TRIBUNALE DEI MINORI DI NAPOLI = ARMA DI DISTRUZIONE FAMILIARE, LUOGHI DI ANNULLAMENTO DEI PADRI
NON ABBIAMO ALCUNA FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA CHE VIOLA MANIFESTAMENTE IL DIRITTO: tiriamo fuori il conflitto dei genitori dai tribunali civili e minorili che lucrano sui minori: usano motivazioni false ed inesistenti nella realtà fenomenica
LEGALIZZAZIONE DEL SEQUESTRO DEI BAMBINI, SECONDO L’ASSURDO ILLEGALE PRINCIPIO CHE INTERESSE DEL FIGLIO È NEGARGLI IMMOTIVATAMENTE IL PADRE, SEQUESTRANDOGLIELO ED INSEGNANDO A MANCARGLI DI RISPETTO (P.A.S.), NONCHE’ INNESCANDO DOLOSAMENTE IL DISAGIO E L’ODIO IRREPARABILE TRA I COMPONENTI FAMILIARI - BASTA LASCIARE LA MADRE ALIENANTE LIBERA INDISTURBATA DI RECIDERE IL LEGAME PATERNO, RENDENDO PADRE E FIGLI ESTRANEI E FUTURI INCOMUNICATIVI NEMICI.
NON POTENDO INTERVENIRE SUL CSM, DOBBIAMO INTERVENIRE SULLE LEGGI UNA AD UNA PER ELIMINARE QUEI CRITERI DISCREZIONALI EFFETTO DEI VUOTI LEGISLATIVI E DELLE OMISSIONI USATI DALLA DITTATURA, PER CUI
La legge DISAPPLICATA impedisce la DIFESA DEI PADRI dall’ALTERAZIONE del SISTEMA GIUDIZIARIO in materia di famiglia, dalle FEMMINE DELINQUENZIALI, dalle MAGISTRATE SESSISTE, dai VECCHI PROTETTORI EX-PADRONI PENTITI, dai BIGOTTI, dai SEMI-MASCHI CORTIGIANI IN DIVISA, dai MILLE INGIUSTI PRIVILEGI DI CUI GODONO INCOSTITUZIONALMENTE le donne.
Paradosso : La vostra richiesta di giustizia si volge agli operatori che assecondano manifestamente i desideri irrazionali della madre, le cui “resistenze culturali” (ndr. tendenze ed opinioni personali non terze) sono favorite da oggettive difficolta`di lettura del testo, profittando della mancanza in alcuni fondamentali passaggi riguardanti la inequivoca prescrittivita`delle norme.
A TAL PUNTO IL CITTADINO SI ACCORGE CHE TUTTE LE TASSE PAGATE IN UNA VITA SONO STATE LETTERALMENTE RUBATE DA UNO STATO IN CUI E’ IMPOSSIBILE IDENTIFICARSI
Solo perchè MASCHI sarete CRIMINALIZZATI, DERUBATI, DISCRIMINATI e DISTRUTTI mediante semplici pretesti istigati proprio dai giudici.
giovedì
Mancano i soldi?I Comuni rimediano con multe stradali (Corriere della sera 24.01.10). Nel 2008 ne sono state fatte 12,6 milioni:una vera tassa occulta
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Ogni italiano munito di patente ha pagato in media 76 euro, ogni vigile ha compilato verbali per 43 mila euro.
(vedi 67° post http://giosinoi.blogspot.com/2009/08/lotta-allevasione-fiscale-e-lotta.html )
ROMA - I Comuni italiani fanno cassa con le multe stradali, che fruttano di più delle addizionali Irpef. Il risultato è che gli italiani pagano una vera e propria tassa occulta. È quanto emerge da un'indagine condotta dall'Adnkronos consultando i bilanci dei Comuni italiani. Nel 2008 sono state fatte 12,6 milioni di multe, 1.427 all'ora e 24 al minuto. Ogni italiano munito di patente ha pagato in media 76 euro mentre ogni vigile ha compilato verbali per 43 mila euro.
VOCE IRRINUNCIABILE - Le entrate per le infrazioni degli automobilisti sono infatti una voce irrinunciabile per far quadrare i conti e le amministrazioni comunali indicano in bella evidenza il gettito previsto per i prossimi esercizi nei bilanci di previsione. Una cifra crescente che viene stimata tenendo conto delle entrate degli anni precedenti e, soprattutto, delle voci di spesa da compensare. Il Comune di Verona, per esempio, dalla vo¬ce «sanzioni al codice della stra¬da» conta di in¬cassare quest'anno 13,2 milioni di euro contro i 10 milioni del 2009. Il Comune di Salerno prevede un aumento del gettito delle multe che pas¬sa dagli 11 milioni del 2009 ai 15 milioni del 2010. E la tendenza rimane inalterata se, invece dei Comuni più grandi, si prendono in considerazione quelli minori.
QUADRATURA DEI BILANCI - Il meccanismo favorisce evidenti forzature. Se al 30 giugno le multe incassate sono inferiori alla cifra indicata nei bilanci di previsione, nella seconda parte dell'anno si trova il modo di «far quadrare i bilanci». In tutti i bilanci dei principali Comuni italiani, andando a scomporre il flusso delle entrate da sanzione del codice della strada, si evidenzia un aumento consistente delle multe comminate nella seconda parte dell'anno.
VIOLATA LA LEGGE - L'articolo 208 del Codice della strada prevede che i proventi delle multe vadano reinvestiti in attività a favore della sicurezza e della prevezione degli incidenti stradali. Una prescrizione che viene spesso disattesa. Come evidenzia uno studio della Fondazione Caracciolo dell'Aci sui piccoli Comuni e polizie locali: «il 50% dei Comuni non utilizza le risorse derivanti da suddetti proventi come previsto per legge». Altrettanto evidente è la mancata applicazione della direttiva Maroni del 14 agosto 2009, che impone di installare gli autovelox su strade ad alto rischio di incidenti.
TRUFFE - Cresce anche il rischio di truffe ai danni degli automobilisti. Come nel caso dei sensori collocati sui semafori: la Cassazione con una sentenza del 30 ottobre 2009 ha dichiarato nulle le multe in caso di assenza del vigile urbano. Ma i verbali continuano ad arrivare. Basta aver oltrepassato un incrocio con il rosso scattato da 4 decimi di secondo su una strada congestionata con la circolazione che procede a passo d'uomo, per subire una multa di 160 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente.
PIÙ CARE - Dal 1° gennaio 2009 sono aumentati gli importi previsti per violazione del Codice della stada:
- divieto di sosta da 36 a 38 euro
- divieto sosta con pericolo da 74 a 78 euro
- eccesso di velocità fino a 10 km/ora da 36 a 38 euro
- eccesso di velocità tra 11 e 40 km/ora da 148 a 155 euro
- mancato uso cinture sicurezza o seggiolini da 148 a 155 euro
- sorpasso vietato semplice da 70 a 74 euro
- sorpasso vietato con pericolo da 143 a 150 euro
- sorpasso vietato con veicoli pesanti da 281 a 295 euro
- passare col semaforo rosso da 143 a 150 euro
- violazione generica della segnaletica da 36 a 38 euro
- mancata precedenza a incroci da 143 a 150 euro
- guida in stato ebbrezza da 500 a 12 mila euro
- guida sotto effetto stupefacenti da 1.500 a 12 mila euro. (fonte: Adnkronos)
http://www.corriere.it/cronache/10_gennaio_24/multe-comuni-tassa_3c496134-08fb-11df-a931-00144f02aabe.shtml
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lunedì
AUTOMATISMI GIURIDICI DANNOSI DA DISCREZIONALITÀ:se non limitabile potere magistrati, forzarli a operare per attenuarne effetti lesivi su tutti noi
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Tutti noi siamo gli INDIFENDIBILI DAGLI ABUSI GIUDIZIARIO E DELL'ORDINE COSTITUITO, VERO CHE NESSUN MINISTERIALE SI DEGNA DI CONTROLLARE LA VERIDICITA' DELLE PROTESTE DEI CITTADINI LESI DAI PROVVEDIMENTI INCOSTITUZIONALI.
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ANONIMATO è principale difesa di noi deboli dagli abusi storici dell’ordine costituito. Persecuzioni costrette a limitarsi al lavoro individualizzato
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GIUDICI NON SONO PALADINI LEGALITÀ: ottimo ridurre poteri incontrollabili magistratura, usati tecnicamente per eludere costituzione e leggi
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Gli impiegati statali, sappiamo tutti spesso assunti per canali irrituali come costume italiano, hanno il piccolo neo di valere sempre un tantino meno di quello che sono pagati.
Nel caso dei magistrati, chi può negare che essi ed esse non siano affatto terzi in relazione alle cause che trattano?
Chi può garantire il cittadino che in particolari cause non abbiano la propria visione “soggettiva”, che si porrà quindi come una sentenza pregiudiziale solamente da raggiungere con la successiva scrittura delle quattro chiacchiere “sentenza” magari scopiazzate?
Chi ci garantisce e che mezzi di difesa abbiamo contro tali abusi non denunciabili (e nemmeno rilevabili, tanto fa scandalo accusare un giudice, figuriamoci se poi punibili!), cioè avverso le capacità tecniche dei gruppi di potere imperversanti nella magistratura, che altresì forniscono indirizzi – obiettivo con cui omologare il comportamento della cittadinanza?
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venerdì
PROCESSO BREVE: perché È GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE GIUSTO e perché no. I Magistrati sono più pericolosi dei Mafiosi
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Come il giusto processo riconosceva il diritto ad una durata ragionevole, con la pecca di risarcire un danno già avvenuto e non impedito – previo ulteriore processo come scalino al riconoscimento del diritto - , ORA SI TRATTA DI AUTOMATIZZARE IL DIRITTO A NON SUBIRE L’INCAPACITÀ DEGLI IMPIEGATI STATALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, OVVERO DI QUEI RACCOMANDATI DI CASTA CHE SI FREGIANO DI IMMUNITÀ ED IRRESPONSABILITÀ DI STATO.
Cosa è più grave tra un buco di debito pro capite di € 30.000,00 neonati compresi, o la possibilità di essere perseguitati a vita e senza difese dal sistema giudiziario in cerca di carriere e denaro, 90% di innocenti compresi ?
E per di più il debito publico non è stato formato tutto da Berlusconi, ma dai politici tutti nominati dal menefreghismo popolare, nepotismo, clientelarità ed assenza di rispetto per la Costituzione vista l’indifferenza ai fatti della politica, dal come la vedeva Calamandrei.
E per di più i mafiosi li hanno permessi loro, con la loro incapacità e la loro inefficiente secolare connivenza, ed ora si vorrebbero ergere a paladini della “loro” legalità impunibile ad castam ..
Meglio preoccuparsi dei mafiosi solo dopo essersi difesi dalle forze imbattibili dell’ordine costituito: i primi sono comunque e sempre perseguibili.
RESTA SEMPRE IL PASSO ERADICANTE E COSTITUZIONALE DA FARE, CIOÈ LICENZIARE E PROCESSARE I MAGISTRATI CHE HANNO COSCIENTEMENTE DANNEGGIATO CITTADINI E MINORI INERMI!
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sabato
GLI UOMINI COMUNICANO CON LE DONNE PER POTERLE PORTARE A LETTO. LE DONNE VANNO A LETTO CON GLI UOMINI PER POTERLI RAGGIRARE E USURPARE
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Se le leggi e le sentenze delle Corti Supreme impediscono di fatto una parità tra uomini e donne, privilegiando queste ultime nelle aule dei tribunali, allora è il momento di chiedere al Parlamento di cambiare radicalmente le leggi per ripristinare la parità e la giusta legalità non distorta
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MODIFICARE 317-bis cc.“Esercizio della potestà”:PERICOLO DI PREGIUDIZIO INVENTATO! bisogna CERTIFICARE DANNO PER PROLE PRIMA DI ALLONTANARE I PADRI
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venerdì
DISCRIMINAZIONE SESSISTA CONTENUTA GIA’ in art. Art. 317-bis Esercizio della potestà: spetta congiuntamente a entrambi (solo) qualora siano conviventi
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Questo articolo è INCOSTITUZIONALE ai sensi dell’art. 3 della COSTITUZIONE, nella misura in cui discrimina il genere umano in base al solo sesso, in quanto il minore non ha alcun interesse a perdere un genitore e la sua Potestà!
TUTTI I CITTADINI SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONE DI SESSO ....
TUTTE LE CHIACCHIERE GIURIDICHE SCRITTE NEI CODICI (che, come le altre leggi, sono di rango inferiore alla Costituzione, ed ottenute per manovre politiche per niente chiare all’elettorato) PORTANO COMUNQUE ALL’ESCLUSIONE DEL PADRE PER CAVILLO LEGALE CONFERMATO DALLE CORTI SUPREME
Art. 317-bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale (250) spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore (147, 261).
http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile_-_Libro_Primo/Titolo_IX#Art._330_Decadenza_dalla_potest.C3.A0_sui_figli
L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI.
Fondamento e criteri di applicazione. (di Carmelo Padalino)
SOMMARIO: 1. Presupposto immanente. – 2. Proposte di modifica. – 3. Profili processuali.
1. PRESUPPOSTO IMMANENTE.
In ipotesi di cessazione del rapporto di convivenza more uxorio, per volontà di uno o di entrambi i
conviventi, è necessario l’intervento del Giudice minorile per stabilire presso chi deve stare il figlio comune?
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso la necessità di un simile intervento, sul rilievo che: «le disposizioni del
giudice, diverse rispetto alla regolamentazione legale (art. 317 bis comma secondo) possano essere prese su richiesta di uno dei genitorio di altri parenti o del P.M., e solo quando la situazione appaia esserepregiudizievole all’interesse del figlio minore (in applicazione o diretta od analogica dell’art. 330 e segg. cod. civ.)» (Cassazione, sezioni unite, 20 aprile 1991 n. 4273, in Giust. civ., 1991, I, 2998).
Ne consegue che, in tema di regolamentazione/modulazione della potestà genitoriale (tra cui va incluso il provvedimento di affidamento dei figli naturali), l’intervento del Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis Cc, è sempre subordinato alla sussistenza di un pericolo, anche solo potenziale, di pregiudizio per la prole, che costituisce un presupposto immanente a qualunque intervento richiesto al Giudice minorile (cfr., da ultimo, Cassazione 16 ottobre 2008 n. 25290, in Famiglia e minori, 2008, 11, 47, con nota di PADALINO).
Tanto è vero ciò che, in una successiva pronuncia, le Sezioni della S.C. hanno affermato che: «nel caso invece di cessazione della
convivenza dei genitori naturali (così come nel caso in cui non abbiano mai convissuto) l’art. 317 bis pone alcuni criteri attributivi
dell’esercizio della potestà e prevede come meramente eventuale e successivo l’intervento del giudice, costruendolo come preordinato a correggere il cattivo funzionamento dei criteri predetti ed eventualmente a stabilire regole alternative, secondo un ampio spettro di ipotesi che arriva fino alla possibilità di escludere entrambi i genitori dall’esercizio della potestà» (Cassazione, sezioni unite, 25 maggio 1993 n. 5847, in Foro it., 1994, I, 1525, con nota di CIPRIANI).
Dunque, l’art. 317-bis Cc non disciplina un procedimento specularmene corrispondente a quello di affidamento dei figli legittimi
previsto, nel giudizio di separazione, dall’art. 155 Cc, ma disciplina un procedimento diretto a sanare situazioni di crisi interessanti il minore, al fine di porre rimedio, attraverso il controllo giudiziario della potestà genitoriale e l’adozione di provvedimenti cautelari e temporanei (volti a disciplinare, in concreto, l’esercizio della potestà), ad una situazione pregiudizievole, anche solo potenzialmente, cui risulta essere esposto il minore.
L’art. 317-bis Cc non può considerarsi separatamente dal sistema generale del controllo giudiziario sulla potestà dei genitori, fissato
dagli articoli 330 e seguenti Cc, in quanto i relativi provvedimenti si pongono ad un livello intermedio fra quelli di decadenza e quelli di limitazione della potestà genitoriale, essendo improntati alla medesima ratio (Cassazione, sezioni unite, 23 ottobre 1986 n. 6220, in Foroit., 1987, I, 3278).
Secondo i giudici di legittimità: «per i figli naturali il controllo è più penetrante, perché le misure che possono essere adottate, in via
preventiva e non soltanto repressiva, possono articolarsi in modo più articolato e graduato rispetto alla decadenza ex art. 330 ed ai provvedimenti “innominati” di cui all’art. 333, fino a giungere – come nel presente caso – all’esclusione dell’esercizio della potestà nei riguardi di entrambi i genitori; misura però che si differenzia dalla decadenza, perché il genitore può conservare i poteri di cui all’ultimo comma, già rammentati. D’altra parte, i provvedimenti ex art. 333 non sempre escludono l’esercizio della potestà, ma possono limitarsi a dare disposizioni puntualmente vincolanti per il suo esercizio» (Cassazione, sezioni unite, n. 6220 del 1986, citata).
Una riprova di tale conclusione è data dal rilievo che un procedimento de potestate iniziato, ad esempio, per la dichiarazione di decadenza può portare all’emanazione di un provvedimento meno grave, ai sensi degli articoli 317-bis o 333 Cc; viceversa, dalla semplice richiesta di affidamento del figlio naturale potrebbe giungersi, nell’ambito del medesimo procedimento, alla decadenza di uno dei genitori dalla potestà.
Sotto il profilo processuale, il procedimento di modulazione/regolamentazione della potestà sui figli naturali (impropriamente
chiamato di «affidamento» degli stessi), in quanto procedimento volto al controllo della potestà genitoriale, è disciplinato dall’art. 336 Cc, posto che, là dove tale disposizione normativa richiama «i provvedimenti di cui ai commi precedenti», deve intendersi riferita – quanto meno in via di interpretazione estensiva – anche al provvedimento reso ai sensi dell’art. 317-bis Cc.
Tale conclusione non può ritenersi inficiata dall’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 54/2006 (che ha esteso ai
«procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» le nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in tema di affidamento condiviso), tenuto conto che tale disposizione normativa: «ha il significato di estendere – all’evidente fine di assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identiche a quelle riconosciute alla filiazione legittima – i nuovi principi e criteri sulla potestà genitoriale e sull’affidamento anche ai figli di genitori non coniugati, senza incidere sui presupposti processuali dei relativi procedimenti, tra i quali la competenza» (Cassazione 3 aprile 2007 n. 8362, in Famiglia e minori, 2007, 5, 15, con
nota di SPINA).
Pertanto, ancora oggi, uno dei presupposti immanenti a qualunque intervento richiesto al Tribunale per i minorenni (tra cui il
provvedimento di «affidamento» dei figli naturali) è costituito dalla sussistenza di un pericolo, anche solo potenziale, di pregiudizio per la prole.
2. PROPOSTE DI MODIFICA.
L’attuale assetto delle competenze in materia di potestà genitoriale, così come risultante a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 e del fondamentale arresto della Cassazione del 3 aprile 2007, n. 8362, è perfettamente armonico e razionale, tenuto conto, per un verso, che attribuisce al Tribunale per i minorenni tutti i procedimenti volti al controllo della potestà genitoriale e che possono recare pregiudizio alla prole (tra cui il procedimento previsto dall’art. 317-bis Cc), e, per altro verso, perché, ad oggi, «l’ordinamento non disciplina espressamente un procedimento di affidamento dei figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, nel caso di rottura della convivenza tra questi» (Cassazione n. 5847 del 1993, citata; nello stesso senso, si veda Cassazione n. 8362 del 2007, citata, secondo cui: «il diritto vivente – nell’assenza di una disposizione
espressamente rivolta a disciplinare un procedimento di affidamento del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, nel
caso di rottura della convivenza tra costoro – ha colto nell’art. 317-bis cod. civ., concernente l’esercizio della potestà sui figli minori riconosciuti da entrambi i genitori naturali, il referente normativo per giustificare l’intervento, sia pure eventuale e successivo, del giudice in materia»).
È significativo, ai fini in esame, che il legislatore, nel disposto dell’art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, facendo riferimento ai «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» (e non già ai procedimenti di «affidamento» dei figli naturali, non essendo previsti in legge), non ha introdotto un nuovo procedimento, ma si è limitato a richiamare procedimenti già esistenti nel nostro ordinamento giuridico, aventi ad oggetto la regolamentazione/modulazione dell’esercizio della potestà parentale sui figli naturali, e, quindi, i procedimenti di cui agli articoli 317-bis e 336 Cc, già di competenza del Tribunale per i minorenni (si veda C. PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, Giappichelli, 2006, 261).
Pertanto, l’eventuale abrogazione dell’articolo 317-bis Cc, attualmente in discussione al Senato della Repubblica (avente come obiettivo «quello di armonizzare l’ordinamento in materia di potestà genitoriale, attraverso la concentrazione delle competenze giurisdizionali in capo al tribunale ordinario», così Relazione al Disegno di legge n. 1211), non determinerebbe lo spostamento della competenza a decidere sull’affidamento dei figli naturali in favore del Tribunale ordinario, non essendo previsto in legge alcun procedimento relativo ai figli di genitori non coniugati – cui fa riferimento l’art. 4, comma 2, della legge n. 54/2006 – che disciplini, dinanzi al Tribunale ordinario, l’affidamento dei figli naturali, ovvero la regolamentazione/modulazione dell’esercizio della potestà sugli stessi.
Né potrebbe sostenersi l’applicazione alle coppie di fatto, nel cui ambito sia nata prole, delle regole processuali previste dagli articoli
706 e seguenti Cpc (come sembrerebbe desumersi dalla citata relazione al disegno di legge, là dove si afferma che l’impianto normativo processuale operato nei giudizi di separazione e divorzio dalle leggi n. 80 del 2005 e n. 54 del 2006 escluderebbe «ogni intromissione della giurisdizione del tribunale per i minorenni»), tenuto conto che «la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti» (Corte costituzionale 13 maggio 1998 n. 166, in Famiglia e diritto, 1998, 205, con nota di CARBONE).
Ciò anche in considerazione del fatto che «diversi sono i presupposti dell’intervento del giudice in ordine alla emanazione dei
provvedimenti riguardo all’affidamento ed al mantenimento dei figli, a seconda che si tratti di crisi dell’unione di fatto e di crisi della famiglia fondata sul matrimonio» (Cassazione n. 8362 del 2007, citata).
Segnatamente, nella separazione personale dei coniugi la causa petendi ed il petitum sono rispettivamente costituiti, in via principale,
dall’esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e dalla pronuncia appunto di separazione (che presuppone, necessariamente, la cessazione della convivenza dei coniugi), cosicché le eventuali statuizioni relative ai figli minori, di cui all’articolo 155 Cc, si inseriscono nel quadro di una consequenziale regolamentazione della vita familiare, per cui, da un lato, vengono ad incidere soltanto sulle «modalità di esercizio» della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima; viceversa, il procedimento per la disciplina della potestà genitoriale, di cui all’articolo 317-bis Cc, fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (causa petendi) ed ha ad oggetto l’emanazione di provvedimenti volti a rimediare a tale situazione (petitum).
Quindi, l’unica conseguenza derivante dall’abrogazione dell’art. 317-bis Cc sarebbe costituita dall’eliminazione dei criteri che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, disciplinano attualmente, ed in assenza di un intervento del Giudice, l’esercizio della potestà sui figli naturali (con evidente vuoto normativo sul punto) e dalla necessità di individuare, in via interpretativa, lo statuto normativo della potestà genitoriale e dell’affidamento dei figli naturali nella crisi della coppia di fatto nella disposizione normativa di cui all’art. 333 Cc, considerato che occorre ricercare i «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», cui fa riferimento all’art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, tra quelli aventi ad oggetto il controllo dell’esercizio della potestà genitoriale sui figli, e, quindi, tra i procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni.
Se è vero che, con i disegni di legge n. 1211 e 1412, «non si intende affatto esautorare il tribunale per i minorenni, giudice altamente
specializzato, ma anzi far sì che restino accorpate nella sua competenza tutte le questioni attinenti le censure alla potestà (articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile» (così Relazione al Disegno di legge n. 1412), l’obiettivo di abrogare l’articolo 317-bis Cc è del tutto incongruo rispetto al fine perseguito, tenuto conto che trattasi di procedimento che rientra, a pieno titolo, nel sistema generale del controllo della potestà genitoriale (non a caso la S.C., nella citata ordinanza n. 8362/2007, ha chiarito che: «l’art. 317-bis cod. civ. conferisce al giudice ampi poteri di disciplinare in concreto l’esercizio della potestà nel modo che meglio corrisponde all’interesse del figlio»).
3. PROFILI PROCESSUALI.
La disciplina processuale dei provvedimenti che regolano/disciplinano la potestà genitoriale (articolo 317- bis Cc) è identica a quella propria degli altri provvedimenti volti al controllo della potestà genitoriale (ossia, l’articolo 330 Cc, che esclude la potestà, nonché l’articolo 333 stesso codice, che limita la potestà); conseguentemente, il procedimento volto all’emanazione dei suddetti provvedimenti si svolgerà nelle forme processuali di cui all’articolo 336 Cc, che si richiama agli articoli 737 e seguenti Cpc (e,
quindi, sui binari di quanto stabilito da tali norme), con applicazione diretta delle «disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio » (articoli 737 – 742-bis Cpc), in quanto compatibili, per colmare le lacune normative presenti nell’articolo 336.
Inoltre, si dovranno applicare direttamente, ex art. 4, comma 2, legge n. 54/2006, le norme processuali contenute nella citata legge che siano compatibili con la specialità del rito che governa il giudizio in esame.
Ne consegue che, nell’ambito del procedimento ex articolo 317-bis Cc, è possibile configurare:
a) l’obbligo di sentire sia il minore che entrambi i genitori (articolo 336, comma 2, Cc);
b) il potere del genitore interessato di chiedere la revoca di deliberazioni anteriori nei suoi confronti (articolo 336, comma 1);
c) il potere del giudice minorile di adottare, ex articolo 336, comma 3, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio (anche di natura patrimoniale, là dove, contestualmente all’affidamento, sia richiesto il mantenimento del figlio; contra, Tribunale per i minorenni di Bologna 1 ottobre 2008, in www.questionididirittodifamiglia.it);
d) i poteri istruttori del giudice (ivi compreso quello di disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dei genitori oggetto di contestazione;
e) i poteri di ascolto del minore;
f) il potere del giudice del procedimento di adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter Cpc;
g) l’assistenza legale dei genitori e del minore (articolo 336, comma 4); h) la legittimazione dei nonni a proporre il ricorso ex articolo 317-bis, e non solo quello per la limitazione o decadenza della potestà dei genitori, al fine di ottenere una regolamentazione dei loro rapporti con i nipoti;
i) la legittimazione del Pubblico Ministero a proporre il relativo ricorso nei confronti di entrambi i genitori ovvero di uno solo di essi, tenuto conto che il provvedimento ex articolo 317- bis Cc viene emanato nell’ambito di un controllo penetrante sulla potestà genitoriale, che potrebbe condurre, in tesi, all’esclusione di entrambi i genitori dall’esercizio della potestà, con nomina di un tutore al figlio minore.
http://www.minoriefamiglia.it/%5Cdownload%5Caffidamento_dei_figli_naturali.pdf
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giovedì
AD IMPORRE LA PREVARICAZIONE FEMMINILE il sistema giudiziario interviene in proprio:si fa carico di discriminazione sessista oltre richieste femminili
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martedì
CEDU Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n° 11 firmato a Strasburgo
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CEDU - CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI UMANI
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n° 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998
Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7
Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990.
Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore.
Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell’Uomo Novembre 1998
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (ROMA, 4.XI.1950)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 . Obbligo di rispettare i Diritti dell’Uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.
TITOLO 1 . DIRITTI E LIBERTÀ
Articolo 2 . Diritto alla vita
1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.
Articolo 3 . Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 4 . Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3 Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
- a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.
Articolo 5 . Diritto alla libertà e alla sicurezza
1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.
4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6 . Diritto a un equo processo
1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Articolo 7 . Nulla poena sine lege
1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8 . Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 . Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 . Libertà di espressione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11 . Libertà di riunione e di associazione
1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2 L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
Articolo 12 . Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.
Articolo 13 . Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
Articolo 14 . Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Articolo 15 . Deroga in caso di stato d’urgenza
1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 . Restrizioni all’attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.
Articolo 17 . Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.
Articolo 18 . Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
TITOLO II . CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
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CAMPAGNE DI ODIO SESSISTA: si dà per scontato il popolo, incapace desiderato analfabeta cui affidasi l’autodifesa, ne comprenda le perverse meccaniche
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ISTIGAZIONE ALLE FALSE DENUNCE DI VIOLENZA: SESSISMO DISCRIMINANTE ANTI MASCHLE tutto italiano con campagne lucrative di odio sociale
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FASCISMO AL GOVERNO, ALLA GIUSTIZIA, IN PARLAMENTO, OPERATIVO PER LE STRADE: paghiamo le nostre tasse ad uno stato marcio che lavora contro il popolo
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In ogni sentenza c’è quasi sempre un piccolo abuso giudiziario personale nascosto nelle pieghe della legalità. E’ libero convincimento discrezionale
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“SPAZIO” ALLA DONNA significa permetterle di trascinarti in tribunale ove ti annullano e sei ridotto a chiedere i tuoi diritti come chiedere un favore
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INNOCENTE,PER UNA FALSA ACCUSA DI STUPRO, gli fanno pagare i 3 anni di galera ke si è fatto. Diciamo SI a provare la certezza del REATO.
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Vittima di false accuse di stupro deve pagare 12,500 sterline per il vitto e alloggio in carcere
1 gennaio 2008 The daily Mail di Sam Greenhill
Un uomo ingiustamente imprigionato quando una donna gridò allo stupro non è riuscito ad evitare di pagare 12,500 sterline [NdR. circa 16.700 euro] per il suo "vitto e alloggio" mentre era in galera.
Warren Blackwell, 38 anni, ha speso tre anni in carcere perchè venne dichiarato colpevole di stupro, finchè la sua 'vittima' non è stata scoperta essere una fantasista.
http://www.facebook.com/topic.php?topic=11690&uid=219909035259
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COSTITUZIONE ED OGNI LEGGE IMPONE RESTITUZIONE INCONDIZIONATA FIGLI AL PADRE. “interesse del minore” devastante richiede prove e gravità verificate
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AUTONOMIA NON SIGNIFICA IMPUNITA’: licenziare e processare I giudici che danneggiano furbamente la cittadinanza è un dovere civico imprescindibile
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LA TV PERSUADE ININTERROTTAMENTE IGNORANTI PASSIVI con risorse ricavate dal commercio; internet, giornali e passaparola si spengono se non alimentati
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PICCHIATA E RAPITA AVVOCATA DELL’ASSOCIAZIONE SOS PAPÀ. Parigi,vendetta delle donne: Pascaline Saint-Arroman Petroff è paladina affidamento congiunto
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Rapita perché ha difeso il marito della sequestratrice accusato di reati sessuali sulla figlia
"Ogni papà deve avere gli stessi diritti della mamma". Pascaline Saint-Arroman Petroff ha ancora sulla homepage del suo sito l'elogio della "cogenitorialità".
Questa avvocatessa parigina è famosa per essere una paladina dell'affidamento congiunto dei bambini in caso di divorzio, insieme al marito ha fondato un'associazione per i diritti dei padri, Sos Papà, ed è autrice di diversi libri sulla risoluzione dei "conflitti in famiglia".
Non poteva certo immaginare che con la sua battaglia avrebbe rischiato la vita. Presa in ostaggio per un giorno e mezzo, legata, imbavagliata e poi abbandonata al gelo in un bosco vicino alla capitale. "Volevano uccidermi lentamente" ha raccontato alla polizia.
continua la lettura:
http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/esteri/francia-rapita-avvocato/francia-rapita-avvocato/francia-rapita-avvocato.html
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ANNULLAMENTO MASCHILE: SIAMO MOLTO OLTRE LA DISCRIMINAZIONE se la magistratura disapplica la legge per favorire l’affermazione misandra anti padre
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STRATEGIA DEL FARE PACE PER ZITTIRE GLI AVVERSARI, e tutto resta con il diavolo al potere. E non la smette di sorridere dei danni patiti altrui
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MAGISTRATURA PROMUOVE CRIMINI DONNE: esprimono sistema Italia marcio alle fondamenta, laddove nemmeno la Costituzione manipolabile basta a difenderci
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Separazione forzata dal padre "SU PAROLA" materna: Ingiusto favoreggiamento e protezione giudiziaria alle donne, PERSECUZIONE INCOSTITUZIONALE UOMINI
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p2 - giovane papà rapito di sua figlia .. (TG5 21/12/09)
l'invadenza dei tribunali/servizisociali uniti ai poteri dei centri donna, risultato:
giovane papà e figlia di 6 anni separati forzatamente da 3 mesi "SU PAROLA" materna
firmate la petizione http://www.liberatemichelle.org/
p1 - giovane papà rapito di sua figlia .. (RAI1 2/11/09)
l'invadenza dei tribunali/servizisociali uniti ai poteri dei centri donna, risultato:
giovane papà e figlia di 6 anni separati forzatamente "SU PAROLA" materna
firmate la petizione http://www.liberatemichelle.org/
Nota: I centri “antiviolenza” non funzionano affatto benissimo: sono fondati sulle false accuse e calunnie femminili.
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Di Pietro: Bossi disse che la vita di un pm che indagava sulla Lega valeva quanto una cartuccia...a mezzo Tv: beccherà l'ergastolo?Io dico MERITEREBBE
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SITUAZIONI INDENUNCIABILI possono emergere solo grazie all’ANONIMATO IN RETE;di contro solo misere ingiurie e minacce innocue a ledere la società
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Schifani: «Serve una legge contro la violenza sul web». Il presidente del Senato: «Il riferimento sia la libertà di espressione, ma bisogna intervenire»
Il cdm rinvia il ddl su manifestazioni e internet. Bersani: «Sono perplesso»
INTERNET DA' FASTIDIO AL POTERE IMPERIALISTA ITALIANO PERCHE' NON RIESCONO A CONTROLLARE LA RETE. QUINDI VA LIMITATA E CHIUSA!

http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_17/schifani_legge_violenza_web_390860b0-eb0a-11de-9f53-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano
HANNO UN TERRORE FOTTUTO DEL WEB, non riescono a tenere ferme le informazioni, non riescono a criptare ed eliminare le verità in alcun modo, ogni balla che viene detta dal regime berlusconiana e della finta sinistra viene sputtanata nel di pochi click...
Un sacco di fatica per detenere una tv spazzatura come Rete 4 ed il suo servo direttore al tg di partito, un sacco di escamotage per piazzare minzolini, altrettanto per rinnovare la direzione del giornalino di partito.
Tutto rischia di essere inutile con il web, una frangia sempre maggiore di persone attinge ad informazioni su internet, volente (perchè si informa), oppure nolente perchè gli amici su facebook condividono, su un forum che nulla ha a che vedere, qualcuno discute e cominciano ad uscire dall’ignoranza in cui lo stato ci ha relegato programmaticamente....
Dal web poi è partito il successo del fatto quotidiano e dell'altro nemico Di Pietro, estremamente qualificato ad esporre fatti credibili... si affannano a cercare di sputtanarlo perchè è l’unica opposizione ed è quello che fa più paura: se non ne avessero una fottuta paura lo ignorerebbero, come fino ad ora hanno fatto con internet – anzi tentato di fare -.
Claudio Messora su TGR NEAPOLIS RAI 3
La Costituzione e le regole del Web 2.0 - La Carta offre già tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti
Libertà di comunicazione e Costituzione - La “libertà di comunicazione” è disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l’art. 15 e l’art. 21.
La prima norma costituzionale – l’art. 15 – riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale – l’art. 21 – riconosce a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realtà ciò non è vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cioè di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L’art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volontà soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non è idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell’art. 21 ed è considerata comunicazione al pubblico.
I limiti alla censura - Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell’art. 15, il Costituente ha previsto che la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cioè previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice “con le garanzie previste dalla Legge”
Per riprendere la definizione di Marco Gambaro, la Costituzione prevede, quindi, che per le comunicazioni interpersonali siano possibili solo limitazioni ex post, nel senso di successive all’autorizzazione del giudice. Nell’art. 21 il Costituente ha dettato una disciplina più complessa. Il primo e l’ultimo comma (il sesto) della norma sono dedicati in generale alle comunicazioni al pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, mentre gli altri commi riguardano specificamente la libertà di stampa. I limiti comuni sono quello esplicito del buon costume (da intendersi però come limitato alla sfera del pudore sessuale) e quelli impliciti ricavabili da altre norme costituzionali. Tra i limiti impliciti occorre ricordare i limiti personali cioè quelli derivanti dalla protezione dell’individuo che la Costituzione garantisce in altre norme (il limite dell’onore, della reputazione, della riservatezza, dell’identità personale) ed i limiti “pubblicistici” cioè derivanti dalla protezione costituzionale di finalità ed interessi collettivi (il limite dell’ordine pubblico, dell’esigenze di giustizia, della salvaguardia delle istituzioni e dei segreti).
Per limitare le manifestazioni contrarie al buon costume (e per analogia quelle che oltrepassano i cd. limiti impliciti) la norma costituzionale prevede che la legge possa stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere”. In questi casi, dunque, il Legislatore può prevedere anche meccanismi di controllo amministrativo ex ante. Fermo restando, però, che quando la libertà di manifestazione del pensiero diventa libertà di cronaca, essa gode di uno spazio di libertà maggiore come riconosciuto da costante giurisprudenza.
Per quanto riguarda, invece, specificamente l’attività di stampa (da intendersi pacificamente sia in forma tradizionale sia in forma on line) l’art. 21 Cost. ha espressamente vietato qualsiasi tipo di autorizzazione e censura. Così facendo ha quindi vietato qualsiasi atto limitativo preventivo o “ex ante”. In più, la Costituzione ha disciplinato dettagliatamente anche i provvedimenti ex post – e precisamente il sequestro degli stampati nel caso di delitti – ricorrendo anche in questo caso al doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, vale a dire subordinando – come per l’art. 15 – la limitazione ex post della libertà all’atto motivato del giudice sulla base di una legge. Solo, in via assolutamente eccezionale, la Costituzione consente, infine, il sequestro da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la previa autorizzazione del giudice, ma prevedendo che il provvedimento di sequestro sia portato dinnanzi al giudice entro ventiquattro ore e confermato nelle successive ventiquattro ore.
Comunicazione "chiusa" e "aperta" - Sulla base di quanto argomentato partendo dalle norme costituzionali si possono trarre due conclusioni. La prima conclusione è l’assoluta necessità di distinguere per ogni tipo di comunicazione il paradigma costituzionale di riferimento. Questa distinzione abbastanza semplice con riferimento ai tradizionali mezzi di comunicazione diviene, come avverte anche Marco Pratellesi, estremamente difficoltosa al tempo del web 2.0, dei social network, delle chat e dei social group. Per cui può facilmente accadere che l’utente non sappia (ed in taluni casi non possa conoscere) se la conversazione alla quale partecipa è una comunicazione chiusa oppure una comunicazione al pubblico.
Se ad esempio si chiede l’iscrizione ad un forum chiuso, ma l’autorizzazione è automatica si può ancora ritenere di star conversando tra un numero determinato di soggetti? Oppure se ci si iscrive ad un social group del quale si conoscono i partecipanti solo attraverso il loro nickname si dovrà considerare le proprie comunicazioni come rivolte al pubblico ? Ancora cosa accade se si partecipa ad una conversazione tra amici e poi l’amministratore del gruppo apre la conversazione a tutti ?
Questa difficoltà sul lato utente si amplia se ci si mette dalla parte del legislatore. Qualora il Legislatore decidesse, infatti, di intervenire dovrebbe adottare necessariamente una disciplina estremamente tecnica e minuziosa. Inoltre, dovrebbe – e questo appare difficilmente realizzabile – aggiornarla continuamente in una corsa (persa in partenza) contro il cambiamento tecnologico. Se anche si provasse questa strada, il risultato potrebbe essere una iper-normazione dei servizi del web 2.0, che presumibilmente non ne scoraggerebbe l’utilizzo, ma condurrebbe inevitabilmente all’elaborazione di condizioni di utilizzo complicate. Insomma l’iper-normazione si scaricherebbe sugli utenti che dovrebbero sottoscrivere ed approvare lunghe condizioni di utilizzo senza comprenderne appieno il significato, sempre che effettivamente decidano di leggerle.
La seconda conclusione è che la nostra Costituzione esprime un deciso favor (che per la verità è quasi sempre un obbligo) per interventi ex post di limitazione delle comunicazioni sia che si tratti di comunicazioni interpersonali sia che si tratti di comunicazioni al pubblico. Il che significa che il Legislatore qualora decidesse di intervenire dovrebbe sempre valutare con estrema attenzione quando è possibile prevedere un controllo ed una limitazione ex ante delle comunicazioni sul web e come è possibile articolare l’intervento ed il controllo nel rispetto dei diritti costituzionali degli utenti (ivi compresa la loro privacy).
Cosa si può fare, dunque, per arginare il fenomeno di deresponsabilizzazione che sembra emergere dall’utilizzo dei social forum e, più in generale, del web 2.0? Come è già stato detto occorre seguire la strada, anche indicata dal Ministro Maroni e, peraltro in parte già intrapresa, del dialogo con i fornitori dei servizi. In questo senso, occorre prendere coscienza del fatto che sarebbero necessarie scelte a livello globale, ma che mancando una efficace governance internazionale del settore, non vi è che la strada di lavorare alla definizione di policies di utilizzo dei servizi concordate con i fornitori dei servizi stessi. Occorre, quindi, una continua concertazione tra le autorità nazionali (comunitarie ed internazionali, se possibile) ed i più importanti social networks, i motori di ricerca e più in generale i fornitori dei servizi che caratterizzano il web 2.0. Inoltre, non si può certamente abdicare all’idea che sia possibile sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo dei più moderni sistemi di comunicazione.
Questa strada ha, peraltro, già dato ottimi frutti in materia di privacy. Le raccomandazioni, i decaloghi e le guide rilasciate dall’Autorità per la protezione dati personali italiana e dal network dei garanti europei hanno già contribuito ad un utilizzo più consapevole del mezzo. Se si guarda proprio a Facebook, ci si può facilmente rendere conto di come, rispetto alle origini, il social network consenta oggi agli utenti di alzare ed abbassare discrezionalmente i propri livelli di privacy e di come gli stessi utenti abbiano approfittato di queste nuove opzioni permettendo – ormai nella maggior parte dei casi – solo ai propri amici di vedere il proprio profilo, il proprio status, i propri commenti e le proprie foto. Questo è conseguenza sia dell’accresciuta consapevolezza degli utenti sia dell’attività di sensibilizzazione svolta dall’Autorità di protezione dati ad ogni livello.
La medesima strada può essere seguita – con la partecipazione di tutte le istituzioni, pubbliche e private, e naturalmente degli stakeholders e degli utenti – anche per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’impatto che i commenti lasciati in rete possono avere. Solo a questo punto sarà possibile spiegare loro in maniera convincente, che Internet non è sinonimo di impunità e che un reato rimane tale sia se commesso tradizionalmente sia se commesso sulla rete.
Marco Orofino - docente di "Informazione e Costituzione" alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/costituzione-web-censura-facebook-social-network-marco-orofino_86b96f00-ee22-11de-9127-00144f02aabc.shtml
Carcere fino a 12 anni a chi su internet istiga alla violenza o ne fa apologia
Il disegno di legge presentato dal senatore Lauro (Pdl)
21 dicembre 2009- Chi istiga a commettere delitti contro la vita e l'incolumità delle persone o ne fa apologia, sarà punito con la reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica (internet e social network), la pena è aumentata. È quanto contenuto nel disegno di legge presentato dal senatore Raffaele Lauro (Pdl).
DOPO L'AGGRESSIONE A BERLUSCONI - «L'aggressione a Berlusconi ha evidenziato la necessità di intervenire sul fenomeno diffuso, caratterizzato da esortazioni alla violenza e all'aggressione mediante discorsi, scritti e interventi che, in virtù delle moderne tecnologie informatiche, riescono ad acquisire una rilevanza mediatica significativa», ha spiegato Lauro, secondo il quale «è diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine a utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone con diffamazione, ricatti e ingiurie a sfondo sessuale o razzista. Il legislatore non può più attendere», ha aggiunto il senatore.
USO PATOLOGICO DEL CELLULARE - Lauro ha reso noto inoltre che «insieme con il disegno di legge ho presentato una mozione parlamentare, già sottoscritta da più di 50 senatori di maggioranza e opposizione, per discutere al Senato di cultura informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso patologico del cellulare da parte di giovani e giovanissimi, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni scolastiche».
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/apologia-violenza-internet_6ec8e7d6-ee2c-11de-9127-00144f02aabc.shtml
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domenica
CONTRO PADRI ALTRA DURISSIMA SENTENZA CASSAZIONE PROTEGGE LADRE:Alimenti contro Affido Condiviso, ma adempienti al contrario non hanno diritto figli
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Se non pago non devo avere i figli, ma se pago comunque non li devo avere, e di motivi a migliaia le donne e la magistratura collusa ne trovano quanti ne inventano.
Insomma, nemmeno la possibilità di avere un margine di autorità nei confronti delle sequestratrici, in assenza totale di qualsiasi tutela dello stato in favore dei minori.
Anzi, forca, ghigliottina, allontanamento, annullamento del padre che non serve a niente se non ad arricchire la mantenuta.
Perde il diritto all’affido condiviso chi non versa il mantenimento ai figli
VENERDI' 18 DICEMBRE 2009 - Il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affido condiviso. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.
La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
http://www.cassazione.net/perde-il-diritto-all-affido-condiviso-chi-non-versa-il-mantenimento-ai-figli-p1118.html
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sabato
Italia arretrata sui valori umani e sociali: nostre TV sono protettrici donne, mentre altrove TV già denunciano matriarcato false violenze misandria
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Usa, mamma scrive su Twitter: «Il mio bambino di due anni è appena annegato». Esplode la polemica in Rete: «Se si fosse occupata di più di lui non sarebbe morto». Ma la polizia la scagiona
NEW YORK 18 dicembre 2009 – Il bimbo di due anni era appena annegato nella piscina di casa quando sua madre, una blogger sfegatata, è corsa ad annunciarlo «in diretta» ai suoi oltre 5.000 seguaci su Twitter, scatenando un putiferio di polemiche negli Stati Uniti. Protagonista dell’incredibile vicenda è la 37enne Shellie Ross di Merritt Island, in Florida, nota alla blogosfera come @Military_Mom. La donna scrive sul blog Momdot.com, dove racconta la sua esperienza di madre di 4 figli e moglie di un militare. Il marito, Steve Ross, ha 39 anni ed è un sergente nella base aeronautica di Patrick, vicino a Cape Canaveral. «Per favore pregate come non avete mai fatto, perché il mio bambino di due anni è caduto nella piscina, aveva «cinguettato» Shellie ai suoi contatti alle 18.12 di lunedì, mezz’ora dopo che i paramedici erano arrivati a casa sua.
Ma alle 17. 23 era toccato al figlio undicenne, Ross, chiamare il numero telefonico d'emergenza per avvertire che il fratellino Bryson giaceva riverso nella piscina di casa, privo di coscienza. Appena un minuto prima, la Ross, che stava pulendo delle gabbie per uccellini, aveva commentato su Twitter che la «nebbia si era infittita» e che «gli uccellini, spaventati, erano rientrati nelle loro casette». Cinque ore dopo che il figlio era stato dichiarato morto, la Ross è corsa a pubblicare una foto del bambino morto nel servizio di microblogging.
L’ondate di indignazione è stata immediata. «Non posso credere che una mamma riesca a scrivere su Twitter quando suo figlio è appena morto», ha tuonato la scrittrice e blogger Madison McGraw, che ha chiesto via Twitter a numerosi media di verificare la notizia della morte di Bryson. E notando che tra le 8.37 e le 17.22 la Ross aveva messo 74 post su Twitter, ha aggiunto: «Se avesse interagito col figlio con la stessa frequenza con cui scrive su Twitter, il piccolo sarebbe ancora vivo». In risposta alle polemiche, la Ross ha reagito con insulti: «Chiunque mi critica è un microcefalo e merita di marcire all'inferno», ha replicato. E ha aggiunto che «queste persone cercano solo di fare pubblicità ai propri blog». Infine, alla McGraw, la Ross ha mandato un messaggio chiedendole «se ha un cuore».
Psicologi ed esperti di comunicazione hanno espresso sconcerto misto ad indignazione. «E’difficile capire come uno si possa mettere al computer o al cellulare per scrivere un messaggio in un momento tanto sconvolgente quanto la morte di un figlio», ha puntato il dito Lisa Neal Gualtieri, docente di medicina della comunicazione alla Tufts University di Boston. Ma la nota educatrice e psicologa Naomi Zikmund-Fisher la difende. «Quando qualcosa di orribile ci accade, è come se il mondo per noi finisse», teorizza dal suo blog. «In questi momenti è normale dedicarsi ad attività che ci danno un senso di normalità. Shellie Ross ha chiesto aiuto alle prime persone cui ha pensato - aggiunge -, anomalo non è il suo comportamento ma la situazione in cui è stata catapultata».
Nel frattempo le autorità hanno escluso la responsabilità della Ross nel decesso del piccolo Bryson. «Il fatto che lei stesse su Twitter non ha nulla a che fare con la morte del figlio», ha detto Joe Martin, un agente della squadra omicidi dell’ufficio dello Sceriffo della Contea di Brevard. «E’ stato un incidente, Punto e basta». Ma sul Web la polemica continua.
Alessandra Farkas
http://www.corriere.it/esteri/09_dicembre_18/farkas_308cb74c-ec1d-11de-b41e-00144f02aabc.shtml
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giovedì
NAPOLITANO: RIMANGANO SPORCHI IN FAMIGLIA I PANNI SPORCHI DA LAVARE: Corte Europea di Strasburgo in difesa dei diritti umani dà fastidio al fascismo
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MINISTRE, VELINE, ESCORT: CINQUANTUN'ANNI FA CHIUDEVANO I BORDELLI. 20 settembre 1958 IPOCRISIE DI STATO: dopo la chiusura delle “case di tolleranza”
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Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo:
“Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta”
….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?

Daniela Santanché, candidata premier della Destra di Storace alle ultime elezioni politiche, il 28 maggio scorso ha depositato insieme a un comitato promotore tutto al femminile una richiesta referendaria per l'abolizione della legge Merlin e la conseguente riapertura in Italia dei bordelli. Con uno spolverino di lino ecru, collana di rubini, occhialoni neri Prada, la Santanché intende sfidare "i furbi e gli ipocriti" lanciando la sua provocazione: "A cinquant'anni dalla sua nascita la legge Merlin non può essere considerata un tabù. E' necessario cambiarla profondamente garantendo strade sicure ai cittadini e libertà dalla schiavitù alle prostitute".
Per il futuro la Santanché immagina "cooperative di donne" che gestiscano, sotto controllo medico e fiscale, i casini. Immediato è stato il NO bipartisan da parte dei politici i quali concordano che sarebbe un ulteriore sfruttamento di tante donne.
L'11 settembre 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che configura come reato l’esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche al fine di meglio contrastare lo sfruttamento della prostituzione da parte di organizzazioni criminali.
Le misure sanzionatorie sono le medesime anche per chi si avvale di tali prestazioni.
Nuove e più rigorose sanzioni sono state introdotte per contrastare la prostituzione di minori di diciott’anni. Se si tratta di soggetto di nazionalità extracomunitaria, il minore che esercita la prostituzione sul territorio dello Stato verrà rimpatriato in forma assistita.
Conseguentemente verrebbe da pensare che ciò porterà inevitabilmente ad un aumento del "più antico mestiere" all'interno di case più o meno private.
Scambiando opinioni in merito con cittadini anziani, i quali all'unanimità si sono dichiarati favorevoli alla riapertura dei "casini", in quanto, a loro dire, una volta c'erano più controlli sanitari e di polizia. "Arrivavi lì dentro - trovavi un ambiente pulito, ti facevano lavare prima e dopo averlo fatto, non rischiavi di imbatterti in magnaccia….. insomma ti sentivi tranquillo“
La prostituzione veniva esercitata anche in case private.
In base alle leggi di allora i maschi non potevano accedere nei bordelli prima della maggiore età, ovvero ventuno anni, ragion per cui chi lavorava in proprio aveva il piacere di ricevere in casa propria giovani sbarbatelli di primo pelo per affrontare e superare la loro “prima”.
La differenza maggiore riguardava i prezzi e l’eleganza delle strutture, oltre ovviamente alla qualità e l’eleganza delle meretrici. Ogni tanto la direttrice mandava le operatrici (più o meno vestite) nelle sale d’attesa per invogliare i clienti. Le case erano aperte anche di giorno e di sovente studenti (figli di papà) ultraventenni che avevano fatto “filone” a scuola passavano lì il loro tempo.
http://www.arpa-oria.com/2008/09/cinquantanni-fa-chiudevano-i-bordelli.html

La casa chiusa del Comune
24 novembre 2009
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Deboli nel mirino statale:multe paura e capri espiatori ricetta di potere e giustizia, bastone e spranga senza più carota evidenti impunibili fascisti
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SITUAZIONI INDENUNCIABILI possono emergere solo grazie all’ANONIMATO IN RETE; di contro solo misere ingiurie o minacce incapaci di ledere la società
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Schifani: «Serve una legge contro la violenza sul web». Il presidente del Senato: «Il riferimento sia la libertà di espressione, ma bisogna intervenire»
Il cdm rinvia il ddl su manifestazioni e internet. Bersani: «Sono perplesso»
INTERNET DA' FASTIDIO AL POTERE IMPERIALISTA ITALIANO PERCHE' NON RIESCONO A CONTROLLARE LA RETE. QUINDI VA LIMITATA E CHIUSA!

http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_17/schifani_legge_violenza_web_390860b0-eb0a-11de-9f53-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano
HANNO UN TERRORE FOTTUTO DEL WEB, non riescono a tenere ferme le informazioni, non riescono a criptare ed eliminare le verità in alcun modo, ogni balla che viene detta dal regime berlusconiana e della finta sinistra viene sputtanata nel di pochi click...
Un sacco di fatica per detenere una tv spazzatura come Rete 4 ed il suo servo direttore al tg di partito, un sacco di escamotage per piazzare minzolini, altrettanto per rinnovare la direzione del giornalino di partito.
Tutto rischia di essere inutile con il web, una frangia sempre maggiore di persone attinge ad informazioni su internet, volente (perchè si informa), oppure nolente perchè gli amici su facebook condividono, su un forum che nulla ha a che vedere, qualcuno discute e cominciano ad uscire dall’ignoranza in cui lo stato ci ha relegato programmaticamente....
Dal web poi è partito il successo del fatto quotidiano e dell'altro nemico Di Pietro, estremamente qualificato ad esporre fatti credibili... si affannano a cercare di sputtanarlo perchè è l’unica opposizione ed è quello che fa più paura: se non ne avessero una fottuta paura lo ignorerebbero, come fino ad ora hanno fatto con internet – anzi tentato di fare -.
Claudio Messora su TGR NEAPOLIS RAI 3
La Costituzione e le regole del Web 2.0 - La Carta offre già tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti
Libertà di comunicazione e Costituzione - La “libertà di comunicazione” è disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l’art. 15 e l’art. 21.
La prima norma costituzionale – l’art. 15 – riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale – l’art. 21 – riconosce a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realtà ciò non è vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cioè di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L’art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volontà soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non è idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell’art. 21 ed è considerata comunicazione al pubblico.
I limiti alla censura - Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell’art. 15, il Costituente ha previsto che la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cioè previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice “con le garanzie previste dalla Legge”
Per riprendere la definizione di Marco Gambaro, la Costituzione prevede, quindi, che per le comunicazioni interpersonali siano possibili solo limitazioni ex post, nel senso di successive all’autorizzazione del giudice. Nell’art. 21 il Costituente ha dettato una disciplina più complessa. Il primo e l’ultimo comma (il sesto) della norma sono dedicati in generale alle comunicazioni al pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, mentre gli altri commi riguardano specificamente la libertà di stampa. I limiti comuni sono quello esplicito del buon costume (da intendersi però come limitato alla sfera del pudore sessuale) e quelli impliciti ricavabili da altre norme costituzionali. Tra i limiti impliciti occorre ricordare i limiti personali cioè quelli derivanti dalla protezione dell’individuo che la Costituzione garantisce in altre norme (il limite dell’onore, della reputazione, della riservatezza, dell’identità personale) ed i limiti “pubblicistici” cioè derivanti dalla protezione costituzionale di finalità ed interessi collettivi (il limite dell’ordine pubblico, dell’esigenze di giustizia, della salvaguardia delle istituzioni e dei segreti).
Per limitare le manifestazioni contrarie al buon costume (e per analogia quelle che oltrepassano i cd. limiti impliciti) la norma costituzionale prevede che la legge possa stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere”. In questi casi, dunque, il Legislatore può prevedere anche meccanismi di controllo amministrativo ex ante. Fermo restando, però, che quando la libertà di manifestazione del pensiero diventa libertà di cronaca, essa gode di uno spazio di libertà maggiore come riconosciuto da costante giurisprudenza.
Per quanto riguarda, invece, specificamente l’attività di stampa (da intendersi pacificamente sia in forma tradizionale sia in forma on line) l’art. 21 Cost. ha espressamente vietato qualsiasi tipo di autorizzazione e censura. Così facendo ha quindi vietato qualsiasi atto limitativo preventivo o “ex ante”. In più, la Costituzione ha disciplinato dettagliatamente anche i provvedimenti ex post – e precisamente il sequestro degli stampati nel caso di delitti – ricorrendo anche in questo caso al doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, vale a dire subordinando – come per l’art. 15 – la limitazione ex post della libertà all’atto motivato del giudice sulla base di una legge. Solo, in via assolutamente eccezionale, la Costituzione consente, infine, il sequestro da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la previa autorizzazione del giudice, ma prevedendo che il provvedimento di sequestro sia portato dinnanzi al giudice entro ventiquattro ore e confermato nelle successive ventiquattro ore.
Comunicazione "chiusa" e "aperta" - Sulla base di quanto argomentato partendo dalle norme costituzionali si possono trarre due conclusioni. La prima conclusione è l’assoluta necessità di distinguere per ogni tipo di comunicazione il paradigma costituzionale di riferimento. Questa distinzione abbastanza semplice con riferimento ai tradizionali mezzi di comunicazione diviene, come avverte anche Marco Pratellesi, estremamente difficoltosa al tempo del web 2.0, dei social network, delle chat e dei social group. Per cui può facilmente accadere che l’utente non sappia (ed in taluni casi non possa conoscere) se la conversazione alla quale partecipa è una comunicazione chiusa oppure una comunicazione al pubblico.
Se ad esempio si chiede l’iscrizione ad un forum chiuso, ma l’autorizzazione è automatica si può ancora ritenere di star conversando tra un numero determinato di soggetti? Oppure se ci si iscrive ad un social group del quale si conoscono i partecipanti solo attraverso il loro nickname si dovrà considerare le proprie comunicazioni come rivolte al pubblico ? Ancora cosa accade se si partecipa ad una conversazione tra amici e poi l’amministratore del gruppo apre la conversazione a tutti ?
Questa difficoltà sul lato utente si amplia se ci si mette dalla parte del legislatore. Qualora il Legislatore decidesse, infatti, di intervenire dovrebbe adottare necessariamente una disciplina estremamente tecnica e minuziosa. Inoltre, dovrebbe – e questo appare difficilmente realizzabile – aggiornarla continuamente in una corsa (persa in partenza) contro il cambiamento tecnologico. Se anche si provasse questa strada, il risultato potrebbe essere una iper-normazione dei servizi del web 2.0, che presumibilmente non ne scoraggerebbe l’utilizzo, ma condurrebbe inevitabilmente all’elaborazione di condizioni di utilizzo complicate. Insomma l’iper-normazione si scaricherebbe sugli utenti che dovrebbero sottoscrivere ed approvare lunghe condizioni di utilizzo senza comprenderne appieno il significato, sempre che effettivamente decidano di leggerle.
La seconda conclusione è che la nostra Costituzione esprime un deciso favor (che per la verità è quasi sempre un obbligo) per interventi ex post di limitazione delle comunicazioni sia che si tratti di comunicazioni interpersonali sia che si tratti di comunicazioni al pubblico. Il che significa che il Legislatore qualora decidesse di intervenire dovrebbe sempre valutare con estrema attenzione quando è possibile prevedere un controllo ed una limitazione ex ante delle comunicazioni sul web e come è possibile articolare l’intervento ed il controllo nel rispetto dei diritti costituzionali degli utenti (ivi compresa la loro privacy).
Cosa si può fare, dunque, per arginare il fenomeno di deresponsabilizzazione che sembra emergere dall’utilizzo dei social forum e, più in generale, del web 2.0? Come è già stato detto occorre seguire la strada, anche indicata dal Ministro Maroni e, peraltro in parte già intrapresa, del dialogo con i fornitori dei servizi. In questo senso, occorre prendere coscienza del fatto che sarebbero necessarie scelte a livello globale, ma che mancando una efficace governance internazionale del settore, non vi è che la strada di lavorare alla definizione di policies di utilizzo dei servizi concordate con i fornitori dei servizi stessi. Occorre, quindi, una continua concertazione tra le autorità nazionali (comunitarie ed internazionali, se possibile) ed i più importanti social networks, i motori di ricerca e più in generale i fornitori dei servizi che caratterizzano il web 2.0. Inoltre, non si può certamente abdicare all’idea che sia possibile sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo dei più moderni sistemi di comunicazione.
Questa strada ha, peraltro, già dato ottimi frutti in materia di privacy. Le raccomandazioni, i decaloghi e le guide rilasciate dall’Autorità per la protezione dati personali italiana e dal network dei garanti europei hanno già contribuito ad un utilizzo più consapevole del mezzo. Se si guarda proprio a Facebook, ci si può facilmente rendere conto di come, rispetto alle origini, il social network consenta oggi agli utenti di alzare ed abbassare discrezionalmente i propri livelli di privacy e di come gli stessi utenti abbiano approfittato di queste nuove opzioni permettendo – ormai nella maggior parte dei casi – solo ai propri amici di vedere il proprio profilo, il proprio status, i propri commenti e le proprie foto. Questo è conseguenza sia dell’accresciuta consapevolezza degli utenti sia dell’attività di sensibilizzazione svolta dall’Autorità di protezione dati ad ogni livello.
La medesima strada può essere seguita – con la partecipazione di tutte le istituzioni, pubbliche e private, e naturalmente degli stakeholders e degli utenti – anche per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’impatto che i commenti lasciati in rete possono avere. Solo a questo punto sarà possibile spiegare loro in maniera convincente, che Internet non è sinonimo di impunità e che un reato rimane tale sia se commesso tradizionalmente sia se commesso sulla rete.
Marco Orofino - docente di "Informazione e Costituzione" alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/costituzione-web-censura-facebook-social-network-marco-orofino_86b96f00-ee22-11de-9127-00144f02aabc.shtml
Carcere fino a 12 anni a chi su internet istiga alla violenza o ne fa apologia
Il disegno di legge presentato dal senatore Lauro (Pdl)
21 dicembre 2009- Chi istiga a commettere delitti contro la vita e l'incolumità delle persone o ne fa apologia, sarà punito con la reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica (internet e social network), la pena è aumentata. È quanto contenuto nel disegno di legge presentato dal senatore Raffaele Lauro (Pdl).
DOPO L'AGGRESSIONE A BERLUSCONI - «L'aggressione a Berlusconi ha evidenziato la necessità di intervenire sul fenomeno diffuso, caratterizzato da esortazioni alla violenza e all'aggressione mediante discorsi, scritti e interventi che, in virtù delle moderne tecnologie informatiche, riescono ad acquisire una rilevanza mediatica significativa», ha spiegato Lauro, secondo il quale «è diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine a utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone con diffamazione, ricatti e ingiurie a sfondo sessuale o razzista. Il legislatore non può più attendere», ha aggiunto il senatore.
USO PATOLOGICO DEL CELLULARE - Lauro ha reso noto inoltre che «insieme con il disegno di legge ho presentato una mozione parlamentare, già sottoscritta da più di 50 senatori di maggioranza e opposizione, per discutere al Senato di cultura informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso patologico del cellulare da parte di giovani e giovanissimi, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni scolastiche».
http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/apologia-violenza-internet_6ec8e7d6-ee2c-11de-9127-00144f02aabc.shtml
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mercoledì
MASCHI PROTETTORI delle DONNE sono espressione della stupidità maschile.In divisa, come in casa o al lavoro, ancora schiacciati si credono sesso forte
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FIDUCIA “AD MAGGIORANTIAM” insieme a leggi “AD PERSONAM”. IL Parlamento non può più esprimere la democrazia, l’Italia nelle mani di pochi fascisti
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martedì
CALUNNIATRICI CREDUTE SULLA PAROLA SENZA PROVE: referti e testimoni falsi. Ma cosa c’è di più pericoloso con attuali LEGGI PERSECUTORIE ANTI-UOMINI?
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Soliti MAGISTRATI INCAPACI con MORTI SULLA COSCIENZA, CORTE EUROPEA li scopre nascosti e protetti in pieghe dei fascicoli italiani falsamente pubblici
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La Corte di Strasburgo condanna l'Italia. "Izzo non doveva avere la semilibertà"
Previsto un risarcimento per la famiglia Maiorano. "Violato il diritto alla vita delle due vittime"
I giudici precisano: "Non è una critica al sistema di reinserimento dei detenuti"
STRASBURGO 15 dicembre 2009 - La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato all'unanimità l'Italia per aver dato la semilibertà al mostro del Circeo, Angelo Izzo. Concedendogliela nel 2004, sottolinea la Corte di Strasburgo, le autorità italiane "hanno violato il diritto alla vita di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano", uccise da Izzo il 28 aprile 2005 mentre godeva di questo beneficio. La Corte ha anche stabilito che le autorità italiane dovranno risarcire i familiari delle vittime con 45mila euro per danni morali.
Izzo, già condannato all'ergastolo nel 1975 per il massacro del Circeo, è stato nuovamente condannato al carcere a vita nel gennaio del 2007, per aver ucciso la compagna Maria Carmela Linciano e sua figlia Valentina, di soli 14 anni. All'epoca del delitto, il 28 aprile 2005, l'uomo era detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Campobasso.
I familiari delle due vittime avevano presentato ricorso nel luglio del 2006 contro lo status concesso a Izzo. La tesi era che le autorità italiane, concedendogli la semilibertà, avevano violato il diritto alla vita delle due donne, sancito dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Oggi i giudici di Stasburgo hanno dato loro ragione, confermando la "violazione del diritto alla vita". "L'articolo 2 della Convenzione - hanno ricordato - obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie alla protezione delle persone poste sotto la sua giurisdizione".
La Corte europea ha sottolineato che la sentenza "non rappresenta una critica al sistema di reinserimento dei detenuti", ma piuttosto una condanna al modo in cui questo è stato applicato al caso di Izzo. La decisione della Corte, resa pubblica oggi, diventerà definitiva tra tre mesi, se il governo italiano e i ricorrenti non chiederanno e otterranno un rinvio davanti alla Grande Camera di Strasburgo, ricorrendo all'ultimo grado di giudizio.
Soddisfazione è stata espressa dall'avvocato della famiglia Mariorano, Stefano Chiritti, che aveva presentato il ricorso. "A nome dei familiari delle due donne uccise - ha detto - esprimo massima soddisfazione sul piano professionale e umano per la giusta conclusione di una vicenda dolorosissima, che ora ha trovato definitivo sigillo anche in sede europea".
http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/cronaca/izzo-europa/izzo-europa/izzo-europa.html
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/decreto_legge_59_2008/2560
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venerdì
Oltre 500 urlano slogan contro Mariastella Gelmini. Striscione:"Ci vogliono ignoranti, ci avranno ribelli. Bloccare la riforma, riprenderci il futuro”
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11 dicembre 2009 – sciopero generale dei lavoratori del servizio pubblico
Cgil: 200mila statali in piazza". Tensione tra l'Onda e la polizia.
http://www.repubblica.it/2009/07/sezioni/economia/pubblica-amministrazione/parte-corteo/parte-corteo.html
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PERSECUZIONE PADRI SENZA FINE: Bigotti schermano toghe rosa padrone degli uffici giudiziari, eunuchi rinnegati e addomesticati, incapaci di identità
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CHIESA e MATRIMONI TRUFFA:Vaticano beffardo complice uso immorale del sacramento. Non annulla nozze e recita buonismo a favore donne ladre
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leggere anche dello stesso blog:
http://giosinoi.blogspot.com/2009/03/chiesa-disinformativa-pre-matrimoniale.html
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DISCREZIONALITA’ diviene ARBITRIO DEL GIUDICE:fumus, libero convincimento, prova indiretta, deduzioni, indizi alieni, opportunità.Nessuna democrazia!
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giovedì
DISTINGUERE GIUDICI IN BASE AL TIPO DI LAVORO:separiamo meriti antimafia dalle amazzoni nel diritto di famiglia verso cui impossibile salvare minori
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L’INCHIESTA SUL SINDACATO - L'ALTRA CASTA di Stefano Livadiotti (Libro)
Magistrati l'Ultracasta
CHIESA e MATRIMONI TRUFFA
Sequestri di stato sui minori
Negli ordinamenti democratici l’interpretazione è usata per modificare leggi fino annullamento dettato costituzionale.Si traduce in POTERE DEI SINGOLI
LADRE NASCOSTE DENTRO SQUISITE FIDANZATE.
Madri assassine
Papà c'era
ORFANI DI STATO
Bordello legale Berlinese
Al tg la Carfagna – ex show-girl - ( Decreto Legge contro la prostituzione settembre 2008) rispondeva a un giornalista dicendo: “Come donna trovo che non sia giusto che una donna debba vendere il proprio corpo perchè costretta” ….e se lo vende perchè vuol fare carriera nello spettacolo?…e se lo vende per diventare ministra come nel governo attuale?
Quarto stato
visite giornaliere e codici aggiunti
Coraggio, non siamo in Iran !
Contiene solo verità che chiunque può verificare di persona.
Aforismi personali e non
- Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini (Leonardo da Vinci)
- Non mi sono mai sentito tanto
inefficace come quando mi è necessitato azionare la carta Costituzionale: dai giudici a tutti gli operatori del sistema legale, tutti si affannavano ad eludere la legge, pavoneggiandosi nel dimostrare di esserne al di sopra e capacissimi di eluderla. Sono sempre loro, fomentano odio, razzismo, discriminazione, separazione, vogliono ridurre le famiglie ad un mucchio di gatti randagi da internare in recinti appositi, per poi gestirle con la paura del potere (giosinoi)
- Anche una pulce incazzata può provocare una infezione nel dinosauro (giosinoi)
- Il ladro ti dice "o la borsa o la vita"; la moglie ti prende sia l'una che l'altra! (Enzo Iacchetti)
- Teorema dei cinesi : se tanti fanno poco, l'effetto è grande.
- L'ignoranza è mancanza di informazioni. Senza informazioni il cervello è solo un meccanismo chimico che trita l'acqua e brucia zucchero senza mai capire perchè (giosinoi)
- Il prodotto letterario di un piccolo tecnico è arte. E sortisce effetti moltiplicativi contro l'ignoranza molto più del mero confronto tra impreparati, che non migliorano oltre il limite del loro stesso sapere (giosinoi)
- Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. (Blaise Pascal). Ai giudici la verità non frega niente, è un lavoro inutile, basta la non-verità processuale (giosinoi)
- Le esperienze dei capri espiatori non devono rimanere dentro di sé e perdersi nel tempo, come vuole il sistema che lucra dei propri impuniti errori. Vanno altresì affidate all’informazione per tutti, mediante il canale non politicizzato né omologato, non controllabile dalla dittatura, inestinguibile ed in soffocabile, come un grido perenne che scolpisca la memoria dei giusti. (giosinoi)
Per le persone poco sofisticate, la giustizia più che essere capita ha bisogno di essere sentita, come l’intelligenza dell’ignorante in materia sa fare ascoltando l’eco che i fatti e le moltitudini da prima si portano dietro (giosinoi)
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