TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI

NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica


LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.


NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI LA BILANCIA DIPENDE DA CHI LA TIENE IN MANO, A SECONDA DI COME E' FATTA LA BILANCIA DI QUEL GIUDICE.

La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.


Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.

A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI

Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.

dimenticavo: DIFENDETEVI DALLA DITTATURA GIUDIZIARIA, COMPRATE A DEBITO E FATE SCOMPARIRE LE SOSTANZE, assegneranno alle mogli debiti che non pagherete se non vi danno i figli!


martedì

CEDU Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n° 11 firmato a Strasburgo

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CEDU - CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI UMANI

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n° 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998

Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990.
Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore.
Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell’Uomo Novembre 1998

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (ROMA, 4.XI.1950)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 . Obbligo di rispettare i Diritti dell’Uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 . DIRITTI E LIBERTÀ
Articolo 2 . Diritto alla vita
1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

Articolo 3 . Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 . Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3 Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
- a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 . Diritto alla libertà e alla sicurezza
1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.
4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 . Diritto a un equo processo
1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 . Nulla poena sine lege
1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 . Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 . Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 . Libertà di espressione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 . Libertà di riunione e di associazione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2 L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

Articolo 12 . Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

Articolo 13 . Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 . Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 . Deroga in caso di stato d’urgenza
1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 . Restrizioni all’attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 17 . Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 . Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II . CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO


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CAMPAGNE DI ODIO SESSISTA: si dà per scontato il popolo, incapace desiderato analfabeta cui affidasi l’autodifesa, ne comprenda le perverse meccaniche

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ISTIGAZIONE ALLE FALSE DENUNCE DI VIOLENZA: SESSISMO DISCRIMINANTE ANTI MASCHLE tutto italiano con campagne lucrative di odio sociale

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“SPAZIO” ALLA DONNA significa permetterle di trascinarti in tribunale ove ti annullano e sei ridotto a chiedere i tuoi diritti come chiedere un favore

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INNOCENTE,PER UNA FALSA ACCUSA DI STUPRO, gli fanno pagare i 3 anni di galera ke si è fatto. Diciamo SI a provare la certezza del REATO.

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Vittima di false accuse di stupro deve pagare 12,500 sterline per il vitto e alloggio in carcere
1 gennaio 2008 The daily Mail di Sam Greenhill
Un uomo ingiustamente imprigionato quando una donna gridò allo stupro non è riuscito ad evitare di pagare 12,500 sterline [NdR. circa 16.700 euro] per il suo "vitto e alloggio" mentre era in galera.
Warren Blackwell, 38 anni, ha speso tre anni in carcere perchè venne dichiarato colpevole di stupro, finchè la sua 'vittima' non è stata scoperta essere una fantasista.
http://www.facebook.com/topic.php?topic=11690&uid=219909035259

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venerdì

COSTITUZIONE ED OGNI LEGGE IMPONE RESTITUZIONE INCONDIZIONATA FIGLI AL PADRE. “interesse del minore” devastante richiede prove e gravità verificate

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AUTONOMIA NON SIGNIFICA IMPUNITA’: licenziare e processare I giudici che danneggiano furbamente la cittadinanza è un dovere civico imprescindibile

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LA TV PERSUADE ININTERROTTAMENTE IGNORANTI PASSIVI con risorse ricavate dal commercio; internet, giornali e passaparola si spengono se non alimentati

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PICCHIATA E RAPITA AVVOCATA DELL’ASSOCIAZIONE SOS PAPÀ. Parigi,vendetta delle donne: Pascaline Saint-Arroman Petroff è paladina affidamento congiunto

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Rapita perché ha difeso il marito della sequestratrice accusato di reati sessuali sulla figlia
"Ogni papà deve avere gli stessi diritti della mamma". Pascaline Saint-Arroman Petroff ha ancora sulla homepage del suo sito l'elogio della "cogenitorialità".
Questa avvocatessa parigina è famosa per essere una paladina dell'affidamento congiunto dei bambini in caso di divorzio, insieme al marito ha fondato un'associazione per i diritti dei padri, Sos Papà, ed è autrice di diversi libri sulla risoluzione dei "conflitti in famiglia".
Non poteva certo immaginare che con la sua battaglia avrebbe rischiato la vita. Presa in ostaggio per un giorno e mezzo, legata, imbavagliata e poi abbandonata al gelo in un bosco vicino alla capitale. "Volevano uccidermi lentamente" ha raccontato alla polizia.
continua la lettura:
http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/esteri/francia-rapita-avvocato/francia-rapita-avvocato/francia-rapita-avvocato.html

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Separazione forzata dal padre "SU PAROLA" materna: Ingiusto favoreggiamento e protezione giudiziaria alle donne, PERSECUZIONE INCOSTITUZIONALE UOMINI

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p2 - giovane papà rapito di sua figlia .. (TG5 21/12/09)
l'invadenza dei tribunali/servizisociali uniti ai poteri dei centri donna, risultato:
giovane papà e figlia di 6 anni separati forzatamente da 3 mesi "SU PAROLA" materna
firmate la petizione http://www.liberatemichelle.org/


p1 - giovane papà rapito di sua figlia .. (RAI1 2/11/09)
l'invadenza dei tribunali/servizisociali uniti ai poteri dei centri donna, risultato:
giovane papà e figlia di 6 anni separati forzatamente "SU PAROLA" materna
firmate la petizione http://www.liberatemichelle.org/
Nota: I centri “antiviolenza” non funzionano affatto benissimo: sono fondati sulle false accuse e calunnie femminili.


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Di Pietro: Bossi disse che la vita di un pm che indagava sulla Lega valeva quanto una cartuccia...a mezzo Tv: beccherà l'ergastolo?Io dico MERITEREBBE

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SITUAZIONI INDENUNCIABILI possono emergere solo grazie all’ANONIMATO IN RETE;di contro solo misere ingiurie e minacce innocue a ledere la società

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Schifani: «Serve una legge contro la violenza sul web». Il presidente del Senato: «Il riferimento sia la libertà di espressione, ma bisogna intervenire»
Il cdm rinvia il ddl su manifestazioni e internet. Bersani: «Sono perplesso»

INTERNET DA' FASTIDIO AL POTERE IMPERIALISTA ITALIANO PERCHE' NON RIESCONO A CONTROLLARE LA RETE. QUINDI VA LIMITATA E CHIUSA!



http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_17/schifani_legge_violenza_web_390860b0-eb0a-11de-9f53-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano

HANNO UN TERRORE FOTTUTO DEL WEB, non riescono a tenere ferme le informazioni, non riescono a criptare ed eliminare le verità in alcun modo, ogni balla che viene detta dal regime berlusconiana e della finta sinistra viene sputtanata nel di pochi click...
Un sacco di fatica per detenere una tv spazzatura come Rete 4 ed il suo servo direttore al tg di partito, un sacco di escamotage per piazzare minzolini, altrettanto per rinnovare la direzione del giornalino di partito.
Tutto rischia di essere inutile con il web, una frangia sempre maggiore di persone attinge ad informazioni su internet, volente (perchè si informa), oppure nolente perchè gli amici su facebook condividono, su un forum che nulla ha a che vedere, qualcuno discute e cominciano ad uscire dall’ignoranza in cui lo stato ci ha relegato programmaticamente....
Dal web poi è partito il successo del fatto quotidiano e dell'altro nemico Di Pietro, estremamente qualificato ad esporre fatti credibili... si affannano a cercare di sputtanarlo perchè è l’unica opposizione ed è quello che fa più paura: se non ne avessero una fottuta paura lo ignorerebbero, come fino ad ora hanno fatto con internet – anzi tentato di fare -.

Claudio Messora su TGR NEAPOLIS RAI 3


La Costituzione e le regole del Web 2.0 - La Carta offre già tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti
Libertà di comunicazione e Costituzione - La “libertà di comunicazione” è disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l’art. 15 e l’art. 21.

La prima norma costituzionale – l’art. 15 – riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale – l’art. 21 – riconosce a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realtà ciò non è vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cioè di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L’art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volontà soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non è idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell’art. 21 ed è considerata comunicazione al pubblico.

I limiti alla censura - Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell’art. 15, il Costituente ha previsto che la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cioè previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice “con le garanzie previste dalla Legge”

Per riprendere la definizione di Marco Gambaro, la Costituzione prevede, quindi, che per le comunicazioni interpersonali siano possibili solo limitazioni ex post, nel senso di successive all’autorizzazione del giudice. Nell’art. 21 il Costituente ha dettato una disciplina più complessa. Il primo e l’ultimo comma (il sesto) della norma sono dedicati in generale alle comunicazioni al pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, mentre gli altri commi riguardano specificamente la libertà di stampa. I limiti comuni sono quello esplicito del buon costume (da intendersi però come limitato alla sfera del pudore sessuale) e quelli impliciti ricavabili da altre norme costituzionali. Tra i limiti impliciti occorre ricordare i limiti personali cioè quelli derivanti dalla protezione dell’individuo che la Costituzione garantisce in altre norme (il limite dell’onore, della reputazione, della riservatezza, dell’identità personale) ed i limiti “pubblicistici” cioè derivanti dalla protezione costituzionale di finalità ed interessi collettivi (il limite dell’ordine pubblico, dell’esigenze di giustizia, della salvaguardia delle istituzioni e dei segreti).

Per limitare le manifestazioni contrarie al buon costume (e per analogia quelle che oltrepassano i cd. limiti impliciti) la norma costituzionale prevede che la legge possa stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere”. In questi casi, dunque, il Legislatore può prevedere anche meccanismi di controllo amministrativo ex ante. Fermo restando, però, che quando la libertà di manifestazione del pensiero diventa libertà di cronaca, essa gode di uno spazio di libertà maggiore come riconosciuto da costante giurisprudenza.

Per quanto riguarda, invece, specificamente l’attività di stampa (da intendersi pacificamente sia in forma tradizionale sia in forma on line) l’art. 21 Cost. ha espressamente vietato qualsiasi tipo di autorizzazione e censura. Così facendo ha quindi vietato qualsiasi atto limitativo preventivo o “ex ante”. In più, la Costituzione ha disciplinato dettagliatamente anche i provvedimenti ex post – e precisamente il sequestro degli stampati nel caso di delitti – ricorrendo anche in questo caso al doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, vale a dire subordinando – come per l’art. 15 – la limitazione ex post della libertà all’atto motivato del giudice sulla base di una legge. Solo, in via assolutamente eccezionale, la Costituzione consente, infine, il sequestro da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la previa autorizzazione del giudice, ma prevedendo che il provvedimento di sequestro sia portato dinnanzi al giudice entro ventiquattro ore e confermato nelle successive ventiquattro ore.

Comunicazione "chiusa" e "aperta" - Sulla base di quanto argomentato partendo dalle norme costituzionali si possono trarre due conclusioni. La prima conclusione è l’assoluta necessità di distinguere per ogni tipo di comunicazione il paradigma costituzionale di riferimento. Questa distinzione abbastanza semplice con riferimento ai tradizionali mezzi di comunicazione diviene, come avverte anche Marco Pratellesi, estremamente difficoltosa al tempo del web 2.0, dei social network, delle chat e dei social group. Per cui può facilmente accadere che l’utente non sappia (ed in taluni casi non possa conoscere) se la conversazione alla quale partecipa è una comunicazione chiusa oppure una comunicazione al pubblico.

Se ad esempio si chiede l’iscrizione ad un forum chiuso, ma l’autorizzazione è automatica si può ancora ritenere di star conversando tra un numero determinato di soggetti? Oppure se ci si iscrive ad un social group del quale si conoscono i partecipanti solo attraverso il loro nickname si dovrà considerare le proprie comunicazioni come rivolte al pubblico ? Ancora cosa accade se si partecipa ad una conversazione tra amici e poi l’amministratore del gruppo apre la conversazione a tutti ?

Questa difficoltà sul lato utente si amplia se ci si mette dalla parte del legislatore. Qualora il Legislatore decidesse, infatti, di intervenire dovrebbe adottare necessariamente una disciplina estremamente tecnica e minuziosa. Inoltre, dovrebbe – e questo appare difficilmente realizzabile – aggiornarla continuamente in una corsa (persa in partenza) contro il cambiamento tecnologico. Se anche si provasse questa strada, il risultato potrebbe essere una iper-normazione dei servizi del web 2.0, che presumibilmente non ne scoraggerebbe l’utilizzo, ma condurrebbe inevitabilmente all’elaborazione di condizioni di utilizzo complicate. Insomma l’iper-normazione si scaricherebbe sugli utenti che dovrebbero sottoscrivere ed approvare lunghe condizioni di utilizzo senza comprenderne appieno il significato, sempre che effettivamente decidano di leggerle.

La seconda conclusione è che la nostra Costituzione esprime un deciso favor (che per la verità è quasi sempre un obbligo) per interventi ex post di limitazione delle comunicazioni sia che si tratti di comunicazioni interpersonali sia che si tratti di comunicazioni al pubblico. Il che significa che il Legislatore qualora decidesse di intervenire dovrebbe sempre valutare con estrema attenzione quando è possibile prevedere un controllo ed una limitazione ex ante delle comunicazioni sul web e come è possibile articolare l’intervento ed il controllo nel rispetto dei diritti costituzionali degli utenti (ivi compresa la loro privacy).

Cosa si può fare, dunque, per arginare il fenomeno di deresponsabilizzazione che sembra emergere dall’utilizzo dei social forum e, più in generale, del web 2.0? Come è già stato detto occorre seguire la strada, anche indicata dal Ministro Maroni e, peraltro in parte già intrapresa, del dialogo con i fornitori dei servizi. In questo senso, occorre prendere coscienza del fatto che sarebbero necessarie scelte a livello globale, ma che mancando una efficace governance internazionale del settore, non vi è che la strada di lavorare alla definizione di policies di utilizzo dei servizi concordate con i fornitori dei servizi stessi. Occorre, quindi, una continua concertazione tra le autorità nazionali (comunitarie ed internazionali, se possibile) ed i più importanti social networks, i motori di ricerca e più in generale i fornitori dei servizi che caratterizzano il web 2.0. Inoltre, non si può certamente abdicare all’idea che sia possibile sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo dei più moderni sistemi di comunicazione.

Questa strada ha, peraltro, già dato ottimi frutti in materia di privacy. Le raccomandazioni, i decaloghi e le guide rilasciate dall’Autorità per la protezione dati personali italiana e dal network dei garanti europei hanno già contribuito ad un utilizzo più consapevole del mezzo. Se si guarda proprio a Facebook, ci si può facilmente rendere conto di come, rispetto alle origini, il social network consenta oggi agli utenti di alzare ed abbassare discrezionalmente i propri livelli di privacy e di come gli stessi utenti abbiano approfittato di queste nuove opzioni permettendo – ormai nella maggior parte dei casi – solo ai propri amici di vedere il proprio profilo, il proprio status, i propri commenti e le proprie foto. Questo è conseguenza sia dell’accresciuta consapevolezza degli utenti sia dell’attività di sensibilizzazione svolta dall’Autorità di protezione dati ad ogni livello.

La medesima strada può essere seguita – con la partecipazione di tutte le istituzioni, pubbliche e private, e naturalmente degli stakeholders e degli utenti – anche per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’impatto che i commenti lasciati in rete possono avere. Solo a questo punto sarà possibile spiegare loro in maniera convincente, che Internet non è sinonimo di impunità e che un reato rimane tale sia se commesso tradizionalmente sia se commesso sulla rete.
Marco Orofino - docente di "Informazione e Costituzione" alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/costituzione-web-censura-facebook-social-network-marco-orofino_86b96f00-ee22-11de-9127-00144f02aabc.shtml

Carcere fino a 12 anni a chi su internet istiga alla violenza o ne fa apologia
Il disegno di legge presentato dal senatore Lauro (Pdl)
21 dicembre 2009- Chi istiga a commettere delitti contro la vita e l'incolumità delle persone o ne fa apologia, sarà punito con la reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica (internet e social network), la pena è aumentata. È quanto contenuto nel disegno di legge presentato dal senatore Raffaele Lauro (Pdl).
DOPO L'AGGRESSIONE A BERLUSCONI - «L'aggressione a Berlusconi ha evidenziato la necessità di intervenire sul fenomeno diffuso, caratterizzato da esortazioni alla violenza e all'aggressione mediante discorsi, scritti e interventi che, in virtù delle moderne tecnologie informatiche, riescono ad acquisire una rilevanza mediatica significativa», ha spiegato Lauro, secondo il quale «è diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine a utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone con diffamazione, ricatti e ingiurie a sfondo sessuale o razzista. Il legislatore non può più attendere», ha aggiunto il senatore.
USO PATOLOGICO DEL CELLULARE - Lauro ha reso noto inoltre che «insieme con il disegno di legge ho presentato una mozione parlamentare, già sottoscritta da più di 50 senatori di maggioranza e opposizione, per discutere al Senato di cultura informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso patologico del cellulare da parte di giovani e giovanissimi, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni scolastiche».
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/apologia-violenza-internet_6ec8e7d6-ee2c-11de-9127-00144f02aabc.shtml

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domenica

CONTRO PADRI ALTRA DURISSIMA SENTENZA CASSAZIONE PROTEGGE LADRE:Alimenti contro Affido Condiviso, ma adempienti al contrario non hanno diritto figli

240° post
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Se non pago non devo avere i figli, ma se pago comunque non li devo avere, e di motivi a migliaia le donne e la magistratura collusa ne trovano quanti ne inventano.
Insomma, nemmeno la possibilità di avere un margine di autorità nei confronti delle sequestratrici, in assenza totale di qualsiasi tutela dello stato in favore dei minori.
Anzi, forca, ghigliottina, allontanamento, annullamento del padre che non serve a niente se non ad arricchire la mantenuta.

Perde il diritto all’affido condiviso chi non versa il mantenimento ai figli

VENERDI' 18 DICEMBRE 2009 - Il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affido condiviso. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.

La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
http://www.cassazione.net/perde-il-diritto-all-affido-condiviso-chi-non-versa-il-mantenimento-ai-figli-p1118.html


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sabato

Italia arretrata sui valori umani e sociali: nostre TV sono protettrici donne, mentre altrove TV già denunciano matriarcato false violenze misandria

239° post
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Usa, mamma scrive su Twitter: «Il mio bambino di due anni è appena annegato». Esplode la polemica in Rete: «Se si fosse occupata di più di lui non sarebbe morto». Ma la polizia la scagiona
NEW YORK 18 dicembre 2009 – Il bimbo di due anni era appena annegato nella piscina di casa quando sua madre, una blogger sfegatata, è corsa ad annunciarlo «in diretta» ai suoi oltre 5.000 seguaci su Twitter, scatenando un putiferio di polemiche negli Stati Uniti. Protagonista dell’incredibile vicenda è la 37enne Shellie Ross di Merritt Island, in Florida, nota alla blogosfera come @Military_Mom. La donna scrive sul blog Momdot.com, dove racconta la sua esperienza di madre di 4 figli e moglie di un militare. Il marito, Steve Ross, ha 39 anni ed è un sergente nella base aeronautica di Patrick, vicino a Cape Canaveral. «Per favore pregate come non avete mai fatto, perché il mio bambino di due anni è caduto nella piscina, aveva «cinguettato» Shellie ai suoi contatti alle 18.12 di lunedì, mezz’ora dopo che i paramedici erano arrivati a casa sua.
Ma alle 17. 23 era toccato al figlio undicenne, Ross, chiamare il numero telefonico d'emergenza per avvertire che il fratellino Bryson giaceva riverso nella piscina di casa, privo di coscienza. Appena un minuto prima, la Ross, che stava pulendo delle gabbie per uccellini, aveva commentato su Twitter che la «nebbia si era infittita» e che «gli uccellini, spaventati, erano rientrati nelle loro casette». Cinque ore dopo che il figlio era stato dichiarato morto, la Ross è corsa a pubblicare una foto del bambino morto nel servizio di microblogging.
L’ondate di indignazione è stata immediata. «Non posso credere che una mamma riesca a scrivere su Twitter quando suo figlio è appena morto», ha tuonato la scrittrice e blogger Madison McGraw, che ha chiesto via Twitter a numerosi media di verificare la notizia della morte di Bryson. E notando che tra le 8.37 e le 17.22 la Ross aveva messo 74 post su Twitter, ha aggiunto: «Se avesse interagito col figlio con la stessa frequenza con cui scrive su Twitter, il piccolo sarebbe ancora vivo». In risposta alle polemiche, la Ross ha reagito con insulti: «Chiunque mi critica è un microcefalo e merita di marcire all'inferno», ha replicato. E ha aggiunto che «queste persone cercano solo di fare pubblicità ai propri blog». Infine, alla McGraw, la Ross ha mandato un messaggio chiedendole «se ha un cuore».
Psicologi ed esperti di comunicazione hanno espresso sconcerto misto ad indignazione. «E’difficile capire come uno si possa mettere al computer o al cellulare per scrivere un messaggio in un momento tanto sconvolgente quanto la morte di un figlio», ha puntato il dito Lisa Neal Gualtieri, docente di medicina della comunicazione alla Tufts University di Boston. Ma la nota educatrice e psicologa Naomi Zikmund-Fisher la difende. «Quando qualcosa di orribile ci accade, è come se il mondo per noi finisse», teorizza dal suo blog. «In questi momenti è normale dedicarsi ad attività che ci danno un senso di normalità. Shellie Ross ha chiesto aiuto alle prime persone cui ha pensato - aggiunge -, anomalo non è il suo comportamento ma la situazione in cui è stata catapultata».
Nel frattempo le autorità hanno escluso la responsabilità della Ross nel decesso del piccolo Bryson. «Il fatto che lei stesse su Twitter non ha nulla a che fare con la morte del figlio», ha detto Joe Martin, un agente della squadra omicidi dell’ufficio dello Sceriffo della Contea di Brevard. «E’ stato un incidente, Punto e basta». Ma sul Web la polemica continua.
Alessandra Farkas
http://www.corriere.it/esteri/09_dicembre_18/farkas_308cb74c-ec1d-11de-b41e-00144f02aabc.shtml

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L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)

L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Privilegi, carriere misfatti e fatturati da multinazionale

Magistrati l'Ultracasta

Magistrati l'Ultracasta
Mazzette, errori e molestie: i magistrati non pagano mai - libro di Stefano Livadiotti

Così mi sento donna: aggressiva

Così mi sento donna: aggressiva
Così le abbiamo volute, e così ce le siamo ritrovate.

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA

CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Vaticano beffardo complice uso immorale del sacramento. Non annulla nozze e recita buonismo a favore donne ladre

Anti-Italiani vs Anti-Americani:

Anti-Italiani vs Anti-Americani:
innocenti pedine del gioco di potere

Sequestri di stato sui minori

Sequestri di stato sui minori
Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI

abu_ghraib_iraq_torture

abu_ghraib_iraq_torture
DOLCEZZA femminile e bontà interiore da certificare in tribunale

Abu Ghraib: donne libere dall'educazione

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.

LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Padre, basta la calunnia femminile che diventi inidoneo e pericoloso, e non meriti i figli secondo legge

Madri assassine

Madri assassine
MAGISTRATURA PROMUOVE CRIMINI DONNE: esprimono sistema Italia marcio alle fondamenta, laddove nemmeno la Costituzione manipolabile basta a difenderci

Papà c'era

Papà c'era
Ma dopo, ci penseranno i magistrati a rimborsare le opportunità e l felicità persa dai minori?

DDl Garfagna prostitute al Parlamento

Mussolini ed Hitler

Mussolini ed Hitler
Mussolini ed Hitler: quando la bestia è al potere

Il FASCISMO NON PASSERA'

Il FASCISMO NON PASSERA'
Oggi il fascismo è già al governo con nome diverso

Giù le mani da internet

Giù le mani da internet
La rete è libertà e non va limitata

ORFANI DI STATO

ORFANI DI STATO
OPPORTUNITÀ NEGATE AI FIGLI DEI SEPARATI a prescindere, quale danno generale di un conflitto alimentato dallo stato

Bordello legale Berlinese

Bordello legale Berlinese
Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?

Quarto stato

Quarto stato
L’avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la sorgente luminosa simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro”. - Giuseppe Pellizza da Volpedo

Intercettazioni

Intercettazioni
Il pretesto sempre lo stesso: la sicurezza a scapito della privacy

donna decapita uomo

donna decapita uomo
Violenza femminile diversa da quella maschile, ma molto più grave.

visite giornaliere e codici aggiunti

Coraggio, non siamo in Iran !

Ho notato che v’è ritrosia nel commentare ed identificarsi partecipando a questo blog, nell’erronea convinzione che lo stesso sia un contenitore di presunti illeciti penalmente rilevanti. Ebbene, ciò non è in quanto tutto rientra nel dettato Costituzionale in materia di libera e democratica espressione del proprio pensiero, non fa nomi e non contiene ingiurie diffamazioni o calunnie.
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.

Aforismi personali e non

- Gli uomini rincorrono il denaro per avere le donne; le donne rincorrono gli uomini per avere il denaro. (giosinoi)

- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)

- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)

- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)

- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)

- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.

- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)

- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)

- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)

- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)

Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)