntamente a entrambi (solo) qualora siano conviventi

258° post
.
Questo articolo è INCOSTITUZIONALE ai sensi dell’art. 3 della COSTITUZIONE, nella misura in cui discrimina il genere umano in base al solo sesso, in quanto il minore non ha alcun interesse a perdere un genitore e la sua Potestà!

TUTTI I CITTADINI SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONE DI SESSO ....

TUTTE LE CHIACCHIERE GIURIDICHE SCRITTE NEI CODICI (che, come le altre leggi, sono di rango inferiore alla Costituzione, ed ottenute per manovre politiche per niente chiare all’elettorato) PORTANO COMUNQUE ALL’ESCLUSIONE DEL PADRE PER CAVILLO LEGALE CONFERMATO DALLE CORTI SUPREME


Art. 317-bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale (250) spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore (147, 261).
http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile_-_Libro_Primo/Titolo_IX#Art._330_Decadenza_dalla_potest.C3.A0_sui_figli

L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI.
Fondamento e criteri di applicazione. (di Carmelo Padalino)
SOMMARIO: 1. Presupposto immanente. – 2. Proposte di modifica. – 3. Profili processuali.

1. PRESUPPOSTO IMMANENTE.
In ipotesi di cessazione del rapporto di convivenza more uxorio, per volontà di uno o di entrambi i
conviventi, è necessario l’intervento del Giudice minorile per stabilire presso chi deve stare il figlio comune?
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso la necessità di un simile intervento, sul rilievo che: «le disposizioni del
giudice, diverse rispetto alla regolamentazione legale (art. 317 bis comma secondo) possano essere prese su richiesta di uno dei genitorio di altri parenti o del P.M., e solo quando la situazione appaia esserepregiudizievole all’interesse del figlio minore (in applicazione o diretta od analogica dell’art. 330 e segg. cod. civ.)» (Cassazione, sezioni unite, 20 aprile 1991 n. 4273, in Giust. civ., 1991, I, 2998).
Ne consegue che, in tema di regolamentazione/modulazione della potestà genitoriale (tra cui va incluso il provvedimento di affidamento dei figli naturali), l’intervento del Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis Cc, è sempre subordinato alla sussistenza di un pericolo, anche solo potenziale, di pregiudizio per la prole, che costituisce un presupposto immanente a qualunque intervento richiesto al Giudice minorile (cfr., da ultimo, Cassazione 16 ottobre 2008 n. 25290, in Famiglia e minori, 2008, 11, 47, con nota di PADALINO).
Tanto è vero ciò che, in una successiva pronuncia, le Sezioni della S.C. hanno affermato che: «nel caso invece di cessazione della
convivenza dei genitori naturali (così come nel caso in cui non abbiano mai convissuto) l’art. 317 bis pone alcuni criteri attributivi
dell’esercizio della potestà e prevede come meramente eventuale e successivo l’intervento del giudice, costruendolo come preordinato a correggere il cattivo funzionamento dei criteri predetti ed eventualmente a stabilire regole alternative, secondo un ampio spettro di ipotesi che arriva fino alla possibilità di escludere entrambi i genitori dall’esercizio della potestà» (Cassazione, sezioni unite, 25 maggio 1993 n. 5847, in Foro it., 1994, I, 1525, con nota di CIPRIANI).
Dunque, l’art. 317-bis Cc non disciplina un procedimento specularmene corrispondente a quello di affidamento dei figli legittimi
previsto, nel giudizio di separazione, dall’art. 155 Cc, ma disciplina un procedimento diretto a sanare situazioni di crisi interessanti il minore, al fine di porre rimedio, attraverso il controllo giudiziario della potestà genitoriale e l’adozione di provvedimenti cautelari e temporanei (volti a disciplinare, in concreto, l’esercizio della potestà), ad una situazione pregiudizievole, anche solo potenzialmente, cui risulta essere esposto il minore.
L’art. 317-bis Cc non può considerarsi separatamente dal sistema generale del controllo giudiziario sulla potestà dei genitori, fissato
dagli articoli 330 e seguenti Cc, in quanto i relativi provvedimenti si pongono ad un livello intermedio fra quelli di decadenza e quelli di limitazione della potestà genitoriale, essendo improntati alla medesima ratio (Cassazione, sezioni unite, 23 ottobre 1986 n. 6220, in Foroit., 1987, I, 3278).
Secondo i giudici di legittimità: «per i figli naturali il controllo è più penetrante, perché le misure che possono essere adottate, in via
preventiva e non soltanto repressiva, possono articolarsi in modo più articolato e graduato rispetto alla decadenza ex art. 330 ed ai provvedimenti “innominati” di cui all’art. 333, fino a giungere – come nel presente caso – all’esclusione dell’esercizio della potestà nei riguardi di entrambi i genitori; misura però che si differenzia dalla decadenza, perché il genitore può conservare i poteri di cui all’ultimo comma, già rammentati. D’altra parte, i provvedimenti ex art. 333 non sempre escludono l’esercizio della potestà, ma possono limitarsi a dare disposizioni puntualmente vincolanti per il suo esercizio» (Cassazione, sezioni unite, n. 6220 del 1986, citata).
Una riprova di tale conclusione è data dal rilievo che un procedimento de potestate iniziato, ad esempio, per la dichiarazione di decadenza può portare all’emanazione di un provvedimento meno grave, ai sensi degli articoli 317-bis o 333 Cc; viceversa, dalla semplice richiesta di affidamento del figlio naturale potrebbe giungersi, nell’ambito del medesimo procedimento, alla decadenza di uno dei genitori dalla potestà.
Sotto il profilo processuale, il procedimento di modulazione/regolamentazione della potestà sui figli naturali (impropriamente
chiamato di «affidamento» degli stessi), in quanto procedimento volto al controllo della potestà genitoriale, è disciplinato dall’art. 336 Cc, posto che, là dove tale disposizione normativa richiama «i provvedimenti di cui ai commi precedenti», deve intendersi riferita – quanto meno in via di interpretazione estensiva – anche al provvedimento reso ai sensi dell’art. 317-bis Cc.
Tale conclusione non può ritenersi inficiata dall’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 54/2006 (che ha esteso ai
«procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» le nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in tema di affidamento condiviso), tenuto conto che tale disposizione normativa: «ha il significato di estendere – all’evidente fine di assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identiche a quelle riconosciute alla filiazione legittima – i nuovi principi e criteri sulla potestà genitoriale e sull’affidamento anche ai figli di genitori non coniugati, senza incidere sui presupposti processuali dei relativi procedimenti, tra i quali la competenza» (Cassazione 3 aprile 2007 n. 8362, in Famiglia e minori, 2007, 5, 15, con
nota di SPINA).
Pertanto, ancora oggi, uno dei presupposti immanenti a qualunque intervento richiesto al Tribunale per i minorenni (tra cui il
provvedimento di «affidamento» dei figli naturali) è costituito dalla sussistenza di un pericolo, anche solo potenziale, di pregiudizio per la prole.

2. PROPOSTE DI MODIFICA.
L’attuale assetto delle competenze in materia di potestà genitoriale, così come risultante a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 e del fondamentale arresto della Cassazione del 3 aprile 2007, n. 8362, è perfettamente armonico e razionale, tenuto conto, per un verso, che attribuisce al Tribunale per i minorenni tutti i procedimenti volti al controllo della potestà genitoriale e che possono recare pregiudizio alla prole (tra cui il procedimento previsto dall’art. 317-bis Cc), e, per altro verso, perché, ad oggi, «l’ordinamento non disciplina espressamente un procedimento di affidamento dei figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, nel caso di rottura della convivenza tra questi» (Cassazione n. 5847 del 1993, citata; nello stesso senso, si veda Cassazione n. 8362 del 2007, citata, secondo cui: «il diritto vivente – nell’assenza di una disposizione
espressamente rivolta a disciplinare un procedimento di affidamento del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, nel
caso di rottura della convivenza tra costoro – ha colto nell’art. 317-bis cod. civ., concernente l’esercizio della potestà sui figli minori riconosciuti da entrambi i genitori naturali, il referente normativo per giustificare l’intervento, sia pure eventuale e successivo, del giudice in materia»).
È significativo, ai fini in esame, che il legislatore, nel disposto dell’art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, facendo riferimento ai «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» (e non già ai procedimenti di «affidamento» dei figli naturali, non essendo previsti in legge), non ha introdotto un nuovo procedimento, ma si è limitato a richiamare procedimenti già esistenti nel nostro ordinamento giuridico, aventi ad oggetto la regolamentazione/modulazione dell’esercizio della potestà parentale sui figli naturali, e, quindi, i procedimenti di cui agli articoli 317-bis e 336 Cc, già di competenza del Tribunale per i minorenni (si veda C. PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, Giappichelli, 2006, 261).
Pertanto, l’eventuale abrogazione dell’articolo 317-bis Cc, attualmente in discussione al Senato della Repubblica (avente come obiettivo «quello di armonizzare l’ordinamento in materia di potestà genitoriale, attraverso la concentrazione delle competenze giurisdizionali in capo al tribunale ordinario», così Relazione al Disegno di legge n. 1211), non determinerebbe lo spostamento della competenza a decidere sull’affidamento dei figli naturali in favore del Tribunale ordinario, non essendo previsto in legge alcun procedimento relativo ai figli di genitori non coniugati – cui fa riferimento l’art. 4, comma 2, della legge n. 54/2006 – che disciplini, dinanzi al Tribunale ordinario, l’affidamento dei figli naturali, ovvero la regolamentazione/modulazione dell’esercizio della potestà sugli stessi.
Né potrebbe sostenersi l’applicazione alle coppie di fatto, nel cui ambito sia nata prole, delle regole processuali previste dagli articoli
706 e seguenti Cpc (come sembrerebbe desumersi dalla citata relazione al disegno di legge, là dove si afferma che l’impianto normativo processuale operato nei giudizi di separazione e divorzio dalle leggi n. 80 del 2005 e n. 54 del 2006 escluderebbe «ogni intromissione della giurisdizione del tribunale per i minorenni»), tenuto conto che «la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti» (Corte costituzionale 13 maggio 1998 n. 166, in Famiglia e diritto, 1998, 205, con nota di CARBONE).
Ciò anche in considerazione del fatto che «diversi sono i presupposti dell’intervento del giudice in ordine alla emanazione dei
provvedimenti riguardo all’affidamento ed al mantenimento dei figli, a seconda che si tratti di crisi dell’unione di fatto e di crisi della famiglia fondata sul matrimonio» (Cassazione n. 8362 del 2007, citata).
Segnatamente, nella separazione personale dei coniugi la causa petendi ed il petitum sono rispettivamente costituiti, in via principale,
dall’esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e dalla pronuncia appunto di separazione (che presuppone, necessariamente, la cessazione della convivenza dei coniugi), cosicché le eventuali statuizioni relative ai figli minori, di cui all’articolo 155 Cc, si inseriscono nel quadro di una consequenziale regolamentazione della vita familiare, per cui, da un lato, vengono ad incidere soltanto sulle «modalità di esercizio» della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima; viceversa, il procedimento per la disciplina della potestà genitoriale, di cui all’articolo 317-bis Cc, fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (causa petendi) ed ha ad oggetto l’emanazione di provvedimenti volti a rimediare a tale situazione (petitum).
Quindi, l’unica conseguenza derivante dall’abrogazione dell’art. 317-bis Cc sarebbe costituita dall’eliminazione dei criteri che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, disciplinano attualmente, ed in assenza di un intervento del Giudice, l’esercizio della potestà sui figli naturali (con evidente vuoto normativo sul punto) e dalla necessità di individuare, in via interpretativa, lo statuto normativo della potestà genitoriale e dell’affidamento dei figli naturali nella crisi della coppia di fatto nella disposizione normativa di cui all’art. 333 Cc, considerato che occorre ricercare i «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», cui fa riferimento all’art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, tra quelli aventi ad oggetto il controllo dell’esercizio della potestà genitoriale sui figli, e, quindi, tra i procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni.
Se è vero che, con i disegni di legge n. 1211 e 1412, «non si intende affatto esautorare il tribunale per i minorenni, giudice altamente
specializzato, ma anzi far sì che restino accorpate nella sua competenza tutte le questioni attinenti le censure alla potestà (articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile» (così Relazione al Disegno di legge n. 1412), l’obiettivo di abrogare l’articolo 317-bis Cc è del tutto incongruo rispetto al fine perseguito, tenuto conto che trattasi di procedimento che rientra, a pieno titolo, nel sistema generale del controllo della potestà genitoriale (non a caso la S.C., nella citata ordinanza n. 8362/2007, ha chiarito che: «l’art. 317-bis cod. civ. conferisce al giudice ampi poteri di disciplinare in concreto l’esercizio della potestà nel modo che meglio corrisponde all’interesse del figlio»).

3. PROFILI PROCESSUALI.
La disciplina processuale dei provvedimenti che regolano/disciplinano la potestà genitoriale (articolo 317- bis Cc) è identica a quella propria degli altri provvedimenti volti al controllo della potestà genitoriale (ossia, l’articolo 330 Cc, che esclude la potestà, nonché l’articolo 333 stesso codice, che limita la potestà); conseguentemente, il procedimento volto all’emanazione dei suddetti provvedimenti si svolgerà nelle forme processuali di cui all’articolo 336 Cc, che si richiama agli articoli 737 e seguenti Cpc (e,
quindi, sui binari di quanto stabilito da tali norme), con applicazione diretta delle «disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio » (articoli 737 – 742-bis Cpc), in quanto compatibili, per colmare le lacune normative presenti nell’articolo 336.
Inoltre, si dovranno applicare direttamente, ex art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, le norme processuali contenute nella citata legge che siano compatibili con la specialità del rito che governa il giudizio in esame.
Ne consegue che, nell’ambito del procedimento ex articolo 317-bis Cc, è possibile configurare:
a) l’obbligo di sentire sia il minore che entrambi i genitori (articolo 336, comma 2, Cc);
b) il potere del genitore interessato di chiedere la revoca di deliberazioni anteriori nei suoi confronti (articolo 336, comma 1);
c) il potere del giudice minorile di adottare, ex articolo 336, comma 3, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio (anche di natura patrimoniale, là dove, contestualmente all’affidamento, sia richiesto il mantenimento del figlio; contra, Tribunale per i minorenni di Bologna 1 ottobre 2008, in www.questionididirittodifamiglia.it);
d) i poteri istruttori del giudice (ivi compreso quello di disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dei genitori oggetto di contestazione;
e) i poteri di ascolto del minore;
f) il potere del giudice del procedimento di adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter Cpc;
g) l’assistenza legale dei genitori e del minore (articolo 336, comma 4); h) la legittimazione dei nonni a proporre il ricorso ex articolo 317-bis, e non solo quello per la limitazione o decadenza della potestà dei genitori, al fine di ottenere una regolamentazione dei loro rapporti con i nipoti;
i) la legittimazione del Pubblico Ministero a proporre il relativo ricorso nei confronti di entrambi i genitori ovvero di uno solo di essi, tenuto conto che il provvedimento ex articolo 317- bis Cc viene emanato nell’ambito di un controllo penetrante sulla potestà genitoriale, che potrebbe condurre, in tesi, all’esclusione di entrambi i genitori dall’esercizio della potestà, con nomina di un tutore al figlio minore.
http://www.minoriefamiglia.it/%5Cdownload%5Caffidamento_dei_figli_naturali.pdf

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

martedì

CEDU Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n° 11 firmato a Strasburgo

256° post
.
CEDU - CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI UMANI

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n° 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998

Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990.
Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore.
Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell’Uomo Novembre 1998

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (ROMA, 4.XI.1950)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 . Obbligo di rispettare i Diritti dell’Uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 . DIRITTI E LIBERTÀ
Articolo 2 . Diritto alla vita
1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

Articolo 3 . Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 . Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3 Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
- a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 . Diritto alla libertà e alla sicurezza
1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.
4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 . Diritto a un equo processo
1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 . Nulla poena sine lege
1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 . Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 . Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 . Libertà di espressione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 . Libertà di riunione e di associazione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2 L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12 . Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13 . Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 . Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 . Deroga in caso di stato d’urgenza
1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 . Restrizioni all’attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17 . Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 . Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II . CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO


continua con altri articoli

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

CAMPAGNE DI ODIO SESSISTA: si dà per scontato il popolo, incapace desiderato analfabeta cui affidasi l’autodifesa, ne comprenda le perverse meccaniche

255° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

ISTIGAZIONE ALLE FALSE DENUNCE DI VIOLENZA: SESSISMO DISCRIMINANTE ANTI MASCHLE tutto italiano con campagne lucrative di odio sociale

254° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

sabato

“SPAZIO” ALLA DONNA significa permetterle di trascinarti in tribunale ove ti annullano e sei ridotto a chiedere i tuoi diritti come chiedere un favore

251° post
.
redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

INNOCENTE,PER UNA FALSA ACCUSA DI STUPRO, gli fanno pagare i 3 anni di galera ke si è fatto. Diciamo SI a provare la certezza del REATO.

250° post
.
Vittima di false accuse di stupro deve pagare 12,500 sterline per il vitto e alloggio in carcere
1 gennaio 2008 The daily Mail di Sam Greenhill
Un uomo ingiustamente imprigionato quando una donna gridò allo stupro non è riuscito ad evitare di pagare 12,500 sterline [NdR. circa 16.700 euro] per il suo "vitto e alloggio" mentre era in galera.
Warren Blackwell, 38 anni, ha speso tre anni in carcere perchè venne dichiarato colpevole di stupro, finchè la sua 'vittima' non è stata scoperta essere una fantasista.
http://www.facebook.com/topic.php?topic=11690&uid=219909035259

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

venerdì

COSTITUZIONE ED OGNI LEGGE IMPONE RESTITUZIONE INCONDIZIONATA FIGLI AL PADRE. “interesse del minore” devastante richiede prove e gravità verificate

249° post
.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

AUTONOMIA NON SIGNIFICA IMPUNITA’: licenziare e processare I giudici che danneggiano furbamente la cittadinanza è un dovere civico imprescindibile

248° post
.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

LA TV PERSUADE ININTERROTTAMENTE IGNORANTI PASSIVI con risorse ricavate dal commercio; internet, giornali e passaparola si spengono se non alimentati

247° post
.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

martedì

PICCHIATA E RAPITA AVVOCATA DELL’ASSOCIAZIONE SOS PAPÀ. Parigi,vendetta delle donne: Pascaline Saint-Arroman Petroff è paladina affidamento congiunto

246° post
.
Rapita perché ha difeso il marito della sequestratrice accusato di reati sessuali sulla figlia
"Ogni papà deve avere gli stessi diritti della mamma". Pascaline Saint-Arroman Petroff ha ancora sulla homepage del suo sito l'elogio della "cogenitorialità".
Questa avvocatessa parigina è famosa per essere una paladina dell'affidamento congiunto dei bambini in caso di divorzio, insieme al marito ha fondato un'associazione per i diritti dei padri, Sos Papà, ed è autrice di diversi libri sulla risoluzione dei "conflitti in famiglia".
Non poteva certo immaginare che con la sua battaglia avrebbe rischiato la vita. Presa in ostaggio per un giorno e mezzo, legata, imbavagliata e poi abbandonata al gelo in un bosco vicino alla capitale. "Volevano uccidermi lentamente" ha raccontato alla polizia.
continua la lettura:
http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/esteri/francia-rapita-avvocato/francia-rapita-avvocato/francia-rapita-avvocato.html

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

martedì

Separazione forzata dal padre "SU PAROLA" materna: Ingiusto favoreggiamento e protezione giudiziaria alle donne, PERSECUZIONE INCOSTITUZIONALE UOMINI

242° post
.
p2 - giovane papà rapito di sua figlia .. (TG5 21/12/09)
l'invadenza dei tribunali/servizisociali uniti ai poteri dei centri donna, risultato:
giovane papà e figlia di 6 anni separati forzatamente da 3 mesi "SU PAROLA" materna
firmate la petizione http://www.liberatemichelle.org/


p1 - giovane papà rapito di sua figlia .. (RAI1 2/11/09)
l'invadenza dei tribunali/servizisociali uniti ai poteri dei centri donna, risultato:
giovane papà e figlia di 6 anni separati forzatamente "SU PAROLA" materna
firmate la petizione http://www.liberatemichelle.org/
Nota: I centri “antiviolenza” non funzionano affatto benissimo: sono fondati sulle false accuse e calunnie femminili.


redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

Di Pietro: Bossi disse che la vita di un pm che indagava sulla Lega valeva quanto una cartuccia...a mezzo Tv: beccherà l'ergastolo?Io dico MERITEREBBE

241° post
.

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

SITUAZIONI INDENUNCIABILI possono emergere solo grazie all’ANONIMATO IN RETE;di contro solo misere ingiurie e minacce innocue a ledere la società

235°post
.
Schifani: «Serve una legge contro la violenza sul web». Il presidente del Senato: «Il riferimento sia la libertà di espressione, ma bisogna intervenire»
Il cdm rinvia il ddl su manifestazioni e internet. Bersani: «Sono perplesso»

INTERNET DA' FASTIDIO AL POTERE IMPERIALISTA ITALIANO PERCHE' NON RIESCONO A CONTROLLARE LA RETE. QUINDI VA LIMITATA E CHIUSA!



http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_17/schifani_legge_violenza_web_390860b0-eb0a-11de-9f53-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano

HANNO UN TERRORE FOTTUTO DEL WEB, non riescono a tenere ferme le informazioni, non riescono a criptare ed eliminare le verità in alcun modo, ogni balla che viene detta dal regime berlusconiana e della finta sinistra viene sputtanata nel di pochi click...
Un sacco di fatica per detenere una tv spazzatura come Rete 4 ed il suo servo direttore al tg di partito, un sacco di escamotage per piazzare minzolini, altrettanto per rinnovare la direzione del giornalino di partito.
Tutto rischia di essere inutile con il web, una frangia sempre maggiore di persone attinge ad informazioni su internet, volente (perchè si informa), oppure nolente perchè gli amici su facebook condividono, su un forum che nulla ha a che vedere, qualcuno discute e cominciano ad uscire dall’ignoranza in cui lo stato ci ha relegato programmaticamente....
Dal web poi è partito il successo del fatto quotidiano e dell'altro nemico Di Pietro, estremamente qualificato ad esporre fatti credibili... si affannano a cercare di sputtanarlo perchè è l’unica opposizione ed è quello che fa più paura: se non ne avessero una fottuta paura lo ignorerebbero, come fino ad ora hanno fatto con internet – anzi tentato di fare -.

Claudio Messora su TGR NEAPOLIS RAI 3


La Costituzione e le regole del Web 2.0 - La Carta offre già tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti
Libertà di comunicazione e Costituzione - La “libertà di comunicazione” è disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l’art. 15 e l’art. 21.

La prima norma costituzionale – l’art. 15 – riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale – l’art. 21 – riconosce a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realtà ciò non è vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cioè di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L’art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volontà soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non è idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell’art. 21 ed è considerata comunicazione al pubblico.

I limiti alla censura - Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell’art. 15, il Costituente ha previsto che la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cioè previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice “con le garanzie previste dalla Legge”

Per riprendere la definizione di Marco Gambaro, la Costituzione prevede, quindi, che per le comunicazioni interpersonali siano possibili solo limitazioni ex post, nel senso di successive all’autorizzazione del giudice. Nell’art. 21 il Costituente ha dettato una disciplina più complessa. Il primo e l’ultimo comma (il sesto) della norma sono dedicati in generale alle comunicazioni al pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, mentre gli altri commi riguardano specificamente la libertà di stampa. I limiti comuni sono quello esplicito del buon costume (da intendersi però come limitato alla sfera del pudore sessuale) e quelli impliciti ricavabili da altre norme costituzionali. Tra i limiti impliciti occorre ricordare i limiti personali cioè quelli derivanti dalla protezione dell’individuo che la Costituzione garantisce in altre norme (il limite dell’onore, della reputazione, della riservatezza, dell’identità personale) ed i limiti “pubblicistici” cioè derivanti dalla protezione costituzionale di finalità ed interessi collettivi (il limite dell’ordine pubblico, dell’esigenze di giustizia, della salvaguardia delle istituzioni e dei segreti).

Per limitare le manifestazioni contrarie al buon costume (e per analogia quelle che oltrepassano i cd. limiti impliciti) la norma costituzionale prevede che la legge possa stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere”. In questi casi, dunque, il Legislatore può prevedere anche meccanismi di controllo amministrativo ex ante. Fermo restando, però, che quando la libertà di manifestazione del pensiero diventa libertà di cronaca, essa gode di uno spazio di libertà maggiore come riconosciuto da costante giurisprudenza.

Per quanto riguarda, invece, specificamente l’attività di stampa (da intendersi pacificamente sia in forma tradizionale sia in forma on line) l’art. 21 Cost. ha espressamente vietato qualsiasi tipo di autorizzazione e censura. Così facendo ha quindi vietato qualsiasi atto limitativo preventivo o “ex ante”. In più, la Costituzione ha disciplinato dettagliatamente anche i provvedimenti ex post – e precisamente il sequestro degli stampati nel caso di delitti – ricorrendo anche in questo caso al doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, vale a dire subordinando – come per l’art. 15 – la limitazione ex post della libertà all’atto motivato del giudice sulla base di una legge. Solo, in via assolutamente eccezionale, la Costituzione consente, infine, il sequestro da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la previa autorizzazione del giudice, ma prevedendo che il provvedimento di sequestro sia portato dinnanzi al giudice entro ventiquattro ore e confermato nelle successive ventiquattro ore.

Comunicazione "chiusa" e "aperta" - Sulla base di quanto argomentato partendo dalle norme costituzionali si possono trarre due conclusioni. La prima conclusione è l’assoluta necessità di distinguere per ogni tipo di comunicazione il paradigma costituzionale di riferimento. Questa distinzione abbastanza semplice con riferimento ai tradizionali mezzi di comunicazione diviene, come avverte anche Marco Pratellesi, estremamente difficoltosa al tempo del web 2.0, dei social network, delle chat e dei social group. Per cui può facilmente accadere che l’utente non sappia (ed in taluni casi non possa conoscere) se la conversazione alla quale partecipa è una comunicazione chiusa oppure una comunicazione al pubblico.

Se ad esempio si chiede l’iscrizione ad un forum chiuso, ma l’autorizzazione è automatica si può ancora ritenere di star conversando tra un numero determinato di soggetti? Oppure se ci si iscrive ad un social group del quale si conoscono i partecipanti solo attraverso il loro nickname si dovrà considerare le proprie comunicazioni come rivolte al pubblico ? Ancora cosa accade se si partecipa ad una conversazione tra amici e poi l’amministratore del gruppo apre la conversazione a tutti ?

Questa difficoltà sul lato utente si amplia se ci si mette dalla parte del legislatore. Qualora il Legislatore decidesse, infatti, di intervenire dovrebbe adottare necessariamente una disciplina estremamente tecnica e minuziosa. Inoltre, dovrebbe – e questo appare difficilmente realizzabile – aggiornarla continuamente in una corsa (persa in partenza) contro il cambiamento tecnologico. Se anche si provasse questa strada, il risultato potrebbe essere una iper-normazione dei servizi del web 2.0, che presumibilmente non ne scoraggerebbe l’utilizzo, ma condurrebbe inevitabilmente all’elaborazione di condizioni di utilizzo complicate. Insomma l’iper-normazione si scaricherebbe sugli utenti che dovrebbero sottoscrivere ed approvare lunghe condizioni di utilizzo senza comprenderne appieno il significato, sempre che effettivamente decidano di leggerle.

La seconda conclusione è che la nostra Costituzione esprime un deciso favor (che per la verità è quasi sempre un obbligo) per interventi ex post di limitazione delle comunicazioni sia che si tratti di comunicazioni interpersonali sia che si tratti di comunicazioni al pubblico. Il che significa che il Legislatore qualora decidesse di intervenire dovrebbe sempre valutare con estrema attenzione quando è possibile prevedere un controllo ed una limitazione ex ante delle comunicazioni sul web e come è possibile articolare l’intervento ed il controllo nel rispetto dei diritti costituzionali degli utenti (ivi compresa la loro privacy).

Cosa si può fare, dunque, per arginare il fenomeno di deresponsabilizzazione che sembra emergere dall’utilizzo dei social forum e, più in generale, del web 2.0? Come è già stato detto occorre seguire la strada, anche indicata dal Ministro Maroni e, peraltro in parte già intrapresa, del dialogo con i fornitori dei servizi. In questo senso, occorre prendere coscienza del fatto che sarebbero necessarie scelte a livello globale, ma che mancando una efficace governance internazionale del settore, non vi è che la strada di lavorare alla definizione di policies di utilizzo dei servizi concordate con i fornitori dei servizi stessi. Occorre, quindi, una continua concertazione tra le autorità nazionali (comunitarie ed internazionali, se possibile) ed i più importanti social networks, i motori di ricerca e più in generale i fornitori dei servizi che caratterizzano il web 2.0. Inoltre, non si può certamente abdicare all’idea che sia possibile sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo dei più moderni sistemi di comunicazione.

Questa strada ha, peraltro, già dato ottimi frutti in materia di privacy. Le raccomandazioni, i decaloghi e le guide rilasciate dall’Autorità per la protezione dati personali italiana e dal network dei garanti europei hanno già contribuito ad un utilizzo più consapevole del mezzo. Se si guarda proprio a Facebook, ci si può facilmente rendere conto di come, rispetto alle origini, il social network consenta oggi agli utenti di alzare ed abbassare discrezionalmente i propri livelli di privacy e di come gli stessi utenti abbiano approfittato di queste nuove opzioni permettendo – ormai nella maggior parte dei casi – solo ai propri amici di vedere il proprio profilo, il proprio status, i propri commenti e le proprie foto. Questo è conseguenza sia dell’accresciuta consapevolezza degli utenti sia dell’attività di sensibilizzazione svolta dall’Autorità di protezione dati ad ogni livello.

La medesima strada può essere seguita – con la partecipazione di tutte le istituzioni, pubbliche e private, e naturalmente degli stakeholders e degli utenti – anche per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’impatto che i commenti lasciati in rete possono avere. Solo a questo punto sarà possibile spiegare loro in maniera convincente, che Internet non è sinonimo di impunità e che un reato rimane tale sia se commesso tradizionalmente sia se commesso sulla rete.
Marco Orofino - docente di "Informazione e Costituzione" alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/costituzione-web-censura-facebook-social-network-marco-orofino_86b96f00-ee22-11de-9127-00144f02aabc.shtml

Carcere fino a 12 anni a chi su internet istiga alla violenza o ne fa apologia
Il disegno di legge presentato dal senatore Lauro (Pdl)
21 dicembre 2009- Chi istiga a commettere delitti contro la vita e l'incolumità delle persone o ne fa apologia, sarà punito con la reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica (internet e social network), la pena è aumentata. È quanto contenuto nel disegno di legge presentato dal senatore Raffaele Lauro (Pdl).
DOPO L'AGGRESSIONE A BERLUSCONI - «L'aggressione a Berlusconi ha evidenziato la necessità di intervenire sul fenomeno diffuso, caratterizzato da esortazioni alla violenza e all'aggressione mediante discorsi, scritti e interventi che, in virtù delle moderne tecnologie informatiche, riescono ad acquisire una rilevanza mediatica significativa», ha spiegato Lauro, secondo il quale «è diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine a utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone con diffamazione, ricatti e ingiurie a sfondo sessuale o razzista. Il legislatore non può più attendere», ha aggiunto il senatore.
USO PATOLOGICO DEL CELLULARE - Lauro ha reso noto inoltre che «insieme con il disegno di legge ho presentato una mozione parlamentare, già sottoscritta da più di 50 senatori di maggioranza e opposizione, per discutere al Senato di cultura informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso patologico del cellulare da parte di giovani e giovanissimi, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni scolastiche».
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/apologia-violenza-internet_6ec8e7d6-ee2c-11de-9127-00144f02aabc.shtml

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi
http://giosinoi.blogspot.com/

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Privilegi, carriere misfatti e fatturati da multinazionale

Magistrati l'Ultracasta

Magistrati l'Ultracasta
Mazzette, errori e molestie: i magistrati non pagano mai - libro di Stefano Livadiotti

Così mi sento donna: aggressiva

Così mi sento donna: aggressiva
Così le abbiamo volute, e così ce le siamo ritrovate.

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Vaticano beffardo complice uso immorale del sacramento. Non annulla nozze e recita buonismo a favore donne ladre

Anti-Italiani vs Anti-Americani:

Anti-Italiani vs Anti-Americani:
innocenti pedine del gioco di potere

Sequestri di stato sui minori

Sequestri di stato sui minori
Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI

abu_ghraib_iraq_torture

abu_ghraib_iraq_torture
DOLCEZZA femminile e bontà interiore da certificare in tribunale

Abu Ghraib: donne libere dall'educazione

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Padre, basta la calunnia femminile che diventi inidoneo e pericoloso, e non meriti i figli secondo legge

Madri assassine

Madri assassine
MAGISTRATURA PROMUOVE CRIMINI DONNE: esprimono sistema Italia marcio alle fondamenta, laddove nemmeno la Costituzione manipolabile basta a difenderci

Papà c'era

Papà c'era
Ma dopo, ci penseranno i magistrati a rimborsare le opportunità e l felicità persa dai minori?

DDl Garfagna prostitute al Parlamento

Mussolini ed Hitler

Mussolini ed Hitler
Mussolini ed Hitler: quando la bestia è al potere

Il FASCISMO NON PASSERA'

Il FASCISMO NON PASSERA'
Oggi il fascismo è già al governo con nome diverso

Giù le mani da internet

Giù le mani da internet
La rete è libertà e non va limitata

ORFANI DI STATO

ORFANI DI STATO
OPPORTUNITÀ NEGATE AI FIGLI DEI SEPARATI a prescindere, quale danno generale di un conflitto alimentato dallo stato

Bordello legale Berlinese

Bordello legale Berlinese
Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?

Quarto stato

Quarto stato
L’avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la sorgente luminosa simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro”. - Giuseppe Pellizza da Volpedo

Intercettazioni

Intercettazioni
Il pretesto sempre lo stesso: la sicurezza a scapito della privacy

donna decapita uomo

donna decapita uomo
Violenza femminile diversa da quella maschile, ma molto più grave.

visite giornaliere e codici aggiunti

Coraggio, non siamo in Iran !

Ho notato che v’è ritrosia nel commentare ed identificarsi partecipando a questo blog, nell’erronea convinzione che lo stesso sia un contenitore di presunti illeciti penalmente rilevanti. Ebbene, ciò non è in quanto tutto rientra nel dettato Costituzionale in materia di libera e democratica espressione del proprio pensiero, non fa nomi e non contiene ingiurie diffamazioni o calunnie.
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.

Aforismi personali e non

- Gli uomini rincorrono il denaro per avere le donne; le donne rincorrono gli uomini per avere il denaro. (giosinoi)

- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)

- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)

- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)

- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)

- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.

- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)

- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)

- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)

- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)

Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)